Cassazione Civile, Ordinanza n. 35956/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento, in appello, dell'intervenuto acquisto per usucapione di un manufatto con annessa porzione di terrazza posto al sesto piano di un edificio condominiale. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado ritenendo provato il possesso continuo, pacifico e ininterrotto, ultraventennale, da parte dei due attori, fondandosi sulla prova testimoniale e sulla documentazione relativa a una pratica di condono edilizio, da cui risultavano opere ultimate nel 1990 e l'uso esclusivo della terrazza, pur con consentito posizionamento di antenne da parte di altri condomini. La ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo omesso esame di fatti decisivi e violazione/falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1158 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato documenti, testimonianze e atti assembleari dai quali si sarebbe desunto che il Condominio non aveva mai perso il possesso del lastrico solare e che, quindi, mancava la prova del possesso utile all'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una critica generica alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, mirando a ottenere una nuova valutazione delle prove e degli atti istruttori, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre chiarito che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, contestava in realtà l'accertamento della fattispecie concreta; e che, quanto al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non era denunciato un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo una diversa lettura delle risultanze istruttorie. È stato quindi confermato l'esito favorevole ai due controricorrenti, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Non consente di censurare in cassazione la diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
Attribuisce al giudice di merito il potere discrezionale di individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove e sceglierle tra quelle ritenute idonee; tale attività non è sindacabile in legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti dell'usucapione, ma la censura è stata ritenuta inidonea a prospettare una vera violazione della norma sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione del 2012, consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non permette di contestare il mero erroneo esame di atti o prove.
Richiamato nella fase camerale per la possibile definizione del ricorso inammissibile.
art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
Richiamato quale base della trattazione camerale e della definizione del ricorso inammissibile.
Richiamato per affermare che la destinazione del lastrico o terrazzo alla copertura del fabbricato non esclude, di per sé, il possesso esclusivo utile all'usucapione.
Richiamato a conferma della compatibilità tra funzione di copertura del terrazzo/lastrico e possibile titolarità o possesso esclusivo del bene.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ha giustificato la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove e degli atti istruttori, poiché l'apprezzamento del materiale probatorio è riservato al giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il risultato della valutazione delle prove, ma solo per denunciare l'eventuale uso di prove non dedotte dalle parti o la totale abdicazione ai criteri legali di valutazione.
- La doglianza ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, è ammissibile soltanto se è omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'erroneo esame di documenti o deposizioni.
- Ai fini dell'usucapione, l'accertamento del possesso continuato, pacifico e ininterrotto è un tipico apprezzamento di fatto del giudice del merito, sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- La funzione strutturale di copertura svolta da lastrico o terrazza a livello non esclude, in astratto, che il bene possa essere oggetto di possesso esclusivo e di acquisto per usucapione.
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