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Sentenza

Sentenza del 17/03/2015 n. 563 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Frode IVA - operazione soggettivamente inesistente - prova presuntiva - è possibile - onere - incombe sull'Amministrazione finanziaria. Operazione inesistente - elementi sintomatici - inadeguatezza della struttura imprenditoriale - prezzi anomali rispetto al mercato - sono tali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale non è stata confermata. L'Amministrazione non aveva fornito una prova sufficiente dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e, in particolare, non aveva dimostrato che le cessioni fossero avvenute a prezzi inferiori a quelli di mercato. Pertanto non si è verificata l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente e l'atto impositivo è risultato privo di adeguato fondamento probatorio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la detraibilità dell'IVA relativa a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, ossia operazioni realmente eseguite sotto il profilo materiale ma fatturate da un soggetto diverso dall'effettivo cedente. L'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare, anche mediante presunzioni, che la società cedente era priva di una struttura imprenditoriale adeguata o dei mezzi necessari per svolgere l'attività, nonché la presenza di elementi sintomatici della frode, come prezzi anomali rispetto al mercato. Solo dopo tale dimostrazione sarebbe spettato al contribuente provare di avere adottato tutte le cautele normalmente esigibili e di non essere consapevole della frode.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 1, D.P.R. 633/1972

    La detrazione dell'IVA può essere negata in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti solo quando l'Amministrazione dimostri adeguatamente i presupposti della frode e la consapevolezza, o conoscibilità, del contribuente.

  • Corte di giustizia UE, causa C-291/92, sentenza del 4 ottobre 1995, Ambrecht

    Il diritto alla detrazione dell'IVA costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'imposta e può essere limitato soltanto sulla base di elementi probatori concreti e sufficienti.

Massime di principio

  • Nelle frodi IVA carosello l'Amministrazione finanziaria deve anzitutto provare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che il cedente apparente non disponeva di una struttura o dei mezzi necessari per svolgere l'attività.
  • La semplice partecipazione a una catena commerciale o l'esistenza di rapporti con un soggetto successivamente ritenuto fraudolento non dimostrano automaticamente la consapevolezza del contribuente.
  • L'inversione dell'onere della prova opera solo dopo che l'Amministrazione abbia dimostrato elementi oggettivi della frode, quali prezzi significativamente inferiori al mercato, struttura imprenditoriale inadeguata o anomalie commerciali concrete.
  • Il contribuente può tutelarsi dimostrando di avere adottato le normali cautele aziendali, verificando l'affidabilità commerciale della controparte e conservando la documentazione relativa a ordini, consegne, pagamenti e condizioni economiche.
  • Se mancano prove concrete dell'inesistenza soggettiva o dell'anomalia dei prezzi, il recupero dell'IVA detratta non può essere confermato giudizialmente.

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