Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 138 del 25-7-2000

Modalità di compilazione dei modelli F24 e istituzione di nuove codifiche per l’esatta attribuzione dei pagamenti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che la cessione riguarda solo i crediti contributivi in essere al 31.12.1999, mentre i crediti contabilizzati dal 1.1.2000 restano nella disponibilità dell’Istituto e seguono la normale procedura di riscossione, con eventuale recupero coattivo affidato ai concessionari dopo avviso bonario. Per distinguere tali versamenti da quelli relativi ai crediti ceduti, i pagamenti spontanei o a seguito di avviso bonario devono essere eseguiti con modello F24, utilizzando specifici codici causale e compilando correttamente i dati identificativi e contributivi. La circolare fornisce inoltre indicazioni operative differenziate per artigiani, commercianti e gestione agricola, precisando decorrenze, sostituzione di modelli precedenti e necessità di evitare commistioni con la contribuzione corrente.

Cessione dei crediti contributivi e utilizzo del modello F24 per i versamenti dal 1.1.2000

Cessione dei crediti contributivi e utilizzo del modello F24

La circolare disciplina la distinzione tra i crediti contributivi già ceduti e quelli contabilizzati dal 1.1.2000, indicando le conseguenti modalità di riscossione e di versamento. L’obiettivo è evitare confusione tra crediti ceduti e crediti ancora gestiti direttamente dall’Istituto, soprattutto nella fase transitoria di avvio delle nuove procedure.

Ambito della cessione dei crediti

La cessione dei crediti contributivi dell’Istituto verso aziende e lavoratori autonomi, ai sensi della L. 23.12.1998 n. 488 e successive modifiche, ha riguardato finora i soli crediti in essere al 31.12.1999. La loro natura è stata definita dal D.M. 5.11.1999, adottato ai sensi del D.L. 6.9.1999 n. 308, convertito nella L. 5.11.1999 n. 402, e la descrizione analitica è richiamata nella circolare n. 61 del 15.03.2000.

Crediti contabilizzati dal 1.1.2000

I crediti contributivi contabilizzati dal 1.1.2000 non rientrano nella cessione e restano nella piena disponibilità dell’Istituto. Essi continuano a essere gestiti mediante le procedure automatizzate ordinarie e secondo le regole amministrative vigenti. In caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva sarà affidata ai concessionari, anziché agli uffici legali dell’Istituto, ma solo dopo l’invio dell’avviso bonario.

Pagamenti e compilazione del modello F24

I versamenti spontanei o eseguiti dopo avviso bonario relativi ai crediti dal 1.1.2000 devono avvenire con modello F24, così da distinguerli dai pagamenti riferiti ai crediti ceduti. Il modello, se prestampato dalle Agenzie, conterrà i dati necessari; se compilato in bianco, dovrà essere completato in tutte le sezioni interessate e non potrà mai essere presentato senza codice fiscale e dati anagrafici esatti del versante.

Nella sezione INPS devono essere indicati:

  • il codice sede;
  • la matricola per l’area DM oppure i codici INPS per i contribuenti non rientranti nell’area DM;
  • il periodo di riferimento, che per le regolarizzazioni può essere plurimensile, annuale o pluriennale;
  • l’importo da versare, comprensivo di oneri accessori.

Il campo "importi compensati" non deve essere valorizzato.

Codici causale contributo

Nel campo "causale contributo" devono essere utilizzati i codici distinti per tipologia di versamento:

  • DINS: versamento DM insoluto;
  • DMV: versamento a seguito di regolarizzazione spontanea;
  • DMAC: versamento a seguito di verbale di accertamento ispettivo;
  • RARC: versamento note di rettifica trasmesse all’ufficio recupero crediti;
  • DMDP: rata provvisoria;
  • DMDD: rata definitiva;
  • AD, AR, ARI, ARM: gestione artigiani;
  • CD, CR, CRI, CRM: gestione commercianti;
  • RLAA, RLAS, RPCF: gestione agricola per IVS lavoratori agricoli autonomi, subordinati e piccoli coloni/compartecipanti.

Indicazioni operative per artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti, l’F24 sarà fornito già prestampato nei codici e negli importi, sia insieme agli avvisi bonari sia su richiesta degli interessati che intendono regolarizzare spontaneamente la propria posizione. Il modello deve essere usato per le somme non versate a partire dalla 4ª rata 1999, scaduta il 16.02.2000, in sostituzione dei VAT 06 FAT. Questi ultimi restano utilizzabili per il versamento delle partite debitorie accertate fino al 31.12.1999.

Indicazioni operative per la gestione agricola

Per la gestione agricola, i modelli F24 devono essere impiegati per le somme dovute e non versate a partire dall’anno 2000. La circolare specifica in particolare:

  • dalla 4ª rata 99 per CD/CM/IATP e PCCF, scaduta il 16.01.2000;
  • dal 3º trimestre 99 per OTI/OTD, scaduto il 16.03.2000.

Fase transitoria e successivi chiarimenti

In attesa che le procedure automatizzate consentano la predisposizione e la stampa dell’avviso bonario e dei modelli F24, deve essere prestata massima attenzione alla distribuzione e alla spiegazione dei nuovi codici da usare per le regolarizzazioni contributive. Ciò serve a evitare commistioni con i pagamenti della contribuzione corrente. La circolare annuncia infine successive istruzioni per la contabilizzazione dei modelli interessati.

Punti principali

Ambito della cessione dei crediti contributivi

La cessione dei crediti contributivi dell’Istituto verso aziende e lavoratori autonomi, ai sensi della L. 23.12.1998 n. 488 e successive modifiche, ha riguardato finora solo i crediti esistenti al 31.12.1999. La natura di tali crediti era stata definita dal decreto ministeriale 5.11.1999, adottato in attuazione del D.L. 6.9.1999 n. 308 convertito nella L. 5.11.1999 n. 402, e descritta analiticamente nella circolare n. 61 del 15.03.2000.

Crediti contabilizzati dal 1.1.2000

I crediti contributivi contabilizzati dal 1.1.2000 non sono oggetto di cessione, restano nella piena disponibilità dell’Istituto e continuano a essere gestiti con le procedure automatizzate in uso e secondo le disposizioni amministrative ordinarie. In caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva sarà affidata ai concessionari, anziché agli uffici legali dell’Istituto, dopo l’invio dell’avviso bonario.

Modalità di pagamento con modello F24

I pagamenti spontanei o effettuati dopo la ricezione dell’avviso bonario relativi ai crediti contabilizzati dal 1.1.2000 devono essere eseguiti con modello F24, così da distinguerli dai versamenti riferiti ai crediti ceduti e evitare accrediti alla società cessionaria. Il modello F24 sarà prestampato dalle Agenzie con tutti i dati necessari; se utilizzato in bianco, dovrà essere compilato integralmente dal debitore nelle sezioni interessate e non potrà essere presentato senza codice fiscale ed esatti dati anagrafici del versante.

Compilazione della sezione INPS dell’F24

Nella sezione INPS devono essere indicati il codice sede, la matricola per l’area DM oppure i codici INPS per i contribuenti non rientranti nell’area DM, il periodo di riferimento, che per le regolarizzazioni contributive può essere anche plurimensile, annuale o pluriennale, e l’importo da versare comprensivo di oneri accessori. Il campo "importi compensati" non deve essere valorizzato.

Codici causale contributo da utilizzare

Nel campo "causale contributo" devono essere indicati specifici codici distinti per area e tipologia di versamento: DINS per versamento DM insoluto, DMV per regolarizzazione spontanea, DMAC per verbale di accertamento ispettivo, RARC per note di rettifica trasmesse all’ufficio recupero crediti; DMDP per rata provvisoria e DMDD per rata definitiva; AD, AR, ARI, ARM per la gestione artigiani; CD, CR, CRI, CRM per la gestione commercianti; RLAA, RLAS, RPCF per la gestione agricola, rispettivamente per IVS lavoratori agricoli autonomi, subordinati e piccoli coloni/compartecipanti.

Indicazioni specifiche per artigiani e commercianti

Per le gestioni degli artigiani e dei commercianti, l’F24 sarà fornito già prestampato nei codici e negli importi sia insieme agli avvisi bonari sia su richiesta degli interessati che intendono regolarizzare spontaneamente la propria posizione contributiva. Il modello deve essere utilizzato per le somme non versate a partire dalla 4ª rata 1999, scaduta il 16.02.2000, in sostituzione dei VAT 06 FAT, che restano invece in uso per le partite debitorie accertate fino al 31.12.1999.

Indicazioni specifiche per la gestione agricola

Per le regolarizzazioni contributive afferenti alla gestione agricola, devono essere utilizzati i modelli F24 per le somme dovute e non versate a partire dall’anno 2000. In particolare, la circolare individua come riferimento: dalla 4ª rata 99 per CD/CM/IATP e PCCF, scaduta il 16.01.2000, e dal 3º trimestre 99 per OTI/OTD, scaduto il 16.03.2000.

Cura nella transizione operativa

In attesa che le procedure automatizzate siano integrate con le funzioni di predisposizione e stampa dell’avviso bonario e dei modelli F24, deve essere prestata massima attenzione alla diffusione e alla spiegazione dei nuovi codici da usare per le regolarizzazioni contributive, al fine di evitare commistioni con i pagamenti della contribuzione corrente. La circolare preannuncia infine successive istruzioni per la contabilizzazione dei modelli interessati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.