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Provvedimento

Deliberazione n. 565 del 23/07/2026

Provvedimento del 23 luglio 2026

Garante Privacy565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 15 luglio 2026 dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione, sulle piattaforme Instagram e Telegram, del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti imposte a Meta e Telegram per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione relativa al possibile rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite piattaforme digitali.

Base normativa e competenza del Garante

Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, che abbia fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati possano essere diffusi senza consenso di rivolgersi all’Autorità.

La norma attribuisce al Garante il compito di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy, adottando le misure necessarie a impedire l’invio, la consegna, la cessione, la pubblicazione o la diffusione dei contenuti. Il provvedimento si colloca nel quadro della tutela contro il cosiddetto "revenge porn".

Segnalazione e piattaforme interessate

La persona interessata ha presentato una segnalazione, comunicando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram.

Misure urgenti adottate il 15 luglio 2026

Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1 del 4 aprile 2019, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 383 e 384 del 15 luglio 2026.

Le misure hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale alle società in formato hash, così da consentire le attività di prevenzione e individuazione senza richiedere, nel provvedimento, la diffusione o l’esposizione diretta del contenuto;
  • la prescrizione di conservare per dodici mesi, a decorrere dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • l’obbligo di utilizzare, per la conservazione probatoria, misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate per garantire tale protezione.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 15 luglio 2026.

Ratifica da parte del Garante

L’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 consente l’adozione urgente della misura da parte del dirigente competente, subordinandola alla successiva ratifica del Garante.

Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante, nella riunione del 23 luglio 2026, ha ratificato integralmente le determinazioni nn. 383/2026 e 384/2026.

Esito e portata operativa

Il provvedimento conferma l’efficacia delle misure urgenti dirette a prevenire la diffusione dei contenuti segnalati sulle piattaforme gestite dai destinatari. L’intervento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma misure di natura inibitoria e conservativa finalizzate, rispettivamente, a impedire la circolazione del materiale e a preservare eventuali elementi probatori per dodici mesi, con garanzie volte a evitare l’identificazione diretta degli interessati.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite Instagram e Telegram.

Intervento urgente del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 383 e 384 del 15 luglio 2026.

Blocco della diffusione sulle piattaforme

Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC sono state ingiunte di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione probatoria per dodici mesi

Le società sono state prescritte di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, comunicando tempestivamente tali misure all’Autorità.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 23 luglio 2026 il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

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