L.R. Valle d'Aosta 3/2020
Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge della Valle d’Aosta che aggiorna numerose discipline regionali in turismo, viabilità, agricoltura, scuola, appalti, sanità, elezioni, mobilità, rifiuti e vincolo idrogeologico. Molte misure fissano nuovi termini nel 2020 o regole transitorie; alcune disposizioni successive risultano poi abrogate o dichiarate incostituzionali, in particolare la disciplina sui rifiuti.
Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2020/2022 e modifiche normative settoriali
Disposizioni collegate alla stabilità regionale 2020/2022
La legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 interviene su numerose leggi settoriali della Valle d’Aosta, aggiornando procedure, competenze, termini e regimi di gestione in diversi ambiti amministrativi. La disciplina risultante riguarda esclusivamente il territorio regionale e, in più punti, contiene disposizioni transitorie o a tempo determinato.
Turismo, piste da sci e trasporti
In materia di piste di sci, viene eliminato l’obbligo di presentare in copia cartacea alcuni documenti, e il decreto autorizzativo per le piste è qualificato anche come variante al piano regolatore generale del Comune interessato, con rinvio alla procedura urbanistica regionale. L’accertamento di alcune infrazioni sulle piste è esteso anche al personale dei gestori o a soggetti incaricati e qualificati come incaricati di pubblico servizio.
Per i finanziamenti al soccorso sulle piste di sci di discesa e di fondo, i termini per la presentazione delle richieste sono anticipati al 31 gennaio di ciascuna stagione invernale; la liquidazione avviene in un’unica soluzione entro il 30 novembre, dopo verifica del regolare svolgimento del servizio. Per la sola stagione 2019/2020, il termine è stato eccezionalmente fissato al 31 marzo 2020.
Nelle professioni turistiche, i corsi di formazione possono essere promossi e organizzati anche da enti di formazione accreditati, previo riconoscimento della struttura competente; sono inoltre abrogate alcune previsioni sui requisiti e sull’organizzazione dei corsi.
Nel trasporto di persone mediante autobus da noleggio è abrogata una disposizione dell’articolo 14 della legge regionale di settore.
In materia turistica, l’Office régional du tourisme può svolgere anche iniziative commerciali. Fino al 31 maggio 2020 la rilevazione e trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico resta affidata agli Offices du tourisme; dal 1° giugno 2020 tale trasmissione è svolta dagli operatori della ricettività turistica tramite la piattaforma online regionale. Gli Offices du tourisme sono inoltre autorizzati ad assistere nella prenotazione e vendita, anche per conto terzi, di servizi turistici e di gadget o articoli promozionali.
Viabilità e strade regionali
Per alcuni interventi connessi ai servizi cimiteriali di cui al d.P.R. 285/1992, la legge regionale sulle strade regionali esclude il trasferimento automatico ad altri soggetti e prevede che la Giunta possa approvare convenzioni con i concessionari per semplificare le procedure e modificare il tariffario applicabile.
Agricoltura e difesa delle api
È vietato, in tutto il territorio regionale, l’impiego di prodotti fitosanitari tossici per le api durante la fioritura delle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee, dall’apertura dei fiori alla caduta dei petali. La Giunta regionale deve definire linee guida e istruzioni operative per limitare i danni al patrimonio apistico; in via transitoria, fino all’adozione della deliberazione, tali linee guida sono individuate dalla struttura competente in materia di servizi fitosanitari.
Politiche educative e diritto allo studio
Il contributo annuo alla Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale è fissato entro il limite del 90% della spesa per il personale sostenuta nell’esercizio precedente, nei limiti del bilancio.
In materia di diritto allo studio, alcune previsioni dell’articolo 10 della legge regionale n. 68/1993 risultano poi abrogate; è inoltre estesa la possibilità di fruizione della mensa scolastica al personale nelle refezioni gestite direttamente o indirettamente dai Comuni. È attribuita al dirigente scolastico la responsabilità della trasparenza per la propria istituzione scolastica. È anche modificata la denominazione di un istituto collegato al finanziamento del Collegio/Istituto San Giuseppe di Aosta e viene resa annualmente determinabile, nei limiti di bilancio, la quota destinata a specifici interventi di politiche educative.
Contratti pubblici e centralizzazione della committenza
La legge interviene sulla centralizzazione delle funzioni di committenza della Regione e degli enti locali, ma le principali disposizioni dell’articolato originario risultano poi oggetto di successive modifiche e, infine, di abrogazione. Resta comunque introdotta la previsione secondo cui le modalità di obbligatorio avvalimento della SUA VdA, anche in relazione alle soglie di importo, sono definite per le strutture regionali dal programma triennale dei lavori pubblici.
È inoltre previsto che, per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 19 aprile 2016, la Giunta regionale disciplini criteri e modalità di utilizzo e ripartizione del relativo fondo di cui all’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici.
Per gli obblighi informativi e di pubblicità degli appalti, le stazioni appaltanti accreditate devono utilizzare il sistema informativo dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, interconnesso con il Servizio Contratti Pubblici nazionale, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale; la disciplina è però stata successivamente abrogata.
Sanità
La riforma più rilevante riguarda il governo del finanziamento e dei controlli sull’Azienda USL. La Giunta regionale assegna il finanziamento entro il 30 settembre dell’anno precedente, approvando indirizzi e obiettivi; il direttore generale deve adottare il piano attuativo locale entro il 15 novembre. Il piano è trasmesso alla struttura regionale e al CPEL, che esprime parere entro 15 giorni; la Giunta delibera poi entro 45 giorni, con possibile sospensione una sola volta per richieste istruttorie. Il mancato rispetto dei termini può comportare la risoluzione del contratto del direttore generale.
Sono ridefiniti anche i controlli sugli atti dell’USL e introdotta una norma che consente alla Giunta di definire criteri e modalità di applicazione del d.m. 70/2015 sugli standard ospedalieri, tenendo conto delle specificità demografiche, territoriali e organizzative della Valle d’Aosta, con monitoraggio annuale da parte della struttura competente.
Elezioni comunali, mobilità sostenibile e rifiuti
Nella disciplina delle elezioni comunali vengono aggiornati alcuni rinvii interni tra disposizioni della legge regionale n. 4/1995.
In materia di mobilità sostenibile, i contributi concessi a soggetti esercenti attività economica sono assoggettati alle cause di decadenza previste dal d.l. 87/2018; i controlli, la restituzione dei benefici e le sanzioni amministrative sono affidati ai provvedimenti di concessione e agli organi regionali competenti.
La disciplina sui rifiuti introduce un’eccezione, dal 1° gennaio 2020, al divieto per alcune discariche di ricevere rifiuti inerti previa caratterizzazione. Viene inoltre introdotto un articolo che vieta l’esportazione o l’importazione di rifiuti urbani tra ambiti territoriali ottimali, salvo accordi di programma e rifiuti urbani soggetti a valorizzazione certa. La norma contiene anche limitazioni al conferimento in discariche per rifiuti inerti di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni. Tuttavia, le parti più ampie di tale disciplina sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale.
Vincolo idrogeologico
Gli interventi e le attività nelle zone soggette a vincolo idrogeologico sono assoggettati ad autorizzazione regionale quando comportino movimentazioni di terra o trasformazioni di aree boscate con alterazione del suolo forestale. La Giunta regionale deve definire la procedura autorizzativa e può individuare interventi di modesta entità esclusi dal regime autorizzatorio. Le nuove regole si applicano solo agli interventi avviati dopo l’approvazione della deliberazione attuativa.
Disposizioni finali e stato di efficacia
La legge opera in assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alcune disposizioni originarie risultano successivamente abrogate o superate da interventi successivi; in particolare, le norme sui contratti pubblici e parte della disciplina sui rifiuti non hanno oggi un’effettiva utilità applicativa. Anche l’articolo 22 sull’esercizio associato di funzioni e servizi comunali è stato successivamente abrogato.
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