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Interpello

Risposta n. 598 del 17/12/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante ritiene di indicare l'importo nel rigo RP22 del modello di dichiarazione e segnala che la mancata indicazione del codice fiscale del coniuge comporterebbe la mancata riconoscibilità della deduzione; ritiene che l'assenza formale non debba pregiudicare il diritto alla deduzione

Deducibilità degli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge residente in Germania stabiliti da sentenza di divorzio tedesca

Il quesito

Se i versamenti effettuati all'ex coniuge residente all'estero, disposti da sentenza di divorzio tedesca, siano deducibili ai sensi dell'art.10, comma 1, lett. c) del TUIR e come dichiararli se il percettore non ha codice fiscale

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge residente in Germania sono deducibili ai sensi dell'art.10 TUIR. In dichiarazione vanno indicati importo e codice fiscale del percettore; in mancanza del codice fiscale l'istante può richiederne l'attribuzione all'Amministrazione con istanza motivata allegando la sentenza di divorzio (art.6 DPR 605/1973). Si richiama inoltre la convenzione Italia-Germania e si precisa che il parere si basa sui documenti forniti

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