Messaggio numero 93 del 31-5-2001
Il datore di lavoro può sostituire un dipendente in astensione ex lege 53/2000 mediante l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore avente qualifica diversa, purché sia rispettata l’equivalenza oraria della prestazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, ai fini del beneficio contributivo per assunzioni a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in maternità/paternità, non è आवश्यक la corrispondenza tra la qualifica del sostituto e quella del sostituito, purché sia rispettata l’equivalenza oraria delle prestazioni e la disciplina generale delle assunzioni a tempo determinato.
Chiarimenti sugli sgravi contributivi per assunzioni in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità/paternità
Chiarimenti sugli sgravi contributivi per sostituzione in caso di astensione per maternità/paternità
Il documento interviene per fornire chiarimenti applicativi in merito agli sgravi contributivi connessi alle assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori assenti per maternità o paternità. Il punto centrale riguarda la possibilità di assumere un sostituto con qualifica diversa rispetto al lavoratore sostituito.
Quesito posto e oggetto del chiarimento
La Direzione riceve richieste di chiarimento sulla possibilità di sostituire un lavoratore in astensione per maternità/paternità con una persona assunta con qualifica diversa da quella del sostituito. Il documento risponde affermativamente, entro precisi limiti.
Presupposti del beneficio contributivo
Viene precisato che il beneficio contributivo richiamato presuppone il rispetto della disciplina generale delle assunzioni a tempo determinato, contenuta nella legge 230/1962. Il richiamo a tale normativa implica che la sostituzione debba essere conforme al quadro generale delle assunzioni temporanee.
Qualifica del sostituto e del sostituito
Il documento chiarisce che la nozione di "sostituzione" non richiede necessariamente l’equivalenza delle qualifiche tra sostituto e sostituito. In occasione dell’inserimento temporaneo di un nuovo dipendente, il datore di lavoro può riorganizzare la distribuzione del lavoro nella propria azienda per far fronte alle esigenze derivanti dall’assenza del lavoratore in astensione.
Condizione essenziale: equivalenza oraria delle prestazioni
Pur non essendo richiesta la corrispondenza delle qualifiche, resta ferma l’equivalenza oraria delle prestazioni, come già precisato nel messaggio 2001/0023/28. Tale requisito viene indicato come condizione essenziale per la legittimità della sostituzione e per l’accesso al beneficio.
Applicazione pratica del chiarimento
In base a quanto affermato, il beneficio contributivo può spettare anche nei casi in cui venga sostituita una lavoratrice/lavoratore apprendista con una persona qualificata, purché sia rispettata l’equivalenza oraria delle prestazioni. Il criterio decisivo non è quindi la perfetta identità di inquadramento, ma la corretta sostituzione sotto il profilo dell’orario di lavoro e della disciplina del contratto a termine.
Riferimenti richiamati
Il documento richiama espressamente:
- il messaggio 2001/0023/28, per la definizione dell’equivalenza oraria delle prestazioni;
- la legge 230/1962, quale disciplina generale delle assunzioni a tempo determinato.
Conclusione sostanziale
Il chiarimento finale è che il beneficio contributivo per le assunzioni in sostituzione di lavoratori assenti per maternità/paternità non è escluso dalla diversità di qualifica tra sostituto e sostituito, sempre che sussistano gli altri requisiti normativi e, in particolare, l’equivalenza oraria delle prestazioni.
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