Messaggio numero 23786 del 24-6-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’art. 20 della legge n. 266/1997 per l’assunzione di dirigenti disoccupati da parte di imprese e consorzi con meno di 250 dipendenti. Precisa che l’agevolazione, pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta, si applica anche ai contratti a termine e riguarda solo alcune componenti contributive. Fornisce inoltre istruzioni operative per il versamento, in particolare per il contributo aggiuntivo ex art. 3-ter della legge n. 438/1992, introducendo il codice "M95R" per i dirigenti agevolati.
Incentivi contributivi per il reimpiego di dirigenti privi di occupazione: precisazioni operative
Incentivi contributivi per il reimpiego di dirigenti privi di occupazione
Il messaggio dell’INPS fornisce precisazioni applicative e operative sull’agevolazione contributiva prevista dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per l’assunzione di dirigenti privi di occupazione. Il documento chiarisce la misura del beneficio, l’ambito delle contribuzioni interessate e le modalità di esposizione e versamento in denuncia contributiva.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
L’agevolazione spetta alle imprese e ai consorzi tra esse che occupano meno di 250 dipendenti. Essa riguarda l’assunzione di dirigenti privi di occupazione e si applica anche nei casi di assunzione con contratto di lavoro a termine.
Misura del beneficio e durata
Il beneficio consiste in una riduzione contributiva pari al 50% della contribuzione complessivamente dovuta agli istituti di previdenza. La durata massima dell’agevolazione non può superare 12 mesi.
Contribuzioni escluse dallo sgravio
La riduzione contributiva opera in alternativa a ogni altra forma di riduzione o sgravio prevista dalle norme vigenti in materia previdenziale. Non si estende alle aliquote riscosse dagli enti previdenziali in qualità di soggetti esattori, quando il relativo gettito è destinato ad altri soggetti pubblici, quali Stato o Regioni.
Per quanto riguarda l’INPS, il documento evidenzia che, a seguito della progressiva soppressione di alcune contribuzioni precedentemente riscosse, resta attualmente escluso dal coacervo delle contribuzioni interessate dallo sgravio il solo contributo ex articolo 25 della legge n. 845/1978, pari allo 0,30%, dovuto al Fondo di rotazione o destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell’articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.
Base di calcolo dello sgravio
L’INPS richiama quanto già precisato dal Ministero del lavoro: il beneficio va commisurato sulla contribuzione complessivamente dovuta, comprensiva quindi sia della quota a carico del datore di lavoro sia della quota a carico del lavoratore.
Ai fini della corretta rendicontazione contabile, viene richiesto di evidenziare separatamente la quota di sgravio riferita al contributo aggiuntivo dell’1% previsto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, che è a totale carico del lavoratore. Tale contributo è dovuto sulle retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Per l’anno 2005, il limite è indicato in euro 38.641,00.
Modalità operative di versamento
Per il versamento della contribuzione ordinaria resta confermata la prassi già in uso, con indicazione del codice CTC "92" nei quadri B-C e del codice di conguaglio "R410".
Per il contributo ex articolo 3-ter della legge n. 438/1992 riferito ai dirigenti agevolati, i datori di lavoro devono indicare l’importo al netto della quota agevolata dello 0,50%. A tale scopo viene istituito il nuovo codice "M95R", con significato di "contr.agev.ex L.438/92", da utilizzare compilando esclusivamente i campi "numero dipendenti" e "retribuzioni".
Il documento precisa inoltre che questa contribuzione non deve più essere inserita tra le partite da conguagliare con il codice "R410".
Trattamento dei dirigenti non agevolati
Per il versamento del contributo aggiuntivo ex legge n. 438/1992 relativo ai dirigenti non agevolati continuano ad applicarsi le modalità ordinarie già previste. Per i dirigenti industriali ex INPDAI sono richiamati i codici "M950" e "M960".
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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