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Circolare

Circolare Inail n. 13 del 16 aprile 2026

Pagamento dei premi e accessori. Modifica della maggiorazione dell’interesse di rateazione prevista dall’articolo 13, comma 1 decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la rideterminazione della maggiorazione dell'interesse di dilazione applicabile alle rateazioni dei debiti per premi e accessori: fino al 27 marzo 2026 resta applicata la maggiorazione di sei punti, mentre per le istanze presentate dal 28 marzo 2026 la maggiorazione è ridotta a due punti. Il tasso di riferimento è il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema (ORP) vigente alla data di presentazione dell'istanza. Non cambiano i piani di ammortamento già in corso.

Pagamento dei premi e accessori. Modifica della maggiorazione dell'interesse di rateazione prevista dall'articolo 13, comma 1, decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402

Punti principali

Ambito e finalità

Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non affidati alla riscossione agenti; informare le strutture centrali e territoriali sulla modifica della maggiorazione dell'interesse di dilazione.

Normativa di riferimento

Richiamo a DL 29/7/1981 n.402 art.13, DL 9/10/1989 n.338 art.2 comma 11-bis, DL 14/6/1996 n.318 art.3 comma 4, delibera CdA Inail 15/1/2026 n.2, provvedimenti BCE e circolare Inail 10/6/2025 n.34 e DL 27/3/2026 n.38 art.14.

Determinazione del tasso di dilazione

L'interesse di dilazione è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema (ORP) vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di una percentuale stabilita normativa.

Maggiorazione applicabile fino al 27 marzo 2026

Per le istanze presentate fino al 27 marzo 2026 l'interesse è pari all'ORP maggiorato di 6 punti, in applicazione delle disposizioni vigenti fino a quella data.

Maggiorazione applicabile dal 28 marzo 2026

Per le istanze presentate a partire dal 28 marzo 2026, in base al DL 27 marzo 2026 n.38, la maggiorazione è ridotta a 2 punti sull'ORP.

Efficacia sulle rateazioni in corso

Nessuna modifica ai piani di ammortamento già determinati: le rateazioni in corso restano disciplinate secondo le condizioni con cui sono state concesse.

Operatività e tasso di riferimento

Il tasso di riferimento da utilizzare è quello in vigore alla data di presentazione dell'istanza (ORP); viene confermato l'adeguamento terminologico del tasso ufficiale alle parole tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema.

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