Cassazione Penale, Sentenza n. 11130/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambi i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del GUP di Torino del 7/6/2024 relativa a condanne per reati in materia di stupefacenti. Jaouad Oussama ha contestato l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, deducendo violazione dell'art. 29 cod. pen., perché il Tribunale avrebbe dovuto considerare, per la pena accessoria, la misura della pena inflitta in concreto per il reato più grave (eventualmente ridotta per il rito), e non la pena complessiva aumentata per la continuazione. Fall Nar ha impugnato con un unico motivo richiamando l'art. 444 cod. proc. pen., ossia la disciplina del patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Jaouad Oussama: ha chiarito che, in presenza di più reati unificati per continuazione, ai fini delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e interdizione legale) va preso a riferimento l'entità della pena base concretamente stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per scelta del rito, e non la pena complessiva risultante dall'aumento per la continuazione. Nel caso specifico la pena per il reato base era pari a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione (oltre multa), inferiore al limite di 3 anni previsto dall'art. 29 cod. pen. per l'interdizione temporanea: la Corte ha quindi annullato senza rinvio la statuizione sull'interdizione dai pubblici uffici nei confronti di Jaouad Oussama e l'ha eliminata dalla sentenza impugnata. Quanto a Fall Nar, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 444 cod. proc. pen., rilevando che i motivi consentiti contro una sentenza di patteggiamento sono limitati (vizi rispetto alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Per l'inammissibilità è stata applicata la sanzione processuale: Fall Nar è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 29 cod. pen.
Stabilisce il limite per l'applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici; la Corte interpreta che, nel caso di reati cumulati per continuazione, per valutare il superamento del limite occorre prendere la misura della pena base inflitta per il reato più grave (eventualmente ridotta per il rito) e non la pena complessiva incrementata per la continuazione
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento. La Corte ricorda che i motivi di impugnazione contro sentenze di patteggiamento sono limitati: possono riguardare vizi rispetto alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di eliminare direttamente, senza rinvio, una statuizione della sentenza impugnata quando essa è annullabile e la rettifica può essere effettuata in sede di legittimità; la Corte ha utilizzato questa facoltà per eliminare l'interdizione nei confronti di Jaouad Oussama
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedimento per ricorsi avverso sentenze di patteggiamento che non rientrano nei motivi consentiti; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso di Fall Nar
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche in caso di declaratoria di inammissibilità; la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende (qui fissata in €3.000,00)
Sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 13/06/2000
Richiamata per il principio che la declaratoria di inammissibilità può comportare l'onere delle spese e sanzioni pecuniarie, salvo elementi che dimostrino che la parte ha agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie la Corte ha ritenuto assente la colpa
Massime di principio
- Nelle ipotesi di più reati unificati per continuazione, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) si deve prendere a riferimento la misura della pena base concretamente inflitta per il reato più grave (eventualmente ridotta per la scelta del rito), e non la pena complessiva incrementata dall'aumento per continuazione.
- L'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dall'art. 29 cod. pen. può essere applicata solo se la pena base per il reato più grave raggiunge il limite previsto (3 anni); se la pena base è inferiore, l'accessorio non va disposto anche se la pena complessiva per continuazione superi tale soglia.
- La Corte di Cassazione può eliminare direttamente, senza rinvio, una statuizione accessoria erroneamente disposta quando la rettifica è possibile in sede di legittimità (art. 620 c.1 lett. i)).
- I ricorsi avverso sentenze di patteggiamento (art. 444 cpp) sono soggetti a limiti rigidi: sono ammissibili solo i motivi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi diversi sono inammissibili ex art. 610 c.5-bis.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità non viziata da assenza di colpa della parte, possono essere irrogate spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616 cpp e dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.
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