Cassazione Penale, Sentenza n. 24684/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore deduceva erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 444 c.p.p.: il giudice dell'esecuzione, dopo aver individuato il reato più grave (pena originaria anni 4 e mesi 6 di reclusione oltre multa, già al netto della diminuzione processuale) e aver fissato un aumento per continuazione per il reato satellite (anni 3 di reclusione ed euro 16.000 di multa), avrebbe applicato la diminuzione di un terzo per la scelta del rito non solo all'aumento ma alla pena complessiva, determinando così una doppia diminuzione indebita della sanzione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto prevalente il principio di irrevocabilità del consenso scritto prestato dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p.; la decisione conforme a tale accordo non è impugnabile in cassazione per eludere l'irrevocabilità del consenso. Pur richiamando l'indicazione delle Sezioni Unite (Sacchettino) sulla possibilità di censurare in Cassazione la 'illegalità' della pena quando essa non corrisponde per specie o quantità ai parametri legali, la Corte ha constatato che nel caso di specie la pena conclusiva rientra nei corretti parametri normativi e che l'aumento per continuazione era astrattamente consentito (la soglia minima di 5 anni prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.p. sarebbe stata raggiungibile con un aumento di 9 mesi, poi ridotto di un terzo). Di conseguenza la pena non è illegale e non era possibile intervenire sulla decisione conformata all'accordo ex art. 188.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
norma che disciplina l'accordo sulla pena (patteggiamento) e le conseguenti sentenze di applicazione della pena; nel caso è il contesto procedurale in cui sono state emesse le pronunce cui si riferisce il giudice dell'esecuzione
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
regola che consente la rideterminazione della pena in esecuzione in presenza di accordo tra difesa e Pubblico Ministero; il consenso scritto del P.M. è considerato irrevocabile e vincolante, impedendo che la Cassazione sia usata per eludere tale irrevocabilità
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino)
Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ... è ferma nel qualificare come "illegale" la pena "quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice...". Non è, pertanto, illegale la pena conclusivamente corrispondente per genere, specie e quantità a quella legale, anche se determinata attraverso un percorso argomentativo viziato.
la Cassazione può sindacare la legittimità della pena solo se essa è materialmente "illegale" (fuori dai limiti edittali o di specie); errori nei passaggi interni di calcolo o nella modulazione delle circostanze non configurano di per sé una pena illegale se il risultato è comunque conforme ai parametri normativi
Giurisprudenza richiamata (es. Sez. 1, n. 18884/2001 Magnoni, Sez. 1 n. 6545/1997 Aufiero, Sez. 3 n. 4237/1997 Peruzzo, Sez. 2 n. 115/1998 Umbertini)
orientamenti che consolidano il principio dell'irrevocabilità del consenso del P.M. e la non impugnabilità, in cassazione, delle decisioni esattamente conformi a tale accordo
Massime di principio
- Il consenso scritto del Pubblico Ministero ex art. 188 disp. att. c.p.p. è, di regola, irrevocabile: le decisioni conformi a tale accordo non sono sindacabili in Cassazione al solo fine di eludere l'accordo.
- La Corte di Cassazione può intervenire sulla pena solo se questa è "illegale" nel senso che eccede o difetta dai limiti legali di specie o quantità; errori nei calcoli intermedi o nella motivazione non comportano automaticamente l'illegittimità della pena se il risultato rientra nei parametri normativi.
- In ipotesi di continuazione tra più reati e di accordi per la rideterminazione della pena, è essenziale verificare se la pena finale rispetta i limiti edittali: se sì, eventuali diversità di calcolo (es. ordine di applicazione di aumenti e riduzioni) possono non essere rilevanti.
- Se si sospetta una doppia o indebita riduzione, occorre dimostrare che la pena finale è quantitativamente inferiore rispetto ai minimi/massimi previsti per il reato (cioè effettivamente "illegale"): altrimenti il vizio di calcolo è privo di rilievo ai fini della declaratoria di illegittimità.
- Per chi impugna (P.M. o parte), la strategia utile è concentrarsi sulla dimostrazione che la pena finale sia fuori dai parametri di legge (edittali o di specie); contestazioni puramente formali sulla modalità di calcolo hanno scarso effetto se la sanzione rientra nei limiti normativi.
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