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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11213/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Una parte, indicata come convenuta nel giudizio di merito e poi ricorrente per cassazione, ha contestato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'accoglimento della domanda proposta dall'altra parte. In primo grado, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., era stato chiesto: (i) l'accertamento dell'inesistenza del diritto di proprietà della convenuta su alcuni immobili; (ii) la dichiarazione di inefficacia, nei confronti dell'attrice, di un atto di vendita del 24.6.1994 compiuto dalla convenuta a favore di terzi. La domanda si fondava sul fatto che, prima di quella vendita, era stata trascritta una citazione promossa dall'attrice per la riduzione delle disposizioni testamentarie del comune dante causa, ritenute lesive della quota di legittima. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame della convenuta. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2659 e 2826 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto sufficientemente individuabili i beni immobili dalla nota di trascrizione della domanda giudiziale, benché tale nota non contenesse elementi idonei a identificare con certezza i cespiti; 2) violazione degli artt. 2644, 2652 e 2697 c.c. per avere ritenuto che la trascrizione della domanda di invalidità del testamento implicasse anche la trascrizione della domanda di riduzione e per non avere rilevato la mancata prova della trascrizione della domanda di divisione; 3) violazione degli artt. 2909 e 2646 c.c. sulla prevalenza del giudicato rispetto alla vendita compiuta nelle more; 4) violazione degli artt. 2668-bis c.c., 112 e 132 c.p.c. per omesso esame della censura relativa alla mancata rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, con assorbimento degli altri, affermando che ai fini dell'opponibilità ai terzi occorre che la nota di trascrizione sia autosufficiente e consenta l'esatta individuazione dei beni, senza necessità di esaminare il contenuto degli atti richiamati; nel caso concreto la nota faceva riferimento solo a una citazione per simulazione di una compravendita diversa e per invalidità di un testamento, ma non conteneva elementi sufficienti a individuare i beni oggetto della successiva controversia.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva confermato l'inefficacia della vendita, è stata dunque annullata per erronea applicazione delle regole sulla trascrizione e sull'opponibilità ai terzi.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indica il rito sommario con cui è stata introdotta la domanda nel giudizio di primo grado.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quanto alla composizione del collegio dopo la proposta di definizione accelerata.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    esclusa l'incompatibilità del consigliere autore della proposta di definizione.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato in relazione all'asserita incompatibilità del giudice relatore.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine semestrale per il ricorso per cassazione è stato calcolato al netto delle sospensioni feriale e emergenziale Covid.

  • art. 83 del D.L. 17.3.2020 n. 18

    richiamato come norma di sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid.

  • art. 36 del D.L. 8.4.2020 n. 23

    richiamato come ulteriore norma di sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid.

  • art. 2659 c.c.

    la nota di trascrizione deve contenere indicazioni idonee a identificare senza equivoci i beni e gli estremi essenziali dell'atto.

  • art. 2826 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insufficienza della individuazione dei beni oggetto di trascrizione.

  • art. 2644 c.c.

    richiamato in tema di efficacia della trascrizione e opponibilità ai terzi.

  • art. 2652 c.c.

    la trascrizione della domanda giudiziale produce effetti verso i terzi solo se la domanda è correttamente e specificamente riportata nella nota.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il profilo dell'onere della prova circa la trascrizione della domanda rilevante.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nei motivi assorbiti in tema di giudicato.

  • art. 2646 c.c.

    richiamato nei motivi assorbiti in tema di trascrizione di atti e sentenze relative a beni immobili.

  • art. 2668-bis c.c.

    richiamato nei motivi assorbiti sulla rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia sulla censura relativa alla rinnovazione della trascrizione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per difetto di motivazione/omesso esame del motivo d'appello o di ricorso.

  • art. 2665 c.c.

    le mere irregolarità della nota di trascrizione ne determinano l'invalidità solo se generano incertezza su soggetti, beni o rapporto.

Massime di principio

  • Per stabilire l'opponibilità ai terzi di un atto o di una domanda giudiziale trascritti, occorre guardare esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione: essa deve essere autosufficiente e consentire l'identificazione univoca degli immobili e degli estremi essenziali del negozio o della domanda, senza necessità di ricorrere al titolo richiamato.
  • La trascrizione della domanda giudiziale produce gli effetti prenotativi previsti dall'art. 2652 c.c. solo se nella nota è riportata con precisione la domanda stessa e vi è una precisa correlazione tra tale indicazione e la sentenza che si intende opporre ai terzi.
  • L'eventuale richiamo nella nota ad altri atti, come precedenti citazioni, compravendite o testamenti, non basta a integrare la specificità richiesta se da tali richiami non emergono con certezza i beni effettivamente colpiti dalla trascrizione.
  • Le irregolarità della nota non ne comportano automaticamente l'invalidità: sono rilevanti solo se generano incertezza sui soggetti, sui beni o sulla natura dell'atto, restando invece ferma la necessità che gli elementi essenziali siano comunque desumibili con chiarezza dalla nota stessa.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareContenzioso tributario
RamiImmobiliareProcesso civileSuccessioni
IstitutiOnere della prova

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