Circolare Inail n. 19 dell' 8 maggio 2026
Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo. Nuova disciplina approvata con delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 gennaio 2026, n. 2 come modificata dalla delibera del Consiglio di amministrazione Inail 30 aprile 2026, n. 57.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina Inail per la concessione delle rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo, recependo la normativa nazionale e le delibere CdA del 2026. Sono previste due tipologie di piani (fino a 500.000 euro fino a 36 rate; oltre 500.000 euro fino a 60 rate), i requisiti di ammissione, le competenze decisionali, le regole di presentazione dell'istanza, il piano di ammortamento, gli interessi applicabili, nonché le cause di annullamento, revoca e le disposizioni transitorie e di applicazione.
Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo. Nuova disciplina (Delibere CdA Inail 15/01/2026 n.2 e 30/04/2026 n.57)
Punti principali
Quadro normativo
Riferimenti essenziali: legge 13/12/2024 n.203 (art.23), decreto ministeriale 24/10/2025, delibere CdA Inail 15/01/2026 n.2 e 30/04/2026 n.57 e normativa preesistente su riscossione e sanzioni; la nuova disciplina sostituisce le precedenti disposizioni Inail in materia.
Debiti oggetto di rateazione
Solo debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo: includono debiti scaduti e, per l'autoliquidazione, anche debiti correnti se l'istanza è presentata prima della scadenza; inclusi i casi di pagamento in quattro rate previsti dall'art.44 DPR 30/6/1965 e gli accessori (sanzioni civili e interessi) previsti dalla normativa.
Tipologie e limiti delle rateazioni
Due tipologie definite dal decreto ministeriale: per importi fino a 500.000 euro massimo 36 rate mensili; per importi superiori a 500.000 euro massimo 60 rate mensili. L'importo minimo della singola rata (comprensiva di interessi) non può essere inferiore a 150 euro.
Requisiti e condizioni per l'ammissione
Occorre dichiarare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria (elenco motivazioni: carenza di liquidità, contrazione dell'attività, riorganizzazione, calamità, incertezze giurisprudenziali, ecc.). L'istanza deve comprendere tutti i debiti pertinenti; il debitore deve riconoscere il debito e rinunciare a eccezioni e opposizioni. Non possono esserci più rateazioni in corso né provvedimenti di revoca nei 6 mesi precedenti.
Competenza a concedere, annullare e revocare
Direttori delle Direzioni territoriali: competenza per importi fino a 500.000 euro e fino a 36 rate; Direttori regionali e Direttore della Direzione provinciale di Bolzano: competenza per importi superiori a 500.000 euro fino a 60 rate; Direttore della Sede regionale di Aosta e Direttore della Direzione provinciale di Trento: competenze analoghe speciali; tutte le strutture possono annullare o revocare nei casi previsti.
Presentazione dell'istanza
La domanda va presentata telematicamente tramite il servizio "Istanza di rateazione" sul sito Inail, direttamente o tramite intermediario delegato. Deve indicare importo, numero di rate e se riguarda debiti scaduti o correnti; l'istanza è basata sui dati degli archivi Inail e non è modificabile dopo l'invio.
Definizione dell'istanza, termini e piano di ammortamento
Procedimento amministrativo: chiusura entro 15 giorni; provvedimento di concessione entro 10 giorni; la rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro 15 giorni dal provvedimento (termine fissabile tra 11 e 15 su richiesta). Piano a rate costanti mensili; scadenze che cadono di sabato/festivo slittano al primo giorno lavorativo.
Interessi e imputazione dei versamenti
Interesse sulla rateazione pari al tasso minimo di partecipazione BCE vigente alla data di presentazione maggiorato di punti percentuali come previsto dalla normativa (nel testo originario BCE +6 p.p.; il Dl 27/03/2026 ha modificato la maggiorazione prevista per talune norme riducendola a +2 p.p.). I versamenti sono imputati prima agli interessi e poi al capitale secondo il criterio del periodo assicurativo più remoto. Possibilità di estinzione anticipata.
Annullamento e revoca
Mancato o parziale pagamento della prima rata = annullamento immediato e iscrizione a ruolo delle somme; omesso o parziale pagamento di tre rate (anche non consecutive) successive alla prima = revoca e iscrizione a ruolo. In caso di revoca per uno dei piani, eventuali altre rateazioni in corso per lo stesso debitore decadono.
Applicazione, abrogazione e disposizioni transitorie
La nuova disciplina abroga le precedenti disposizioni Inail e si applica alle istanze presentate dopo la pubblicazione della circolare. Per le istanze presentate tra il 12/01/2025 e la pubblicazione è prevista la possibilità, su istanza del debitore, di rideterminare il numero di rate; le disposizioni di maggior favore si applicano anche ai casi pendenti non ancora definiti.
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