Messaggio numero 22987 del 17-6-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS chiarisce l’applicazione delle nuove decorrenze pensionistiche introdotte dalla legge n. 243/2004 per i lavoratori in salvaguardia e per alcune categorie specifiche. Ribadisce che, per i soggetti indicati, continuano ad applicarsi la disciplina previgente e le relative finestre di accesso, anche oltre il 31 dicembre 2007 e, per alcuni casi, anche dopo il 2008.
Chiarimenti sulle nuove disposizioni di accesso alla pensione ex legge n. 243/2004
Chiarimenti sull’accesso a pensione dopo la legge n. 243/2004
Il messaggio dell’INPS del 17 giugno 2005 interviene per fornire chiarimenti applicativi sulle nuove decorrenze per il pensionamento introdotte dalla legge 23 agosto 2004, n. 243. L’istituto precisa che, per alcune categorie di lavoratori, continua ad applicarsi la disciplina previgente sia per il conseguimento del diritto a pensione sia per l’accesso alla prestazione.
Quadro normativo richiamato
La legge n. 243/2004 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2008:
- l’elevazione dell’età per il diritto alla pensione di anzianità;
- l’elevazione dell’età per il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva;
- la modifica delle cosiddette "finestre" di uscita per tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive.
Il messaggio richiama inoltre la circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, che aveva già illustrato la disciplina di salvaguardia del diritto a pensione.
Lavoratori cui continua ad applicarsi la disciplina previgente
L’INPS ribadisce che la normativa antecedente alla legge n. 243/2004 resta applicabile a determinate categorie di lavoratori.
Rientrano in tale regime:
- i lavoratori che, entro il 31 dicembre 2007, maturino secondo la disciplina previgente i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, oppure la sola anzianità contributiva, utili per la pensione di anzianità, di vecchiaia o nel sistema contributivo;
- i lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 1° marzo 2004.
Casi soggetti a salvaguardia entro il limite di 10.000 unità
Il messaggio individua ulteriori due categorie tutelate, entro un limite complessivo di 10.000 unità:
- i lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 1° marzo 2004, che maturano i requisiti per la pensione di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 223/1991;
- i lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali, alla data del 1° marzo 2004, siano già intervenuti gli accordi sindacali previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma 28.
Decorrenza della pensione e finestre di accesso
Per tutti i soggetti indicati nei punti precedenti, l’accesso alla pensione avviene con i medesimi requisiti e con le stesse finestre previste dalla disciplina previgente alla legge n. 243/2004.
L’INPS sottolinea che ciò vale anche se le finestre di accesso si collocano dopo il 31 dicembre 2007.
In particolare, per i lavoratori di cui ai punti 2, 3 e 4:
- continuano ad applicarsi le finestre di accesso previste dalla legge n. 449/1997;
- tale disciplina si mantiene valida anche in periodi successivi al 2008.
Finalità del messaggio
Il documento ha natura chiarificatrice e integrativa rispetto alla circolare n. 149/2004, con l’obiettivo di uniformare l’applicazione delle regole di salvaguardia e delle finestre pensionistiche da parte delle sedi territoriali dell’Istituto.
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