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Circolare

Circolare Inail n. 17 del 29 aprile 2026

Certificati di infortunio sul lavoro. Ripresa del lavoro. Istruzioni.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni sull'emissione e gestione dei certificati di infortunio sul lavoro: invio telematico all'Inail tramite il Modello 1SS, contenuti obbligatori della certificazione, valenza dell'ultimo certificato quale attestazione dell'esito definitivo e della cessazione della prognosi, modalità di ripresa del lavoro al termine della prognosi o anticipata, rilascio di certificati medico-legali (anche in telemedicina) su richiesta e procedure in assenza di certificati continuativi. Si applica anche alle malattie professionali.

Certificati di infortunio sul lavoro. Ripresa del lavoro. Istruzioni.

Punti principali

Invio telematico e modulistica

La certificazione medica di infortunio deve essere inviata telematicamente all'Inail da qualsiasi medico o struttura competente, utilizzando il Modello 1SS che distingue primo, continuativo, definitivo e riammissione in temporanea.

Contenuti obbligatori della certificazione

Sin dal primo certificato devono essere indicate diagnosi, prognosi di inabilità temporanea assoluta e relativo periodo, ed eventuale presunzione di invalidità permanente; in assenza di ulteriori certificati l'ultimo giorno di prognosi coincide con l'ultimo giorno di inabilità.

Esito definitivo e comunicazione Inail

L'ultimo certificato che attesta l'esito definitivo della lesione integra gli effetti previsti dall'art.102 d.p.r. 1124/1965: l'Inail comunica la data di cessazione dell'indennità e se siano prevedibili conseguenze permanenti indennizzabili.

Ripresa del lavoro al termine della prognosi

Il lavoratore può riprendere l'attività alla scadenza della prognosi indicata nell'ultimo certificato pervenuto all'Inail senza produrre ulteriore certificazione 'definitiva'.

Certificato medico-legale e telemedicina

Su richiesta del lavoratore o dell'Istituto, l'Inail rilascia certificati medico-legali (continuativi e/o definitivi), anche tramite modalità di telemedicina conformi alla sanità digitale Inail.

Assenza di certificato continuativo e termini Inail

Se non perviene il certificato continuativo alla scadenza della prognosi, l'Inail definisce il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni per consentire l'erogazione delle prestazioni.

Ripresa anticipata del lavoro

La ripresa anticipata è possibile solo se vi è un certificato medico che modifica anticipandone il termine la prognosi originaria; tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.

Valutazione di idoneità e sorveglianza sanitaria

Per valutare l'idoneità alla mansione specifica può essere attivata la sorveglianza sanitaria dal medico competente ai sensi dell'art.41 del d.lgs. 81/2008 (anche richiamando art.42).

Ambito di applicazione

Le istruzioni si applicano anche ai casi di malattia professionale e tengono conto dell'estensione della tutela a nuove categorie e dell'uso di sistemi di sanità digitale per gli accertamenti medico-legali.

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