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Messaggio

Messaggio numero 29713 del 30-8-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS dispone un’estensione della sospensione, fino al 30 settembre 2005, delle cartelle di pagamento e degli atti esecutivi relativi ai contributi agricoli, con recupero degli importi entro il 20 dicembre 2005. Fornisce inoltre istruzioni operative su pagamenti, procedure cautelari/esecutive e dilazioni già concesse o ancora da autorizzare.

Ulteriore sospensione a settembre 2005 delle cartelle di pagamento per contributi agricoli

Ulteriore sospensione delle cartelle di pagamento per contributi agricoli

Il messaggio comunica l’estensione al mese di settembre 2005 della sospensione dei termini relativi alle cartelle di pagamento e alle procedure di riscossione per i contributi previdenziali e assistenziali del settore agricolo. La misura è adottata in seguito alle modifiche introdotte dalla normativa richiamata e precisa le modalità di pagamento, i termini di recupero e il trattamento delle dilazioni.

Quadro normativo richiamato

L’istituto fa seguito al messaggio n. 20120 del 24 maggio 2005 e informa che:

  • con il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 17 agosto 2005, n. 168, sono state modificate le disposizioni dell’art. 13-ter del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • l’art. 14-quinquiesdecies della Legge n. 168/2005 ha esteso anche al mese di settembre 2005 la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi agricoli;
  • la stessa norma conferma il 20 dicembre 2005 come termine per il recupero degli importi dovuti.

Ambito della sospensione e termini di pagamento

Il messaggio distingue diverse categorie di cartelle e ne indica il relativo regime:

  • le cartelle notificate fino al 14 maggio 2005, già sospese fino al 31 agosto, restano sospese fino al 30 settembre 2005;
  • le cartelle già notificate dal 15 maggio 2005 in poi, nonché quelle in corso di notifica fino al 30 settembre 2005, restano sospese fino a tutto settembre;
  • gli importi iscritti nelle cartelle rientranti nei punti precedenti possono essere pagati entro il 20 dicembre 2005 senza aggravio di sanzioni;
  • dal 1° ottobre al 20 dicembre 2005 i contribuenti possono pagare in un’unica soluzione oppure mediante acconti, purché il saldo avvenga entro il 20 dicembre 2005.

Procedure cautelari ed esecutive

Restano sospese fino al 20 dicembre 2005 le procedure in corso, sia cautelari sia esecutive. La sospensione opera considerando l’ulteriore periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre 2005 concesso per il pagamento delle cartelle.

Cartelle notificate dal 1° ottobre 2005

Le cartelle di pagamento notificate a partire dal 1° ottobre 2005 non rientrano nella sospensione straordinaria e seguono la disciplina ordinaria vigente. Devono quindi essere pagate entro 60 giorni dalla data di notifica.

Dilazioni di pagamento già concesse

Per le dilazioni già concesse dal Direttore regionale, il messaggio precisa che:

  • i piani di ammortamento già trasmessi ai concessionari e con rate in scadenza da maggio a settembre devono considerarsi sospesi;
  • le rate scadute e non pagate oggetto di sospensione devono essere corrisposte in un’unica soluzione o tramite acconti entro il 20 dicembre 2005;
  • le rate in scadenza dal mese di ottobre in poi devono essere pagate mensilmente ai concessionari fino al completamento della dilazione.

Dilazioni non ancora autorizzate

Per le richieste di rateazione su cartelle già notificate o in corso di notifica fino al 30 settembre, non ancora deliberate dal Direttore regionale, si prevede che:

  • le richieste siano esaminate secondo la normativa vigente;
  • i pagamenti degli acconti mensili su cartella da versare dalla data della domanda fino alla delibera del Direttore regionale siano sospesi.

Dopo l’accoglimento della domanda:

  • se il piano di ammortamento viene inviato ai concessionari prima del 30 settembre, le rate in scadenza fino a tutto settembre sono sospese e possono essere pagate tra il 1° ottobre e il 20 dicembre 2005;
  • se invece la prima rata ricade nel mese di ottobre, questa e le rate successive devono essere pagate entro l’ultimo giorno del mese, secondo il piano predisposto.

Indicazioni operative

Il messaggio segnala inoltre che i concessionari, tramite l’associazione Ascotributi, sono stati già informati dell’ulteriore sospensione e hanno provveduto ad adeguare i relativi programmi. Il documento, avendo rilevanza esterna, sarà pubblicato in Internet.

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