Cassazione Penale, Sentenza n. 38768/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Neroni impugna la condanna per il reato di calunnia (art. 368 c.p.), contestando in particolare: 1) la valutazione delle prove (testimonianze e documenti) e il presunto travisamento della prova in ordine all'esistenza di un vincolo di inalienabilità sul bene, che renderebbe vera la sua denuncia; 2) la possibilità che la questione della revoca dell'accettazione e delle conseguenze non fosse stata decisa nel lodo arbitrale e quindi non fosse preclusa alla valutazione penale; 3) la tardività della querela e la conseguente mancanza della condizione di procedibilità; 4) la natura formale del suo esposto (sostiene di aver depositato un esposto e non una denuncia articolata) e che quindi mancava il dolo richiesto per la calunnia; 5) vizi processuali relativi alla notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 179 c.p.p.) e 6) carenza di motivazione circa le statuizioni civili e l'entità della provvisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi di merito riproposti dal ricorrente siano questioni già esaminate con motivazione congrua nei due gradi di merito (dottrina della "doppia conforme"). Quanto al merito della calunnia, la Corte ha ritenuto provato il dolo perché la querela era stata presentata dopo la definizione dell'arbitrato e della successiva conferma in sede di appello civile, che avevano già escluso l'esistenza del vincolo di inalienabilità; pertanto Neroni doveva essere consapevole dell'innocenza delle persone incolpate e la denuncia aveva conseguentemente lo scopo di addebitare un reato inesistente. La Corte ha inoltre chiarito che: a) non è necessario che l'atto sia una "denuncia" formale per integrare la calunnia, è sufficiente che si espongano fatti a soggetti obbligati a riferire all'autorità giudiziaria; b) la tardività della querela non esclude la configurabilità della calunnia quando sia comunque richiesto l'avvio di indagini per accertare l'insussistenza della causa di procedibilità; c) l'estinzione del reato attribuito per prescrizione non impedisce la configurazione della calunnia; d) la notifica via PEC al difensore domiciliatario è valida; e) la quantificazione della provvisionale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se ragionevole. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Cacaci Claudio pari a euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
La Corte conferma che la calunnia si realizza quando si denuncia falsamente un reato attribuendolo a una persona che si sa innocente; non occorre che la comunicazione sia una "denuncia" formale, è sufficiente l'esposizione di fatti a soggetti obbligati a riferire all'autorità giudiziaria
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiami per il ricorso per cassazione
Norma richiamata dal ricorrente per la formulazione dei motivi in cassazione; la Corte ritiene i motivi inammissibili in quanto ripropongono valutazioni di merito già compiute
nullità del lodo arbitrale (richiamata nella discussione sull'appello civile)
La Corte richiama che l'appello contro il lodo arbitrale è limitato ai vizi tassativamente previsti dall'art. 829 c.p.c.; la Corte d'appello aveva verificato l'assenza di tali nullità, confermando il lodo
notifica del decreto che dispone il giudizio
La notifica via PEC al difensore domiciliatario è stata ritenuta valida; dunque non sussiste la nullità dedotta dal ricorrente
Massime di principio
- La calunnia può integrarsi anche quando la comunicazione accusatoria sia tardiva o il reato attribuito sia già estinto per prescrizione: ciò che conta è che chi denuncia sappia dell'innocenza dell'incolpato e che la denuncia determini indagini su circostanze non veritiere
- Se esiste un giudicato civile o arbitrale irrevocabile che esclude la fondatezza della contestazione (soprattutto se chiarisce il punto oggetto della querela), presentare successivamente una denuncia sugli stessi fatti può essere indice di dolo per calunnia
- Non è richiesta una forma particolare (denuncia formale) per integrare la calunnia: un esposto rivolto a soggetti obbligati a riferire all'autorità giudiziaria può essere sufficiente se contiene l'attribuzione di un reato a persona ritenuta colpevole dall'esponente
- Le questioni di fatto decise con motivazioni conformi nei primi due gradi di giudizio non sono riesaminabili in Cassazione in termini di merito (regola della "doppia conforme")
- Le impugnazioni processuali basate su vizi di notifica devono considerare la validità della notifica al difensore domiciliatario tramite PEC, che la giurisprudenza ritiene frequentemente idonea a sanare la notifica
- La determinazione della provvisionale spetta al giudice di merito e, se l'importo è ragionevole rispetto al danno prevedibile, non è sindacabile in Cassazione
- Per evitare rischi penali quando si ritengono utilizzabili elementi per una contestazione penale: verificare se vi sono decisioni giudiziarie irrevocabili contrarie, consultare un avvocato prima di presentare querela/esposto, documentare la fondatezza delle proprie convinzioni e astenersi dal formulare accuse se si è consapevoli dell'innocenza altrui
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