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Interpello

Risposta n. 599 del 17/12/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che l'"adeguamento" non abbia natura reddituale ma sia un indennizzo volto a riequilibrare la pensione netta tra Paesi; pertanto ritiene che non sia soggetto a IRPEF e propone di indicarlo separatamente in quadro RC senza inserirlo nel reddito complessivo (quadro RN)

Trattamento fiscale applicabile alle somme percepite da un ex funzionario dell'Ufficio Europeo dei Brevetti a titolo di adeguamento

Il quesito

Se le somme erogate dall'Ufficio Europeo dei Brevetti a titolo di "adeguamento" (aggiustamento fiscale) corrisposte insieme alla pensione a un ex funzionario residente in Italia sono imponibili ai fini IRPEF e come devono essere dichiarate

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia osserva che il Protocollo esenta gli stipendi ma non le pensioni; il regolamento pensioni prevede l'erogazione dell'adeguamento solo se pensione e adeguamento sono soggetti a tassazione nazionale; ai sensi dell'art.49, comma 2, lett. a) del TUIR le pensioni costituiscono redditi di lavoro dipendente. Ne consegue che l'adeguamento è riconducibile alla prestazione pensionistica e deve essere tassato in Italia come reddito di lavoro dipendente

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