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Legge

L.R. Valle d'Aosta 18/2019

Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta) e ad altre leggi regionali in materia di enti locali.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 18/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina elettorale comunale e l’ordinamento degli enti locali in Valle d’Aosta, introducendo nuove regole su numero di consiglieri, scrutinio e ballottaggio, composizione di Giunta e Consiglio, nonché nuove indennità di funzione. Le modifiche ai capi III e IV si applicano dalle prime elezioni comunali successive all’entrata in vigore; le altre dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo.

Modifiche alla disciplina delle elezioni comunali e degli enti locali in Valle d'Aosta, con revisione di composizione degli organi, procedure elettorali e indennità

Modificazioni alla disciplina elettorale comunale in Valle d'Aosta

La legge interviene in modo organico sulla legge regionale sulle elezioni comunali, ridefinendo composizione dei consigli, candidature, presentazione delle liste, scrutinio, proclamazione degli eletti e regole per il ballottaggio. Le modifiche si applicano solo ai Comuni della Valle d'Aosta e, per alcune parti, decorrono dal primo rinnovo dei Consigli comunali successivo all’entrata in vigore.

Composizione dei consigli comunali ed elezione degli organi

Viene ridefinita la composizione del Consiglio comunale in base alla popolazione:

  • 9 consiglieri fino a 1.000 abitanti;
  • 13 consiglieri da 1.001 a 3.000 abitanti;
  • 15 consiglieri da 3.001 a 5.000 abitanti;
  • 17 consiglieri da 5.001 a 15.000 abitanti;
  • 27 consiglieri oltre 15.000 abitanti.

Il Sindaco, il Vicesindaco e i consiglieri comunali sono eletti a suffragio universale e diretto secondo la legge regionale.

Cause di ineleggibilità e incompatibilità

La disciplina viene coordinata eliminando riferimenti ormai limitati ad alcune fasce demografiche. In particolare, tra gli amministratori e dipendenti degli enti strumentali comunali e delle forme associative sovracomunali rientrano soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, organizzazione o coordinamento del personale, salvo che la forma associativa comprenda l’intero territorio regionale.

Candidature, liste e parità di genere

Per i Comuni fino a 15.000 abitanti le candidature a Sindaco e Vicesindaco restano collegate a una lista di consiglieri, con numero minimo e massimo di candidati graduato per fascia demografica. È confermato il vincolo di rappresentanza di genere: nessuno dei due generi può essere presente in misura inferiore al 35% del totale complessivo di candidati alla lista e alla coppia Sindaco/Vicesindaco, arrotondato per difetto.

Sono inoltre rimodulati i sottoscrittori necessari per la presentazione delle liste, sempre in funzione della popolazione comunale.

Scrutinio, uffici di scrutinio e logistica del voto

La riforma introduce una disciplina dettagliata degli uffici di scrutinio e delle sale di scrutinio, con l’obiettivo di garantire la segretezza del voto e organizzare meglio lo spoglio.

La configurazione degli uffici dipende dal numero di sezioni e di elettori:

  • nei Comuni con due o più sezioni nello stesso luogo e oltre 1.200 elettori, ogni sezione corrisponde a un ufficio di scrutinio;
  • nei Comuni con sezioni in sedi diverse e oltre 1.200 elettori, le sezioni vengono dislocate presso la sede della prima sezione;
  • nei Comuni con due o più sezioni e meno di 1.200 elettori, lo scrutinio si accorpa sull’ufficio della prima sezione;
  • nelle sezioni con meno di 100 elettori la sezione viene eliminata;
  • per Aosta sono previsti 22 uffici di scrutinio;
  • nei Comuni con un’unica sezione si applica la disciplina del Titolo V.

Gli elettori si determinano con riferimento ai dati al 31 dicembre dell’anno precedente quello delle elezioni.

Sono disciplinate anche:

  • la nomina dei presidenti degli uffici elettorali e di scrutinio;
  • la designazione dei presidenti con funzioni di coordinamento;
  • la predisposizione delle sale di scrutinio e di deposito delle buste con le schede votate;
  • la consegna del materiale elettorale e degli stampati;
  • il trattamento economico dei componenti degli uffici elettorali, rimesso alla misura stabilita dalla Giunta regionale.

Svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio

La legge distingue tra Comuni con un’unica sezione e Comuni con più sezioni/uffici di scrutinio, prevedendo modalità differenziate per la chiusura della votazione, la custodia delle schede, il trasferimento delle buste e l’avvio dello scrutinio.

Per i Comuni con più sezioni e per Aosta:

  • la votazione si chiude con sigillatura dell’urna e accertamento dei votanti;
  • le schede residue, quelle autenticate non utilizzate e quelle irregolari vengono raccolte in plichi da inviare al Tribunale ordinario di Aosta;
  • le schede votate sono raggruppate in mazzette e consegnate alla sala di deposito.

Lo scrutinio inizia alle ore 7 del giorno successivo per le procedure di verifica e alle ore 8 per le operazioni effettive, che devono svolgersi senza interruzione e concludersi entro le ore 16.

Regole sul voto nullo e sulle schede bianche

La legge conferma il principio di interpretazione favorevole alla validità del voto quando sia desumibile la volontà dell’elettore, salvo i casi di nullità espressamente previsti. Sono nulle, in particolare, le schede non conformi ai modelli previsti o recanti segni idonei a identificare in modo inequivoco l’elettore.

Le schede nulle, bianche, contestate e i reclami scritti devono essere vidimati e allegati al verbale; le altre schede devono essere custodite in busta sigillata.

Proclamazione degli eletti e ballottaggio

Per i Comuni sino a 15.000 abitanti resta il sistema maggioritario contestuale per l’elezione di Sindaco, Vicesindaco e consiglieri. È introdotta una regola maggioritaria rafforzata: se una lista ottiene più del 70% dei voti validi, le spettano i quattro quinti dei seggi.

Se nessun candidato Sindaco/Vicesindaco raggiunge la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio. In caso di parità di voti tra i due candidati ammessi, la proclamazione è rinviata al secondo turno. Se vi è morte o impedimento permanente di uno dei candidati dopo la presentazione delle candidature e prima del voto, le elezioni sono rinviate con integrale rinnovazione della presentazione di liste e candidature.

Per i Comuni con una sola lista, l’elezione è valida solo se il candidato Sindaco/Vicesindaco ottiene oltre il 50% dei voti validi e il numero dei votanti supera il 50% degli iscritti; altrimenti l’elezione è nulla e il Presidente della Regione indice nuove elezioni entro 60 giorni, nominando un Commissario.

Disposizioni comuni e pubblicazione dei risultati

Il Sindaco deve pubblicare i risultati delle elezioni entro sette giorni dalla chiusura dello scrutinio e notificarli agli eletti.

Se in alcune sezioni l’elezione manca o è annullata, non si ripete la votazione se il risultato complessivo non cambia; altrimenti il Presidente della Regione fissa nuove elezioni nelle sole sezioni interessate entro 60 giorni.

Modifiche al sistema delle autonomie locali

La legge modifica la legge regionale n. 54/1998 chiarendo che la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco fino all’elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto.

Viene ridefinita la Giunta comunale:

  • Sindaco e Vicesindaco ne fanno parte di diritto;
  • il numero massimo di assessori è fissato dallo statuto ma non può superare 2 nei Comuni fino a 3.000 abitanti, 3 nei Comuni da 3.001 a 15.000 abitanti e 5 nei Comuni oltre 15.000 abitanti;
  • le modalità di nomina e revoca sono rimesse allo statuto.

Il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore e, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, ne esercita tutte le funzioni.

Distintivo del Sindaco e conseguenze per il Sindaco eletto in situazione particolare

Il Sindaco può fregiarsi di un distintivo con lo stemma del Comune; le caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con il CPEL, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Se il Sindaco è eletto nella particolare situazione prevista dalla legge elettorale regionale, deve individuare un assessore che assuma le sue funzioni; in caso di sue dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Indennità di funzione e gettoni di presenza

La legge riscrive la disciplina delle indennità per gli amministratori comunali.

Per i Sindaci, l’indennità mensile lorda di funzione è fissata per fasce demografiche:

  • 1.900 euro fino a 1.000 abitanti;
  • 2.100 euro da 1.001 a 3.000 abitanti;
  • 2.900 euro da 3.001 a 5.000 abitanti;
  • 3.600 euro da 5.001 a 15.000 abitanti;
  • 5.100 euro oltre 15.000 abitanti.

Il Consiglio comunale può aumentarla fino al 20%. Su tale base sono parametrate anche le indennità di Vicesindaco, assessori, Presidente del Consiglio comunale e i gettoni di presenza, secondo le percentuali previste dalla legge.

È inoltre introdotta la possibilità per Sindaco, Vicesindaco, Presidente del Consiglio comunale, assessori e consiglieri di rinunciare all’indennità o ai gettoni, o di ridurne l’importo, con dichiarazione al Consiglio comunale.

Rimborsi spese agli amministratori locali

Gli amministratori, diversi dal Sindaco e dal Presidente dell’Unité des Communes valdôtaines, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per missioni fuori dall’ambito territoriale di riferimento, secondo condizioni definite da regolamento regionale d’intesa con il CPEL. Le spese per la partecipazione a riunioni sovra-regionali, nazionali e internazionali sono a carico dell’ente di appartenenza.

Spese elettorali

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, anche i candidati a Sindaco e Vicesindaco devono presentare personalmente il rendiconto delle spese elettorali, secondo tempi e modalità previsti per gli altri candidati. Gli importi di spesa sono aggiornati in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Abrogazioni e regime temporale

Sono abrogate numerose disposizioni preesistenti delle leggi regionali richiamate, tra cui vari articoli e commi della disciplina elettorale e dell’ordinamento locale, nonché gli allegati Dbis e Dter.

Le nuove regole, salvo quelle sui capi III e IV, si applicano dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo all’entrata in vigore. Le disposizioni sui capi III e IV si applicano invece a tutti gli enti locali dalla data delle prime elezioni comunali generali successive all’entrata in vigore. I Consigli comunali devono adeguare i propri statuti entro il sessantesimo giorno precedente tali prime elezioni.

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