Sentenza del 12/12/2019 n. 32554 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate contestava alla società l'utilizzo e la contabilizzazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da società cartiere nell'ambito di acquisti di rottami. L'accertamento riguardava maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre alle sanzioni. La società ha proposto sei motivi di ricorso, contestando, tra l'altro, la carenza di motivazione della sentenza, l'indeducibilità dei costi, l'applicazione della disciplina sulle operazioni inesistenti, il recupero dell'IVA in regime di reverse charge e l'irrogazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi, secondi, terzi e sesti motivi, ritenendo adeguatamente motivata la sentenza impugnata e legittima l'esclusione della deducibilità dei costi non provati, anche alla luce della natura fraudolenta delle operazioni e del patteggiamento per reati fiscali. Ha invece accolto il quinto motivo, ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina più favorevole introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015 in materia di reverse charge e operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, per le operazioni relative a rottami, il cessionario avrebbe dovuto applicare l'inversione contabile; non era quindi corretto recuperare l'IVA come imposta indicata in fattura secondo la disciplina ordinaria. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Nessuna citazione testuale riportata.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice. È legittimo il richiamo alla sentenza di primo grado e agli atti dell'Ufficio se il giudice d'appello svolge comunque una valutazione autonoma.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 56 e 109
Nessuna citazione testuale riportata.
La deducibilità dei costi richiede la prova della loro effettiva esistenza, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. La sola contabilizzazione non è sufficiente, soprattutto quando l'Amministrazione contesta l'operazione.
Legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, convertito dalla Legge n. 44 del 2012
Sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti per il solo fatto che siano stati sostenuti, salvo il contrasto con i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, oppure l'utilizzo diretto dei beni o servizi per il compimento di un delitto non colposo.
La mera consapevolezza del contribuente circa la falsità soggettiva della fattura non determina automaticamente l'indeducibilità del costo. Il costo resta deducibile se effettivo e inerente, salvo che sia stato direttamente utilizzato per commettere un delitto non colposo o manchi degli ordinari requisiti fiscali.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21, 25 e 74, comma 7 e comma 8
Nessuna citazione testuale completa riportata.
Per le cessioni di rottami opera il regime del reverse charge: il cedente emette fattura senza addebito dell'IVA e il cessionario assolve l'imposta mediante inversione contabile. In presenza di un'operazione soggettivamente inesistente, l'IVA indicata in fattura non può essere trattata automaticamente come imposta dovuta secondo il regime ordinario.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9-bis.3, introdotto dal D.Lgs. n. 158 del 2015
La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione compresa tra il cinque ed il 10 per cento dell'imponibile con un minimo di 1.000 Euro.
Per le operazioni inesistenti soggette a reverse charge, devono essere espunti sia il debito sia il credito IVA indebitamente contabilizzati. Si applica una sanzione specifica e più mite, dal 5% al 10% dell'imponibile, con minimo di 1.000 euro.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3
Nessuna citazione testuale completa riportata.
Il principio del favor rei impone l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria tributaria più favorevole, anche d'ufficio e in ogni fase del giudizio, purché la sanzione non sia divenuta definitiva.
Codice di procedura civile, art. 112
Nessuna citazione testuale riportata.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti, senza omettere l'esame di questioni rilevanti ritualmente dedotte.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture soggettivamente inesistenti, la sola indicazione di un fornitore diverso da quello effettivo non basta, di per sé, a escludere la deducibilità del costo: il contribuente deve però dimostrarne effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
- L'onere probatorio del contribuente è particolarmente rigoroso quando l'Amministrazione prospetta una frode o l'utilizzo dei beni o servizi per commettere un delitto non colposo.
- Per le operazioni soggette a reverse charge, come le cessioni di rottami, l'IVA deve essere assolta dal cessionario mediante inversione contabile e non tramite addebito ordinario in fattura.
- Quando il reverse charge è stato applicato in relazione a un'operazione inesistente, occorre distinguere il recupero dell'imposta dalle sanzioni: il debito e il credito IVA possono dover essere espunti, mentre si applica la specifica sanzione prevista per le operazioni inesistenti.
- Le modifiche normative più favorevoli in materia di sanzioni tributarie si applicano retroattivamente, anche d'ufficio, se il provvedimento sanzionatorio non è definitivo.
- Una sentenza d'appello può richiamare la motivazione del primo giudice e gli atti dell'Amministrazione, purché esponga comunque un percorso argomentativo autonomo e comprensibile.
- L'accoglimento anche di un solo motivo può comportare la cassazione parziale della sentenza e il rinvio al giudice di merito per la rideterminazione dell'imposta o delle sanzioni.
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