Sentenza del 04/05/2018 n. 10680 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 6 e 20, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, e della L. n. 212 del 2000, art. 10. Secondo l'Amministrazione, la rettifica del valore degli immobili ai fini INVIM era stata effettuata secondo legge e non violava il principio di affidamento; inoltre, la motivazione dell'atto non avrebbe dovuto necessariamente confrontare il valore finale con il valore iniziale dichiarato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto decisiva la carenza di motivazione dell'atto impositivo, che non spiegava le ragioni per cui il valore degli immobili fosse stato determinato in Lire 3.766.045.150 al 31 dicembre 1992, nonostante appena quattro mesi prima fosse stato dichiarato un valore di Lire 900.000.000 e la consulenza tecnica d'ufficio avesse escluso un incremento di valore, stimando il valore finale in Lire 2.475.428.300. La Corte ha inoltre escluso di poter rivalutare in sede di legittimità la congruità della stima. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché la società resistente non si è costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6
La norma disciplina i criteri rilevanti per la determinazione del valore ai fini INVIM; la sua applicazione deve comunque essere illustrata nell'atto impositivo con una motivazione comprensibile e specifica.
D.P.R. n. 643 del 1972, art. 20
La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia quale base della rettifica del valore, ma la Corte ha ritenuto che il richiamo normativo non superasse la carenza di spiegazioni sulle concrete ragioni della quantificazione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17
La norma è stata invocata dall'Agenzia a sostegno della rettifica; tuttavia, l'esercizio del potere impositivo deve essere accompagnato dall'indicazione dell'iter logico e dei dati utilizzati per determinare il valore accertato.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Il principio di tutela dell'affidamento del contribuente è stato ritenuto rilevante dalla Commissione regionale, poiché l'Ufficio aveva confrontato il valore finale con un dato ritenuto disomogeneo, anziché con il precedente valore dichiarato ai fini INVIM. La Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso principalmente per l'autonoma carenza di motivazione dell'atto.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione della congruità della stima; la Corte può verificare l'interpretazione e l'applicazione delle norme, non sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti.
Massime di principio
- Un atto di accertamento del valore immobiliare deve spiegare in modo concreto i criteri, i dati e le ragioni che hanno condotto alla quantificazione, soprattutto quando il valore accertato è molto superiore a quello dichiarato poco tempo prima.
- Il semplice richiamo alle norme applicate o a un valore finale non è sufficiente se non consente al contribuente di comprendere il percorso logico seguito dall'Amministrazione.
- Quando esiste un precedente valore dichiarato per la stessa imposta e per un periodo temporalmente vicino, l'Ufficio deve confrontarsi con tale dato oppure spiegare adeguatamente perché lo ritiene non comparabile o non rilevante.
- La notevole variazione di valore in un breve periodo richiede una motivazione rafforzata, con l'indicazione degli elementi oggettivi che giustificano l'incremento.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione della congruità economica della stima: la questione deve essere contestata e provata principalmente nei giudizi di merito.
- La carenza di motivazione dell'atto impositivo può condurre al suo annullamento anche se l'Amministrazione richiama formalmente le disposizioni normative che le attribuiscono il potere di rettifica.
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