L.R. Abruzzo 7/2005
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005-2007.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il bilancio regionale Abruzzo per il 2005, con i relativi stanziamenti di competenza e cassa, residui attivi e passivi, fondi di riserva, mutui, variazioni contabili e bilancio pluriennale 2005-2007. Disciplina inoltre i finanziamenti a enti e aziende regionali. È riferita all’esercizio 2005 e al triennio 2005-2007, quindi ha oggi rilievo solo storico.
Bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’esercizio 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007
Bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo
La legge approva il bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2005, definendo gli equilibri tra entrate e spese, i residui, i fondi di riserva, le variazioni contabili e il ricorso all’indebitamento. Approva inoltre il bilancio pluriennale 2005-2007 e dispone alcuni finanziamenti a enti e aziende regionali.
Struttura del bilancio regionale
Il provvedimento quantifica il totale generale dell’entrata e della spesa sia in termini di competenza sia di cassa per il 2005. Sono inoltre autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate regionali secondo la normativa vigente, nonché l’impegno e il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti approvati.
Residui attivi e passivi
La legge autorizza il riporto nel bilancio 2005 dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2004 e dei residui passivi presunti alla stessa data. La disciplina serve a dare continuità contabile agli importi ancora da riscuotere o da pagare al passaggio d’esercizio.
Unità previsionali, contabilità speciali e Consiglio regionale
Sono approvate le singole unità previsionali di base iscritte nel bilancio regionale e, complessivamente, le contabilità speciali. Per il Consiglio regionale viene individuata l’unità previsionale dedicata al suo funzionamento e approvato il relativo bilancio allegato, nei limiti dello stanziamento regionale.
Fondi per residui perenti, economie vincolate e risorse vincolate
La legge istituisce o conferma diversi fondi destinati alla reiscrizione di somme già eliminate dal conto dei residui o divenute perenti amministrativamente. In particolare, disciplina:
- il fondo per la riassegnazione dei residui passivi in conto capitale perenti e reclamati dai creditori;
- il fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente perenti;
- i fondi per la riassegnazione di risorse perenti vincolate e di economie vincolate. I prelievi sono subordinati a verifiche tecniche sulla non prescrizione e sul corretto perfezionamento dell’impegno originario.
Fondi di riserva e spese obbligatorie o impreviste
Sono autorizzati il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con relativo elenco allegato delle spese interessate, e il fondo di riserva per le spese impreviste. I prelevamenti avvengono con gli atti previsti dalla legge contabile regionale.
Autorizzazioni di cassa e monitoraggio del patto di stabilità
Sono istituiti due fondi di riserva per le autorizzazioni di cassa: uno per le spese correnti e uno per i pagamenti in conto capitale. La norma li collega espressamente al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità.
Variazioni di bilancio e altre facoltà gestionali
La Giunta regionale è autorizzata a introdurre variazioni di bilancio per risorse vincolate da Stato e Unione europea, per variazioni compensative tra capitoli della stessa UPB, per la rinumerazione dei capitoli, per le contabilità speciali e per la restituzione di importi a destinazione vincolata. Tutti gli atti di variazione devono essere pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale regionale.
Indebitamento e strumenti finanziari
Per il 2005 la Giunta è autorizzata a contrarre mutui passivi fino a 145 milioni di euro, con tasso massimo del 4,50% e durata massima di 30 anni, anche con possibilità di rinegoziazione o estinzione anticipata. È inoltre prevista, in alternativa, la possibilità di emettere obbligazioni. La legge disciplina anche l’iscrizione delle rate di ammortamento.
Altre disposizioni finanziarie e contabili
Sono previste facoltà per l’annullamento di crediti di importo minimo quando i costi di riscossione siano eccessivi, il limite agli impegni entro gli stanziamenti di competenza e criteri per l’erogazione delle spese e per l’invio dei documenti alla Tesoreria regionale, con eventuali anticipazioni di cassa nei limiti di legge.
Bilanci di enti e aziende regionali e relativi finanziamenti
La legge approva i bilanci allegati di vari enti e aziende regionali, tra cui A.R.S.S.A., Aziende per il diritto allo studio universitario, A.R.I.T., A.P.T.R., A.R.T.A. ed Ente Abruzzo Lavoro. Per ciascuno autorizza specifici stanziamenti a carico del bilancio regionale e impone l’adeguamento dei rispettivi bilanci entro 30 giorni dalla pubblicazione, con possibile intervento sostitutivo in caso di inerzia.
Entrata in vigore e ambito temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, ma produce effetti dal 1° gennaio 2005. Si tratta dunque di un atto riferito esclusivamente all’esercizio 2005 e al triennio 2005-2007, oggi di rilievo sostanzialmente storico.
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