Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 234/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento – previa tutela cautelare - dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Sede Diplomatica a Islamabad sulla richiesta di appuntamento del ricorrente per formalizzarne l’istanza di visto per motivi di studio e concludere il relativo procedimento amministrativo.

Giustizia amministrativa202512963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Sede Diplomatica italiana a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare l’istanza di visto per motivi di studio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Sede Diplomatica italiana a Islamabad sulla richiesta di appuntamento necessaria a formalizzare l’istanza di visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e a concludere il relativo procedimento amministrativo. È stata proposta anche istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Nel corso del giudizio, prima dell’esame della domanda cautelare, il MAECI ha comunicato che la competente Sede Diplomatica aveva convocato il ricorrente per formalizzare l’istanza di visto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per sopravvenuta carenza d’interesse. La convocazione del ricorrente da parte della Rappresentanza Diplomatica di Islamabad ha infatti dato positivo riscontro alla richiesta di appuntamento, facendo venir meno l’interesse alla tutela cautelare richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Dal testo non emerge una decisione definitiva sull’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto l’istanza cautelare è stata respinta perché, prima del suo esame, la convocazione del ricorrente aveva fatto venir meno l’interesse cautelare.

Massime di principio

  • La domanda cautelare contro il silenzio dell’amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, nelle more della decisione, l’amministrazione adotta una condotta positiva idonea a soddisfare l’esigenza cautelare perseguita, come la convocazione dell’interessato per formalizzare l’istanza amministrativa.
  • La soddisfazione sopravvenuta dell’esigenza cautelare non equivale necessariamente alla definizione dell’azione principale diretta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio, che può restare distinta e non decisa nella fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.