Messaggio numero 2799 del 05-07-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, anche dopo la riforma del 2015, resta competente il Comitato regionale INPS per i ricorsi del lavoratore avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro. Indica inoltre modalità, termini e canali telematici per la presentazione del ricorso, nonché l’iter istruttorio e di decisione tramite RiOL e Dicaweb.
Chiarimenti sulla competenza a decidere i ricorsi contro il disconoscimento del rapporto di lavoro
Competenza sui ricorsi avverso il disconoscimento del rapporto di lavoro
Il documento fornisce chiarimenti sull’organo competente a decidere i ricorsi proposti dal lavoratore contro il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro adottato dagli Uffici amministrativi dell’Istituto, all’esito di verifiche amministrative o di accertamenti ispettivi nei quali sia stata contestata al datore di lavoro l’insussistenza del rapporto. La finalità è individuare correttamente il soggetto chiamato a pronunciarsi dopo la modifica normativa dell’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004, sostituito dall’art. 11 del d.lgs. n. 149/2015.
Quadro normativo e riparto di competenze
La novella del 2015 ha istituito il Comitato per i rapporti di lavoro, che ha assorbito le competenze del soppresso Comitato regionale per i rapporti di lavoro. A tale organo è affidato l’esame di tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli Enti previdenziali e assicurativi aventi ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
Prima della riforma, il riparto di competenze tra Comitato regionale per i rapporti di lavoro e Comitati regionali INPS era stato disciplinato dalle circolari INPS n. 132/04, n. 8/06, n. 127/07 e n. 105/09, anche sulla base delle indicazioni ministeriali contenute nelle note prot. n. 25/I/0011847 del 20 settembre 2007 e prot. n. 26/I/0002831 del 2 marzo 2009.
Le istruzioni precedenti restano valide anche dopo la novella legislativa, poiché la riforma non ha modificato, per la materia trattata, la competenza del nuovo Comitato per i rapporti di lavoro rispetto a quella del precedente organo. Di conseguenza, permane la competenza del Comitato regionale INPS nei ricorsi amministrativi proposti dal lavoratore avverso provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro notificati dagli Uffici territoriali dell’Istituto a seguito di verbale ispettivo. Le sedi territoriali devono inoltre verificare l’eventuale presenza di ricorsi del datore di lavoro proposti dinanzi ai Comitati per i rapporti di lavoro presso le sedi territoriali dell’INL, originati dal medesimo verbale ispettivo.
Ambito dei provvedimenti di disconoscimento
Il documento ricorda che le sedi competenti devono adottare un apposito provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro ogniqualvolta, all’esito di un accertamento ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, comprensivo anche degli atti del personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali, oppure di altro organo della pubblica amministrazione, sia stata riscontrata l’insussistenza del rapporto di lavoro. Per uniformare gli atti, il messaggio n. 2930 del 4 luglio 2016 ha reso disponibile un fac-simile di annullamento/disconoscimento da notificare al lavoratore con raccomandata A/R.
Indicazioni operative per la proposizione del ricorso
I ricorsi amministrativi contro il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro devono essere presentati esclusivamente per via telematica, a pena di irricevibilità. Il termine è di 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento, in conformità al vigente Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi di cui alla Determinazione presidenziale n. 195 del 20 dicembre 2013.
L’invio avviene tramite il servizio “Ricorsi OnLine” del portale istituzionale INPS, accessibile all’indirizzo www.inps.it. La domanda può essere presentata:
- direttamente dal cittadino, se dotato di PIN, attraverso il sito INPS e il servizio “Ricorsi OnLine”;
- tramite avvocati, enti di patronato e altri soggetti abilitati all’intermediazione ai sensi della L. n. 12/1979, nei rispettivi ambiti di competenza.
Compilazione del ricorso in RiOL
Per indirizzare correttamente il ricorso verso le strutture territoriali INPS competenti, il ricorrente deve selezionare in RiOL:
- l’opzione “nuovo ricorso Gestione Privata”; oppure, per gli iscritti alla Gestione ex Enpals, l’opzione “nuovo ricorso Lavoratori Sport e Spettacolo”;
- nella sezione relativa ai dati del provvedimento impugnato, la voce “contributi”;
- nel pannello relativo al destinatario del provvedimento, la voce “lavoratore dipendente”.
Gli altri campi della procedura RiOL non presentano peculiarità specifiche rispetto alle altre tipologie di ricorso.
Iter istruttorio e gestione tramite Dicaweb
Il ricorso così presentato viene instradato nel sistema di gestione del contenzioso amministrativo Dicaweb, che è stato implementato anche per la lavorazione dei ricorsi di competenza dei Comitati regionali.
Per questa tipologia è stato creato il profilo procedurale “Operatore Segreteria Comitato regionale”, attribuito al personale delle Direzioni regionali che svolge funzioni di segreteria dell’organo regionale. Viene richiamato, in proposito, il messaggio Hermes n. 0003150 del 21 febbraio 2013 sul passaggio al sistema delle utenze con Identity Management (IDM).
L’iter è analogo a quello dei ricorsi di competenza degli organi centrali, ma se ne differenzia per la fase finale, gestita dalla segreteria dell’organo regionale, senza coinvolgimento delle Direzioni centrali nell’istruttoria amministrativa.
Fasi operative per i ricorsi di competenza dei Comitati regionali
Secondo il modello organizzativo del contenzioso amministrativo e in analogia alla disciplina generale dei ricorsi Dicaweb, l’iter si articola come segue:
- la Sede territorialmente competente acquisisce il ricorso da RiOL e redige in Dicaweb la Scheda Istruttoria, da inoltrare entro 30 giorni alla Sede regionale/Direzione di Coordinamento Metropolitano, previa convalida del Direttore di Sede; in fase di acquisizione, l’operatore verifica l’oggetto dell’istanza e seleziona nel campo competenza l’opzione “Comitato regionale”; se il CAP di residenza del ricorrente non rientra nella competenza territoriale della Sede che ha emanato il provvedimento, il ricorso deve essere trasferito a quest’ultima tramite la funzione “rinvio a RiOL”;
- la Sede regionale/Direzione di Coordinamento Metropolitano verifica completezza dei dati istruttori e della documentazione, predispone la Relazione Istruttoria e la Proposta di Deliberazione e, previa validazione del Direttore regionale/Direttore di Coordinamento Metropolitano, trasmette il tutto alla Segreteria del Comitato regionale insieme al ricorso e alla documentazione istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico;
- la Segreteria del Comitato regionale, verificata la completezza del fascicolo elettronico, inserisce in procedura l’esito del ricorso dopo la decisione dell’organo e allega la relativa delibera;
- una volta registrato l’esito, Dicaweb invia una comunicazione via mail ai referenti di Sede, che provvedono poi a comunicare l’esito al ricorrente secondo le ordinarie modalità.
Supporto operativo
Eventuali problematiche o richieste di supporto relative all’iter gestionale di questa tipologia di ricorsi possono essere segnalate alla casella istituzionale GestioneContenzioso.DCOrg@inps.it.
Allegato richiamato
Il documento menziona in allegato il facsimile di disconoscimento del rapporto di lavoro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 5 lug 2017Messaggio numero 2791 del 05-07-2017
- Messaggio · 11 lug 2017Messaggio numero 2884 del 11-07-2017
- Messaggio · 11 lug 2017Messaggio numero 2866 del 11-07-2017
- Messaggio · 12 lug 2017Messaggio numero 2887 del 12-07-2017
- Messaggio · 27 giu 2017Messaggio numero 2674 del 27-06-2017
- Messaggio · 23 giu 2017Messaggio numero 2645 del 23-06-2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →