Ordinanza n. 1194/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del TAR Marche sull’istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 947/2026, che aveva annullato il diniego comunale sull’istanza di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
Il controinteressato proprietario ha chiesto la correzione della sentenza n. 947/2026, sostenendo che il riferimento al vincolo preordinato all’esproprio avrebbe dovuto essere circoscritto ai 180 mq della particella 662 sui quali insiste il sito SRB, anziché riguardare l’intera particella di 18.762 mq, comprensiva della corte dell’abitazione. Ha dedotto che l’omessa specificazione della superficie costituisse errore materiale e che l’estensione del vincolo all’intera particella avrebbe arrecato pregiudizio economico e al godimento della proprietà. La società ricorrente nel giudizio originario ha chiesto il rigetto dell’istanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione. La sentenza da correggere aveva accolto il ricorso per violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, senza pronunciarsi sull’esistenza o sull’estensione di vincoli preordinati all’esproprio e senza indicare la superficie della particella. La richiesta non mirava quindi a correggere una svista redazionale immediatamente percepibile, ma a ottenere una nuova statuizione sul merito e una modifica sostanziale della decisione, con contenuto equivalente a un’impugnazione ordinaria, non consentita nel procedimento ex art. 86 c.p.a. Il controinteressato istante è stato condannato a pagare alla parte ricorrente le spese, liquidate in euro 500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
Considerato che le deduzioni che solo apparentemente tendono all’eliminazione di errori materiali di cui sia affetta la sentenza, ma aventi finalità sostanzialmente impugnatorie, non possono trovare ingresso nell’ambito del procedimento camerale di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a.;
Il procedimento di correzione non può essere utilizzato per ottenere una modifica sostanziale della decisione o introdurre una contestazione con finalità impugnatoria.
art. 10-bis l. 241/1990
Considerato che la ridetta sentenza ha accolto il ricorso per violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 e che non reca alcuna statuizione in ordine all’esistenza o estensione di vincoli preordinati all’esproprio, né fa alcun riferimento quantitativo relativo alla particella contemplata nell’istanza di correzione di errore materiale;
La precedente sentenza aveva accolto il ricorso per violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 10-bis, senza decidere l’esistenza o l’estensione del vincolo espropriativo né la superficie coinvolta.
Massime di principio
- L’errore materiale correggibile riguarda una fortuita divergenza tra il giudizio espresso e la sua formulazione letterale, causata da svista o disattenzione redazionale e rilevabile immediatamente; non comprende l’omessa pronuncia su una questione di merito.
- È inammissibile nel procedimento di correzione ex art. 86 c.p.a. una richiesta che, pur presentata come emendamento di errore materiale, mira in sostanza a ottenere una nuova decisione o una modifica sostanziale della pronuncia, perseguendo finalità proprie di un’impugnazione ordinaria.
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