Messaggio numero 22963 del 17-6-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce come determinare l’importo da porre in pagamento nella trasformazione del trattamento pensionistico anticipato in definitivo per gli ex lavoratori LSU. L’importo provvisorio va considerato senza l’integrazione del Fondo di solidarietà e confrontato con il trattamento definitivo calcolato alla maturazione dei requisiti; se il definitivo risulta inferiore, si mantiene quello più favorevole.
Liquidazione del trattamento pensionistico definitivo per lavoratori LSU
Liquidazione del trattamento pensionistico definitivo a favore dei lavoratori LSU
Il messaggio INPS fornisce un chiarimento operativo sulla determinazione dell’importo da corrispondere quando il trattamento pensionistico anticipato di un ex lavoratore LSU viene trasformato in trattamento definitivo. Il documento precisa il criterio di confronto tra importo provvisorio e importo definitivo, richiamando la disciplina già indicata in precedenti circolari e messaggi.
Oggetto del chiarimento
L’Istituto interviene per precisare il significato della locuzione "importo del trattamento pensionistico anticipato" richiamata:
- al punto 1.3.4 della circolare del 1998;
- al punto 5 della circolare n. 18 del 2003.
Tale espressione è riferita esclusivamente all’importo calcolato secondo le norme comuni, senza includere l’eventuale integrazione erogata dal Fondo di solidarietà.
Composizione dell’importo provvisorio
Il messaggio chiarisce che l’importo del trattamento pensionistico anticipato è costituito da:
- importo del trattamento pensionistico calcolato secondo le regole ordinarie;
- eventuale integrazione del Fondo di solidarietà, finalizzata a garantire al lavoratore un trattamento non inferiore all’importo dell’ASU spettante alla data di presentazione della domanda.
Ai fini della successiva trasformazione in pensione definitiva, l’integrazione del Fondo non deve essere considerata nel confronto tra importi.
Criterio per la trasformazione in trattamento definitivo
In fase di passaggio dal trattamento provvisorio a quello definitivo, occorre:
- prendere l’importo derivante dal calcolo provvisorio effettuato sulla base dell’anzianità contributiva maturata al momento della domanda;
- escludere da tale importo l’integrazione a carico del Fondo;
- confrontarlo con l’importo calcolato sulla base dell’anzianità contributiva complessiva maturata alla data di perfezionamento dei requisiti contributivi e di età richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.
Tutela dell’importo più favorevole
Se dal confronto emerge che l’importo definitivo è inferiore a quello provvisorio, l’Istituto garantisce l’erogazione dell’importo più favorevole al lavoratore. Il messaggio richiama espressamente il precedente messaggio n. 64 del 27 febbraio 2003 come base per tale criterio di tutela.
Finalità pratica del messaggio
Il documento ha finalità interpretativa e applicativa: serve a uniformare il comportamento delle sedi INPS nella liquidazione definitiva delle pensioni degli ex lavoratori LSU, evitando che l’integrazione del Fondo alteri il confronto tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 17 giu 2005Messaggio numero 22987 del 17-6-2005
- Messaggio · 15 giu 2005Messaggio numero 22604 del 15-6-2005
- Messaggio · 15 giu 2005Messaggio numero 22672 del 15-6-2005
- Messaggio · 15 giu 2005Messaggio numero 22676 del 15-6-2005
- Messaggio · 15 giu 2005Messaggio numero 22690 del 15-6-2005
- Messaggio · 13 giu 2005Messaggio numero 22240 del 13-6-2005
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →