Messaggio numero 24488 del 1-7-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce chi, tra i pensionati con decorrenza entro il 2004, è tenuto a dichiarare entro il 1° agosto 2005 i redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2004 e chi è invece escluso dall’obbligo. Indica inoltre le modalità di dichiarazione, i criteri di calcolo dei redditi, le situazioni particolari di cumulabilità e la gestione delle dichiarazioni preventive per il 2005.
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo
Il documento fornisce istruzioni operative sul divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo, con particolare riferimento ai redditi conseguiti nell’anno 2004 e da dichiarare entro il 1° agosto 2005. Vengono individuati i soggetti esclusi dall’obbligo dichiarativo, quelli tenuti alla comunicazione, le regole per la dichiarazione preventiva del reddito 2005 e alcune fattispecie particolari rilevanti ai fini della cumulabilità.
Premessa normativa e termine per la dichiarazione
L’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 prevede il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Il comma 4 stabilisce che i titolari di pensione devono presentare all’ente erogatore la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione IRPEF.
Per i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2004, soggetti al divieto di cumulo parziale per tale anno, la comunicazione dei redditi autonomi percepiti nel 2004 deve essere resa entro il 1° agosto 2005.
Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione per il 2004
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2004 i pensionati non soggetti al divieto di cumulo. In particolare:
- i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria, avente decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia, che dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 1996, se avevano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997, se avevano maturato i requisiti entro il 1994 e, alla data del 30 settembre 1996, risultavano in possesso di 35 anni di assicurazione e contribuzione e di 52 anni di età, oppure di almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall’età;
- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1996, se avevano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997, se avevano maturato i requisiti entro il 1994 e, alla data del 30 settembre 1996, avevano 35 anni di assicurazione e contribuzione e 55 anni di età;
- i titolari di pensione di anzianità, pensione o assegno di invalidità con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, secondo i chiarimenti richiamati;
- i titolari di pensione di anzianità che, al momento del pensionamento, avevano almeno 37 anni di contribuzione e 58 anni di età;
- i titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 che hanno effettuato il versamento, intero o rateale, nei termini previsti dall’articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per accedere al regime di totale cumulabilità;
- gli iscritti che avevano maturato i requisiti per la pensione di anzianità, avevano interrotto il lavoro subordinato e avevano presentato domanda entro il 30 novembre 2002, con pensione decorrente dopo il 1° dicembre 2002 per effetto delle cosiddette "finestre", a condizione che abbiano effettuato il versamento intero o rateale richiesto per la totale cumulabilità.
Il documento precisa inoltre che, per il calcolo dei 40 anni di anzianità contributiva rilevanti ai fini dell’esclusione, è utile anche la contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi.
Assegni di invalidità e regole di cumulo
Con riferimento agli assegni di invalidità, il documento ricorda che le riduzioni previste dalla tabella G allegata alla legge n. 335 del 1995 continuano ad applicarsi anche quando l’assegno sia stato liquidato con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, in caso di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa.
Altre situazioni escluse dal divieto di cumulo
Sono altresì esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione di invalidità che, nell’anno 2004, abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo non superiore a euro 5.358,34, poiché in tal caso non si applica il divieto di cumulo previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto n. 503 del 1992;
- i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private, che sono totalmente cumulabili con i trattamenti pensionistici;
- le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;
- le indennità e i gettoni di presenza previsti dall’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali;
- tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive, incluse quelle dei consiglieri regionali, dei parlamentari nazionali ed europei;
- le indennità percepite dai giudici onorari aggregati ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276;
- le indennità percepite dai pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario, ai sensi dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Redditi da dichiarare
I redditi da lavoro autonomo devono essere indicati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.
Modulo da utilizzare
La dichiarazione può essere resa mediante il Modello 503 AUT allegato al messaggio. Tuttavia, il documento precisa che restano valide anche le dichiarazioni presentate senza utilizzare tale modulo.
Dichiarazione preventiva per l’anno 2005
Per i pensionati soggetti al divieto di cumulo che svolgono attività di lavoro autonomo nel corso del 2005, l’ente previdenziale effettua trattenute provvisorie sulla base della dichiarazione del reddito che il pensionato prevede di conseguire nell’anno.
L’interessato deve quindi presentare una dichiarazione preventiva all’ente competente. Le trattenute operate sulla pensione vengono poi conguagliate sulla base dei redditi effettivamente percepiti, dichiarati entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF.
Il documento precisa che le trattenute operate a preventivo nel 2005 saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2005 resa a consuntivo nel 2006.
Acquisizione delle dichiarazioni e obblighi confermati
I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti tramite le procedure di ricostituzione delle pensioni, secondo le modalità già in uso.
Il documento ribadisce inoltre che:
- i pensionati sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche se la situazione reddituale dichiarata a preventivo non è variata;
- i pensionati sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche se la situazione reddituale dell’anno in corso non è cambiata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
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