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Legge

L.R. Puglia 45/2019

Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche

Normativa regionaleL.R. Puglia 45/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 45/2019 promuove l’istituzione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili, favorendo autoconsumo, accumulo, scambio e cessione di energia da fonti rinnovabili, con attenzione alla povertà energetica e alle iniziative a valenza sociale. È vigente, ma alcune parti sono state aggiornate dalla l.r. 32/2022; l’articolo sul tavolo tecnico è stato abrogato.

Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili in Puglia

Promozione delle comunità energetiche rinnovabili in Puglia

La legge regionale disciplina il sostegno della Regione Puglia alla nascita e allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili, in coerenza con la normativa europea e statale sulle rinnovabili. L’obiettivo è favorire un modello energetico decentrato e partecipato, con ricadute ambientali, sociali e di riduzione dei consumi.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione riconosce le comunità energetiche rinnovabili come strumenti centrali di un sistema energetico resiliente e solidale. La disciplina regionale è orientata a:

  • agevolare produzione distribuita, scambio, accumulo e cessione di energia rinnovabile per l’autoconsumo;
  • contribuire alla neutralità carbonica netta entro il 2050;
  • contrastare la povertà energetica;
  • promuovere efficienza energetica e riduzione dei consumi;
  • favorire l’accettabilità sociale di fonti e impianti rinnovabili.

Le disposizioni si estendono, ove applicabili, anche agli autoconsumatori di energia rinnovabile richiamati dal d.lgs. 199/2021.

Nozione di comunità energetica rinnovabile

Ai fini della legge, la comunità energetica rinnovabile è qualificata come soggetto giuridico autonomo ai sensi degli articoli 31 e 32 del d.lgs. 199/2021. La disciplina regionale si coordina quindi con la definizione e l’assetto giuridico previsti dalla normativa statale vigente.

Sostegno regionale alla costituzione e allo sviluppo

La Regione favorisce, promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo delle CER tramite azioni di accompagnamento e supporto. In particolare:

  • promuove la formazione e il rafforzamento delle competenze di enti locali e professionisti coinvolti nella fase di avvio, costituzione, gestione e animazione delle comunità;
  • favorisce accordi con gli enti locali per offrire ai cittadini supporto informativo, tecnico e di orientamento;
  • promuove forme di cooperazione, collaborazione e partenariato pubblico-privato;
  • sostiene il coinvolgimento degli enti del terzo settore, anche tramite coprogrammazione e coprogettazione;
  • supporta le comunità nella fase di costituzione, nella progettazione, nell’acquisto e installazione degli impianti e delle tecnologie necessarie alla gestione, al monitoraggio e all’efficientamento energetico.

Comunità energetiche a forte valenza sociale e territoriale

La legge individua una categoria rafforzata di CER a forte valenza sociale e territoriale, che ricorre quando la comunità presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • presenza di soggetti economicamente svantaggiati, con finalità di contrasto alla povertà energetica;
  • coinvolgimento di enti del terzo settore o di enti proprietari/gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
  • coinvolgimento di enti locali che mettano a disposizione tetti di edifici pubblici o aree pubbliche per la realizzazione degli impianti;
  • previsione di interventi di riqualificazione energetica e diffusione di modelli di uso razionale dell’energia, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale.

Sono inoltre considerati autoconsumatori di energia rinnovabile a forte valenza sociale e territoriale quelli riconducibili alla legge regionale 42/2019 sul reddito energetico regionale, secondo i criteri richiamati dalla stessa legge.

Tetti e aree pubbliche per gli impianti

La Regione e gli enti locali devono individuare tetti di edifici pubblici e aree pubbliche di rispettiva appartenenza da mettere a disposizione, anche di terzi, per l’installazione di impianti a servizio delle CER. È prevista anche la pubblicazione di un sistema georiferito dei soggetti promotori delle comunità energetiche.

Strumenti attuativi e registrazione

La Giunta regionale è chiamata a definire modalità e criteri per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge. È inoltre istituito il Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili, finalizzato al monitoraggio dell’attuazione della disciplina, con contenuti relativi a:

  • dati identificativi della comunità;
  • geolocalizzazione e potenza degli impianti realizzati o detenuti;
  • quote di energia prodotta, autoconsumata e condivisa, nonché dati sulla riduzione dei consumi.

La disciplina del registro è demandata a deliberazione della Giunta regionale.

Regime delle modifiche e attualità della disciplina

La legge è tuttora in vigore, ma risulta ampiamente coordinata con la normativa sopravvenuta del d.lgs. 199/2021 e con le modifiche introdotte dalla l.r. 32/2022. L’articolo sul tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici è stato abrogato e non produce più effetti.

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