L.R. Valle d'Aosta 20/2019
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione autonoma Valle d'Aosta all’esercizio provvisorio del bilancio 2020 fino all’approvazione del bilancio 2020/2022 e comunque non oltre il 30 aprile 2020. Durante tale periodo la gestione avviene nei limiti degli stanziamenti 2020 del bilancio 2019/2021, con alcune spese autorizzate integralmente. L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2020.
Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2020 della Valle d'Aosta
Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2020
La legge autorizza, per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020. Il provvedimento disciplina quindi una gestione temporanea del bilancio regionale in attesa dell'approvazione del bilancio 2020/2022, con effetti limitati al territorio regionale.
Durata dell'autorizzazione e decorrenze
L'esercizio provvisorio è consentito:
- fino alla data di approvazione del bilancio di previsione regionale 2020/2022;
- in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020.
In conseguenza di tale proroga, la decorrenza degli effetti della riorganizzazione delle strutture organizzative della Giunta regionale, approvata con deliberazione n. 1729 del 6 dicembre 2019, è differita al più tardi al 1° maggio 2020.
Regole di gestione durante l'esercizio provvisorio
Durante il periodo autorizzato, il bilancio regionale deve essere gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria richiamati dal paragrafo 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. L'operatività contabile resta comunque vincolata ai limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2019/2021, come modificato dalle variazioni adottate nel corso del 2019.
Spese e trasferimenti espressamente autorizzati
La legge prevede due ipotesi in cui l'autorizzazione opera per intero:
- le spese obbligatorie relative alle elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali nel 2020;
- i trasferimenti correnti di finanza locale, nei limiti dell'importo corrispondente agli stanziamenti assestati relativi all'esercizio finanziario 2020 del bilancio 2019/2021.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2020. Trattandosi di una disciplina strettamente collegata all'esercizio finanziario 2020, il suo contenuto è oggi sostanzialmente esaurito e non presenta utilità applicativa attuale.
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