Circolare numero 15 del 23-1-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’entrata in vigore, dal 1° novembre 2003, della Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Croazia e del relativo Accordo amministrativo, che sostituiscono integralmente la precedente convenzione con la Jugoslavia per i rapporti con la Croazia. Vengono disciplinati ambito soggettivo e oggettivo, regole sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ad altre categorie, parità di trattamento, esportabilità delle prestazioni, prosecuzione volontaria, pensioni, trattamento dei periodi assicurativi, integrazione al minimo, prestazioni di disoccupazione e familiari, nonché modalità di presentazione delle domande e utilizzo dei formulari.
Convenzione di sicurezza sociale Italia-Croazia e relativo Accordo amministrativo in vigore dal 1° novembre 2003
Convenzione di sicurezza sociale Italia-Croazia in vigore dal 1° novembre 2003
La circolare descrive la disciplina applicativa della nuova Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia e del relativo Accordo amministrativo, entrambi efficaci dal 1° novembre 2003. Il testo chiarisce la sostituzione della precedente convenzione con la Jugoslavia limitatamente ai rapporti con la Croazia e riepiloga le regole operative per lavoratori, pensioni e prestazioni temporanee.
Entrata in vigore e rapporti con la precedente convenzione
La Convenzione italo-croata, firmata a Roma il 27 giugno 1997 e ratificata con legge 27 maggio 1999, n. 167, è entrata in vigore il 1° novembre 2003, insieme al relativo Accordo amministrativo firmato a New York il 12 settembre 2002. Da tale data la Convenzione del 14 novembre 1957 con la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia è sostituita integralmente nei rapporti con la Croazia.
La circolare precisa che la convenzione italo-jugoslava continua a operare, in quanto residualmente applicabile, nei rapporti tra Italia e Bosnia-Erzegovina, Repubblica Federale di Jugoslavia e Macedonia, tenuto conto dell’entrata in vigore della Convenzione con la Slovenia.
Ambito soggettivo e oggettivo
Sul piano soggettivo, la Convenzione si applica:
- ai cittadini italiani e croati assicurati in uno o in entrambi gli Stati;
- ai profughi residenti in Italia o in Croazia, se assicurati o già assicurati in uno o in entrambi gli Stati;
- agli apolidi residenti in uno dei due Stati, se assicurati o già assicurati in uno o in entrambi;
- ai familiari e superstiti delle persone sopra indicate, indipendentemente dalla cittadinanza.
Sul piano oggettivo, per l’Italia la Convenzione riguarda:
- assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- regimi speciali sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria;
- assicurazione per malattia, maternità e tubercolosi;
- assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- prestazioni familiari.
Restano escluse la pensione sociale, le prestazioni non contributive a carico dei fondi pubblici e l’integrazione al trattamento minimo, salvo la disciplina dell’articolo 20 per i residenti in Italia. Per la Croazia la Convenzione si applica invece alle assicurazioni per pensioni e invalidità, all’assicurazione sanitaria e alle cure mediche, agli assegni per i figli e all’assicurazione per la disoccupazione.
Legislazione applicabile e distacco dei lavoratori
La Convenzione conferma il principio generale di territorialità, ma introduce regole specifiche per il distacco temporaneo.
Per i lavoratori dipendenti di cittadinanza italiana o croata distaccati da un’azienda con sede in uno Stato contraente verso l’altro Stato, l’articolo 6, lettera a, consente la permanenza nella legislazione dello Stato di provenienza per un massimo di 48 mesi. Il lavoratore riceve un formulario attestante la durata dell’assoggettamento; in Italia lo rilascia la Sede INPS competente, in Croazia l’Istituto croato per l’Assicurazione Sanitaria.
Se il distacco si prolunga eccezionalmente oltre i 48 mesi, il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, deve chiedere prima della scadenza una proroga per ulteriori 48 mesi all’autorità competente dello Stato in cui la prestazione è svolta temporaneamente:
- in Italia, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale, Divisione II, Roma;
- in Croazia, Ministero della Sanità, Zagabria.
Per i lavoratori autonomi che esercitano abitualmente l’attività in uno Stato e la svolgono temporaneamente nell’altro, la permanenza nella legislazione dello Stato di provenienza è limitata a 12 mesi, prorogabili per altri 12 mesi, con le medesime modalità di autorizzazione.
La circolare sottolinea che, rispetto alla precedente disciplina italo-jugoslava, la durata massima del distacco del lavoratore dipendente è stata estesa da 12 a 48 mesi, mentre per l’autonomo la durata resta invariata. I distacchi e le proroghe con data iniziale anteriore al 1° novembre 2003 continuano a essere regolati dalla circolare n. 1501 del 31 agosto 1970.
Categorie speciali di lavoratori e deroghe al principio territoriale
Per i dipendenti di imprese di interesse nazionale che esercitano servizi di telecomunicazioni e per quelli di imprese di trasporto ferroviario, stradale, aereo o marittimo, la Convenzione stabilisce che, se inviati a lavorare temporaneamente in una succursale o rappresentanza permanente nell’altro Stato, restano soggetti alla legislazione dello Stato della sede principale dell’impresa. Questa deroga non prevede un limite massimo di durata e può essere estesa ad altre tipologie di imprese tramite scambio di note tra gli Stati.
Il personale viaggiante delle imprese di trasporto è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui ha sede l’impresa.
Per diplomatici, consoli di carriera, personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e consolari inviati nel territorio dell’altro Stato, così come per i funzionari e rappresentanti ufficiali di uno Stato inviati nell’altro, continua ad applicarsi la legislazione dello Stato di appartenenza dell’amministrazione di provenienza, anche per i familiari.
L’articolo 7 consente invece al personale non di ruolo delle rappresentanze diplomatiche e consolari e al personale domestico al servizio dei membri delle stesse, se cittadini dello Stato d’invio, di optare per la legislazione dello Stato d’invio entro 3 mesi dall’inizio dell’attività o dall’entrata in vigore della Convenzione, tramite comunicazione alle istituzioni competenti dei due Stati.
Restano invariati anche i criteri per:
- membri dell’equipaggio di navi battenti bandiera di uno dei due Stati, soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera;
- personale addetto alle operazioni di verifica, carico e scarico della nave in porto, soggetto alla legislazione dello Stato del porto.
La Convenzione conferma inoltre la possibilità di accordi in deroga al principio di territorialità per lavoratori interessati da trasferimenti frequenti o eccezionali o da particolari condizioni di età.
Malattia, maternità e tubercolosi per il personale distaccato
Per il personale distaccato ai sensi degli articoli 6 e 7, il diritto alle prestazioni in denaro per malattia, maternità e tubercolosi è determinato in base alla legislazione dello Stato di provenienza, al quale il lavoratore continua a essere assoggettato. Ove necessario, si applica la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani e croati. Le prestazioni sono corrisposte direttamente dall’Istituzione dello Stato di provenienza, come se il lavoratore svolgesse l’attività nel suo territorio.
Parità di trattamento ed esportabilità delle prestazioni
L’articolo 4 conferma la parità di trattamento tra lavoratori italiani in Croazia e lavoratori croati in Italia, nonché dei rispettivi familiari, che hanno gli stessi diritti e obblighi dei cittadini dello Stato ospitante.
L’articolo 9 stabilisce che le prestazioni in denaro a carico di uno Stato sono esportabili nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo e non possono subire trattamenti differenziati rispetto a quelli spettanti ai cittadini dello Stato erogante, salvo espressa deroga convenzionale.
Prosecuzione volontaria
Ai fini del perfezionamento del requisito minimo per l’ammissione alla prosecuzione volontaria, i periodi assicurativi italiani e croati possono essere cumulati, purché non sovrapposti. Per la legislazione italiana è necessario poter far valere almeno 52 settimane di contribuzione; per la legislazione croata il requisito può essere raggiunto anche con la sola contribuzione italiana.
La Convenzione non esclude l’iscrizione simultanea all’assicurazione obbligatoria di uno Stato e a quella volontaria dell’altro, salvo contrarie norme nazionali. La circolare richiama la precedente posizione dell’INPS, secondo cui la contemporanea iscrizione a un regime assicurativo di Stato convenzionato non impedisce l’ammissione alla prosecuzione volontaria in Italia.
Pensioni: totalizzazione, periodi speciali e Stati terzi
Per il diritto a pensione, i periodi assicurativi italiani insufficienti possono essere totalizzati con quelli croati non sovrapposti, a condizione che il periodo minimo di contribuzione sia pari a 52 settimane. Il medesimo criterio vale in senso inverso per i periodi croati. I periodi inferiori a 52 settimane sono considerati dall’altro Stato sia ai fini del diritto sia per la misura della pensione.
La circolare specifica che:
- il limite di 52 settimane modifica la disciplina previgente, che richiedeva un solo anno;
- il nuovo limite non incide sulle pensioni con decorrenza anteriore al 1° novembre 2003;
- se il diritto a pensione sussiste già nel solo regime nazionale, non si procede alla totalizzazione.
Per i regimi speciali, i periodi italiani si totalizzano con quelli del corrispondente regime speciale croato o, se questo non esiste, con periodi relativi ad attività analoghe. Se la totalizzazione non basta, i periodi croati possono essere utilizzati nel regime generale.
In caso di mancato raggiungimento del diritto con i soli periodi italiani e croati, la totalizzazione può estendersi ai periodi maturati in Stati terzi legati a Italia e Croazia da convenzioni che prevedono la totalizzazione. Gli Stati indicati sono: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Canada e Quebec, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda del Nord, Slovenia, Svezia, Svizzera e Repubblica Federale di Jugoslavia. L’Istituzione che riceve la domanda deve trasmettere all’altra il prospetto dei periodi dello Stato terzo.
I periodi non collocabili temporalmente si considerano non sovrapposti, purché si tratti di periodi croati utili ed equiparabili ai fini pensionistici italiani.
Periodi dell’ex Zona B del Territorio Libero di Trieste
La circolare dedica un ampio passaggio ai periodi assicurativi relativi ai territori dell’ex Zona B del Territorio Libero di Trieste, oggi appartenenti alla Croazia. Tali periodi, compiuti fino al 4 ottobre 1956, sono ora totalizzabili per il diritto a pensione con effetto dal 1° novembre 2003, in base all’articolo 44, comma 3, della Convenzione italo-croata. La precedente convenzione non ne consentiva la totalizzazione.
La disciplina si articola in più ipotesi:
- i periodi non ancora utilizzati per il diritto o la misura di una pensione possono essere accreditati, su specifica domanda, nell’assicurazione italiana se il lavoratore era cittadino italiano al 3 aprile 1978, o nell’assicurazione croata se era cittadino jugoslavo alla stessa data;
- le Sedi INPS, verificata la cittadinanza e ricevuta la domanda, devono chiedere all’Istituzione croata il prospetto dei periodi, l’indicazione delle località di lavoro e una dichiarazione che i periodi non siano stati utilizzati per pensioni croate;
- se la Croazia richiede l’accreditamento di periodi italiani precedenti al 1° maggio 1945, le Sedi trasmettono i dati richiesti e, una volta accertato l’avvenuto accreditamento all’estero, cancellano i periodi italiani dalla posizione assicurativa.
I periodi già considerati ai fini pensionistici o coperti da versamenti volontari o da riscatto restano acquisiti nello Stato in cui sono stati valorizzati e non possono essere riconosciuti nell’altro Stato.
Per i pensionati deceduti, i superstiti possono ottenere il riconoscimento dei periodi dell’ex Zona B ai fini della reversibilità, con efficacia dal 1° novembre 2003 o da data successiva, purché il defunto fosse cittadino italiano al 3 aprile 1978. Sono esclusi i casi in cui, alla stessa data, il soggetto fosse già deceduto o avesse acquisito cittadinanza diversa da quella italiana o jugoslava.
L’attuazione di tali disposizioni richiede lo scambio di informazioni tra le Istituzioni competenti, ai sensi dell’articolo 34 dell’Accordo amministrativo.
Determinazione della prestazione e integrazione al minimo
L’articolo 18, punto 3, lettere a) e b), conferma i criteri già noti di determinazione dell’importo teorico e dell’importo effettivo della pensione. Rispetto alla disciplina precedente, la totalizzazione può comprendere anche i periodi di Stati terzi indicati dalla circolare.
I periodi totalizzati non possono eccedere l’eventuale durata massima prevista dalla legislazione di ciascuno Stato contraente. Inoltre, per il calcolo della prestazione, ogni Stato considera salari e contributi secondo la propria normativa.
Quanto all’integrazione al trattamento minimo, la pensione il cui diritto sia stato raggiunto con totalizzazione è integrabile dallo Stato di residenza, se ne ricorrono i requisiti legislativi. Per i residenti in Italia ciò vale in presenza dei requisiti reddituali e contributivi previsti dalla normativa italiana. L’integrazione è interamente a carico dello Stato di residenza e non è esportabile né spettante a residenti in altro Stato.
Pensioni con decorrenza anteriore al 1° novembre 2003
Le pensioni già liquidate con decorrenza anteriore al 1° novembre 2003 restano disciplinate dalla Convenzione del 14 novembre 1957 con la Jugoslavia. La nuova Convenzione non produce effetti retroattivi su tali trattamenti.
Trattazione delle domande di pensione e documentazione
Le domande di pensione possono essere presentate indifferentemente all’Istituzione competente dello Stato di residenza o a quella dell’altro Stato contraente. La data di presentazione presso uno dei due Stati vale anche per l’altro, mentre il termine del procedimento per l’istituzione ricevente decorre dal ricevimento del formulario di collegamento.
Le attestazioni rilasciate dalle autorità e dagli organismi di uno Stato sull’autenticità di certificati o documenti devono essere riconosciute dall’altro Stato. Gli atti, i documenti e le scritture allegati alle domande sono esenti da legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Le domande presentate dal 1° novembre 2003 con decorrenza non anteriore a tale data seguono la nuova Convenzione; se invece la decorrenza originaria è anteriore al 1° novembre 2003, continua ad applicarsi la disciplina previgente. La circolare segnala inoltre l’attribuzione del codice convenzione nella procedura, ma nel testo il dato è lasciato in bianco.
Prestazioni di disoccupazione
Le prestazioni per disoccupazione sono a carico dell’assicurazione dello Stato in cui il lavoratore è stato iscritto da ultimo, purché siano soddisfatti i requisiti della relativa legislazione. Per il loro accertamento possono essere totalizzati i periodi assicurativi italiani e croati, a condizione che il lavoratore sia rimasto soggetto alla legislazione dell’ultimo Stato per almeno sei mesi.
La durata della prestazione è determinata dall’Istituzione erogante secondo la propria legge, tenendo conto anche di eventuali prestazioni già corrisposte dall’altra Istituzione nell’anno precedente la domanda. Se il disoccupato si trasferisce nell’altro Stato contraente, l’indennità continua per un periodo massimo di sei mesi, ridotto del periodo già fruito nello Stato di trasferimento.
Il pagamento avviene da parte dell’Istituzione dello Stato in cui il lavoratore si è trasferito, con successivo rimborso da parte dell’Istituzione dell’altro Stato secondo l’iter procedurale dei regolamenti comunitari. La circolare rinvia, per gli adempimenti, alle circolari INPS n. 36 del 18 febbraio 1999 e n. 151 del 29 agosto 2000.
Prestazioni familiari
Per i lavoratori, se la legislazione nazionale richiede periodi di assicurazione o equivalenti, l’Istituzione competente può totalizzarli ai sensi dell’articolo 11. Le prestazioni familiari spettano anche per familiari residenti nell’altro Stato, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati. La domanda deve essere accompagnata da un certificato relativo ai familiari residenti all’estero, da rinnovare annualmente, e il lavoratore deve comunicare ogni variazione della situazione familiare rilevante.
Il diritto alle prestazioni per i familiari residenti nell’altro Stato è sospeso se nasce un diritto a prestazioni familiari in relazione ad altra attività lavorativa dello stesso lavoratore o di altro familiare, secondo la legislazione dello Stato di residenza dei familiari. Quest’ultimo Stato deve comunicare all’altro le informazioni sulle prestazioni erogate.
Per i pensionati, in mancanza di norme convenzionali specifiche, il diritto alle prestazioni familiari per il beneficiario residente in Italia è riconosciuto secondo la normativa nazionale. Non sussiste invece se il pensionato o i soli familiari risiedono in Croazia.
Formulari di collegamento
Poiché i formulari necessari all’applicazione della nuova disciplina sono ancora in fase di definizione con l’Istituzione croata, le Sedi devono continuare a utilizzare i formulari previsti dalla precedente Convenzione fino all’adozione di quelli nuovi.
Punti principali
Entrata in vigore e sostituzione della vecchia convenzione
Dal 1° novembre 2003 sono in vigore la Convenzione Italia-Croazia, firmata a Roma il 27 giugno 1997 e ratificata con legge 27 maggio 1999, n. 167, e il relativo Accordo amministrativo firmato a New York il 12 settembre 2002. Da tale data la nuova Convenzione sostituisce integralmente, per la Croazia, la Convenzione con la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia del 14 novembre 1957. Quest’ultima resta applicabile solo nei rapporti con Bosnia-Erzegovina, Repubblica Federale di Jugoslavia e Macedonia, tenuto conto dell’entrata in vigore della convenzione con la Slovenia.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La Convenzione si applica a cittadini italiani e croati assicurati in uno o in entrambi gli Stati, nonché a profughi e apolidi residenti in Italia o in Croazia che siano o siano stati assicurati in uno o in entrambi gli Stati; si estende anche ai familiari e superstiti, a prescindere dalla cittadinanza. Sul piano oggettivo, per l’Italia riguarda pensioni IVS, regimi speciali sostitutivi, malattia, maternità e tubercolosi, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione involontaria e prestazioni familiari; restano escluse pensione sociale, prestazioni non contributive a carico di fondi pubblici e integrazione al minimo, salvo l’articolo 20 per i residenti in Italia. Per la Croazia riguarda pensioni e invalidità, assistenza sanitaria e cure mediche, assegni per i figli e disoccupazione.
Legislazione applicabile e distacchi
La circolare ribadisce il principio di territorialità, ma evidenzia le deroghe per alcune categorie. I lavoratori dipendenti italiani o croati distaccati temporaneamente nell’altro Stato restano soggetti alla legislazione dello Stato di provenienza per massimo 48 mesi, prorogabili di ulteriori 48 mesi su autorizzazione dell’autorità competente. I lavoratori autonomi che si spostano temporaneamente nell’altro Stato restano soggetti alla legislazione di provenienza per massimo 12 mesi, prorogabili di altri 12 mesi. Per i distacchi già iniziati prima del 1° novembre 2003 continuano ad applicarsi le regole della circolare n. 1501 del 31 agosto 1970.
Categorie particolari di lavoratori
I dipendenti di imprese di telecomunicazioni e di trasporto con sede in uno Stato contraente e inviati a lavorare temporaneamente in una succursale o rappresentanza permanente nell’altro Stato restano soggetti alla legislazione dello Stato della sede principale, senza limite massimo di durata. Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada, ferroviario e marittimo è soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l’impresa. Per diplomatici, consoli di carriera, personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze e degli uffici consolari, nonché per funzionari e rappresentanti ufficiali inviati nell’altro Stato, continua ad applicarsi la legislazione dello Stato di appartenenza dell’amministrazione di provenienza; il personale non di ruolo e il personale domestico possono optare, se cittadini dello Stato d’invio, per la relativa legislazione entro 3 mesi.
Parità di trattamento ed esportabilità delle prestazioni
La Convenzione conferma la parità di trattamento tra lavoratori italiani in Croazia e croati in Italia, nonché per i rispettivi familiari, che godono degli stessi diritti e obblighi dei cittadini dello Stato ospitante. Le prestazioni in denaro spettanti a carico di uno Stato sono esportabili nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo e non possono essere diversificate rispetto a quelle dei cittadini dello Stato erogante, salvo diversa previsione convenzionale.
Prosecuzione volontaria
Ai fini dell’ammissione alla prosecuzione volontaria è possibile cumulare i periodi assicurativi italiani e croati non sovrapposti. Per la normativa italiana l’interessato deve comunque far valere almeno 52 settimane di contribuzione; per la normativa croata il requisito può essere soddisfatto anche con la sola contribuzione italiana. La circolare richiama inoltre la posizione già assunta dall’INPS sulla non ostatività della contemporanea iscrizione a un regime assicurativo di Stato convenzionato rispetto alla prosecuzione volontaria in Italia.
Pensioni: totalizzazione e calcolo della prestazione
Per il diritto a pensione i periodi assicurativi italiani e croati non sovrapposti possono essere totalizzati se il periodo minimo di contribuzione è pari a 52 settimane, con una modifica rispetto alla precedente convenzione italo-jugoslava. I periodi inferiori a 52 settimane sono comunque considerati dall’altro Stato sia per il diritto sia per la misura della pensione. Per i regimi speciali si totalizzano, se necessario, i periodi del corrispondente regime speciale estero o, in mancanza, quelli relativi ad attività analoghe; se il diritto non matura, i periodi possono essere utilizzati nel regime generale. È ammessa anche la totalizzazione con periodi di Stati terzi con convenzioni che prevedano tale meccanismo, secondo l’elenco fornito dalla circolare. I periodi non collocabili temporalmente si considerano non sovrapposti. Il calcolo della prestazione segue i criteri dell’importo teorico e dell’importo effettivo, e ogni Stato considera salari e contributi secondo la propria legislazione.
Periodi relativi all’ex Zona B del Territorio Libero di Trieste
La nuova Convenzione consente, con effetto dal 1° novembre 2003, la totalizzazione dei periodi assicurativi obbligatori compiuti fino al 4 ottobre 1956 nei territori dell’ex Zona B, cosa non prevista dalla convenzione precedente. Inoltre tali periodi sono riconosciuti e accreditati dallo Stato di cittadinanza del lavoratore alla data del 3 aprile 1978. La circolare distingue il caso di periodi non ancora utilizzati per prestazioni pensionistiche, che possono essere accreditati su domanda dell’interessato, e il caso di periodi già considerati per pensioni o coperti da versamenti volontari o riscatto, che restano acquisiti nello Stato in cui sono stati valorizzati e non possono essere riconosciuti nell’altro Stato. Per i pensionati deceduti, i superstiti possono chiedere il riconoscimento dei periodi ai fini della reversibilità, con decorrenza dal 1° novembre 2003 o successiva, sempre nel rispetto della cittadinanza del 3 aprile 1978 e delle verifiche documentali da scambiare tra le Istituzioni.
Integrazione al trattamento minimo
Quando il diritto a pensione sia stato raggiunto mediante totalizzazione, l’integrazione al trattamento minimo è a carico dello Stato di residenza, se sono rispettati i requisiti previsti dalla sua normativa. Per i residenti in Italia la pensione può essere integrata al minimo se ricorrono i requisiti reddituali e contributivi previsti dalla legge italiana. A differenza della precedente disciplina, l’integrazione è totalmente a carico dello Stato di residenza e non è esportabile né corrisposta a residenti in altro Stato.
Domande di pensione e decorrenze
Le domande di pensione possono essere presentate indifferentemente all’Istituzione competente dello Stato di residenza o a quella dell’altro Stato contraente; la data di presentazione presso uno dei due Stati vale anche per l’altro, mentre per l’istituzione ricevente il termine procedimentale decorre dal ricevimento del formulario di collegamento. Le attestazioni di autenticità rilasciate da autorità e istituzioni dell’altro Stato sono considerate valide e i documenti allegati sono esenti da legalizzazione diplomatica o consolare. Le domande presentate dal 1° novembre 2003 con decorrenza non anteriore a tale data sono disciplinate dalla nuova Convenzione; quelle presentate dopo tale data ma con decorrenza originaria anteriore continuano a essere regolate dalla convenzione italo-jugoslava.
Prestazioni per disoccupazione
Le indennità di disoccupazione sono a carico dell’assicurazione dello Stato in cui il lavoratore è stato iscritto da ultimo, purché siano soddisfatti i requisiti della relativa legislazione; per verificarli possono essere totalizzati i periodi italiani e croati, a condizione che il lavoratore sia stato assoggettato alla legislazione dell’ultimo Stato per almeno sei mesi. L’Istituzione erogante determina la durata della prestazione secondo la propria legge, tenendo conto di eventuali prestazioni già corrisposte dall’altro Stato nell’anno precedente la domanda. Se il lavoratore si trasferisce nell’altro Stato contraente, l’indennità continua per un massimo di sei mesi, al netto del periodo già fruito nello Stato di trasferimento. Il rimborso tra Istituzioni segue l’iter procedurale dei regolamenti comunitari, con rinvio alle circolari INPS n. 36 del 18 febbraio 1999 e n. 151 del 29 agosto 2000.
Prestazioni familiari
Per i lavoratori, se la legge nazionale subordina il diritto a periodi di assicurazione, tali periodi possono essere totalizzati secondo l’articolo 11. Le prestazioni familiari spettano anche per familiari residenti nell’altro Stato, con esclusione di disoccupati e pensionati; la domanda deve essere corredata da un certificato dei familiari residenti all’estero, da rinnovare annualmente, e il lavoratore deve comunicare le variazioni della situazione familiare. Se sorge un diritto a prestazioni familiari in relazione ad altra attività lavorativa, il diritto per i familiari residenti nell’altro Stato è sospeso. Per i pensionati residenti in Italia, in assenza di norme convenzionali specifiche, il diritto alle prestazioni familiari è riconosciuto secondo la normativa nazionale; non sussiste invece se il pensionato o i soli familiari risiedono in Croazia.
Formulari di collegamento
I formulari necessari all’applicazione della circolare sono ancora in fase di definizione con l’Istituzione croata; fino a tale definizione le Sedi devono continuare a utilizzare i formulari previsti dalla precedente Convenzione.
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