Ordinanza ingiunzione o revoca n. 201 del 26/03/2026
Provvedimento del 26 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato da un Comune che, nel chiedere la sostituzione del segretario generale assente per malattia, ha trasmesso alla Prefettura e al segretario sostituto la copia integrale del certificato telematico di malattia della dipendente. Pur escludendo criticità nell’accesso interno da parte di personale autorizzato, l’Autorità ha ritenuto sproporzionata e priva di idonea base giuridica la comunicazione esterna di dati relativi alla salute, in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. È stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro, con ordine di pagamento, pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione e del provvedimento sul sito del Garante.
Comune di XX: comunicazione illecita di dati relativi alla salute della segretaria generale in una richiesta di sostituzione per malattia
Comune di XX – comunicazione illecita del certificato di malattia del segretario generale
Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da un Comune che, nell’ambito della richiesta di sostituzione del segretario generale assente per malattia, ha trasmesso alla Prefettura e al segretario generale destinato alla sostituzione la copia integrale del certificato telematico di malattia della reclamante. Il procedimento trae origine da reclamo dell’interessata.
Origine del reclamo e oggetto del trattamento
La reclamante, segretario generale in servizio presso il Comune, ha lamentato due profili:
- la trasmissione, con nota del Comune, della copia integrale del certificato telematico di malattia relativo a un determinato periodo, estratto dalla banca dati INPS, a soggetti che non avrebbero avuto titolo a conoscerlo;
- l’accesso alla nota e all’allegato da parte di personale del protocollo e dell’Ufficio di Segreteria ritenuto non autorizzato.
Esiti dell’istruttoria sull’accesso interno
Nel corso dell’istruttoria il Comune ha chiarito che la comunicazione era avvenuta in urgenza organizzativa e che l’allegazione del certificato era stata un errore materiale. Ha inoltre rappresentato che il dipendente addetto al protocollo e l’Ufficio di Segreteria erano abilitati al trattamento in ragione delle rispettive mansioni e delle scelte organizzative interne.
Il Garante ha condiviso tale impostazione limitatamente all’accesso interno, ritenendo che:
- i soggetti interni coinvolti fossero autorizzati al trattamento ai sensi delle regole organizzative del titolare;
- la mera conoscenza dei dati personali da parte di addetti al protocollo o alla segreteria non integri, di per sé, una violazione, quando necessaria per lo svolgimento delle funzioni attribuite.
Comunicazione esterna e natura dei dati trattati
Diversamente, l’Autorità ha ritenuto illecita la comunicazione esterna alla Prefettura e al segretario sostituto. Il Garante ha ribadito che l’informazione relativa all’assenza dal servizio per malattia costituisce dato personale relativo alla salute, anche in assenza di indicazione della diagnosi, richiamando il proprio orientamento consolidato, la giurisprudenza nazionale e quella della Corte di giustizia.
In questo quadro, il Garante ha osservato che la finalità amministrativa di richiedere la sostituzione del segretario comunale poteva essere perseguita in modo meno invasivo, indicando soltanto:
- l’assenza dal servizio;
- l’arco temporale dell’impedimento.
La trasmissione della copia integrale del certificato è stata quindi considerata eccedente e non necessaria rispetto alla finalità perseguita.
Violazioni accertate e base normativa
L’Autorità ha accertato che il trattamento è stato effettuato in assenza di un idoneo presupposto normativo e in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati. Le norme richiamate sono:
- art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR;
- artt. 6 e 9 GDPR;
- art. 2-ter del Codice privacy.
Il Garante ha ritenuto che la condotta consistesse in una comunicazione illecita di dati relativi alla salute, senza base giuridica idonea, a soggetti esterni all’ente.
Valutazione della gravità e criteri sanzionatori
Nel determinare la sanzione, il Garante ha considerato che la violazione derivava da un’unica condotta collegata. Ha inoltre applicato i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR, valorizzando:
- il carattere isolato dell’episodio;
- la natura colposa dell’errore materiale;
- l’assenza di indicazioni sulla diagnosi, pur trattandosi di dati sanitari;
- le iniziative adottate dal Comune per evitare il ripetersi di eventi analoghi;
- la cooperazione prestata con l’Autorità;
- l’assenza di precedenti pertinenti.
La violazione è stata qualificata di gravità media.
Sanzione, ordine di pagamento e pubblicazione
Il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000,00 per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 9 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy.
È stato disposto:
- il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento;
- la possibilità di definire la controversia con pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, entro 30 giorni;
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
- l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Esito complessivo
Non sono state adottate ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR, poiché la condotta aveva già esaurito i propri effetti. Il provvedimento si chiude dunque con accertamento dell’illiceità del trattamento, irrogazione della sanzione pecuniaria e ordinanza di pubblicazione.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo del segretario generale di un Comune, che lamentava la trasmissione della copia integrale del certificato telematico di malattia a soggetti che, secondo l’interessata, non avrebbero avuto titolo per accedervi. Era inoltre contestato l’accesso alla nota e all’allegato da parte di personale del protocollo e dell’Ufficio di segreteria ritenuto non autorizzato.
Esito dell’istruttoria sugli accessi interni
Il Garante ha ritenuto che il dipendente addetto al protocollo e l’Ufficio di Segreteria fossero autorizzati al trattamento in ragione delle mansioni svolte e delle scelte organizzative del Comune. Non è stata quindi ravvisata violazione per il solo accesso interno, in quanto necessario all’espletamento delle funzioni attribuite.
Illiceità della comunicazione esterna
L’Autorità ha invece ritenuto illecita la comunicazione alla Prefettura e al segretario generale sostituto dei dati contenuti nel certificato di malattia. Per ottenere la sostituzione del segretario era sufficiente indicare la mera assenza dal servizio e il relativo periodo, senza trasmettere informazioni sulla salute dell’interessata. La trasmissione del certificato integrale è stata qualificata come eccedente e non necessaria.
Norme violate e qualificazione del dato
Il Garante ha richiamato la nozione ampia di dato relativo alla salute e ha affermato che anche l’assenza dal lavoro per malattia integra un dato sanitario, pure senza indicazione della diagnosi. Ha quindi accertato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 9 del GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy, per assenza di un idoneo presupposto normativo e mancato rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.
Sanzione e criteri di quantificazione
La violazione è stata considerata derivante da un’unica condotta, con applicazione dell’art. 83, par. 3, GDPR. Nella quantificazione della sanzione il Garante ha valorizzato l’episodio isolato, il carattere colposo dell’errore materiale, l’assenza di indicazione della diagnosi, la dimensione contenuta dell’ente, la cooperazione con l’Autorità, le misure organizzative adottate dal Comune e l’assenza di precedenti specifici. La sanzione è stata determinata in 3.000 euro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 26 mar 2026Prescrizioni del Garante n. 234 del 26/03/2026
- Provvedimento · 26 mar 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 209 del 26/03/2026
- Provvedimento · 26 mar 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 210 del 26/03/2026
- Provvedimento · 26 mar 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 207 del 26/03/2026
- Provvedimento · 26 mar 2026Prescrizioni del Garante n. 206 del 26/03/2026
- Provvedimento · 26 mar 2026Deliberazione n. 233 del 26/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →