Messaggio numero 2884 del 11-07-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce chiarimenti applicativi su APE sociale e riduzione del requisito contributivo per i lavoratori precoci: stato di disoccupazione, integrazione documentale delle domande, criteri di priorità e attestazione per gli operai edili.
Chiarimenti su APE sociale e beneficio per lavoratori precoci
Chiarimenti applicativi su APE sociale e beneficio per lavoratori precoci
Il documento integra le circolari n. 99 e n. 100 del 2017 fornendo ulteriori chiarimenti operativi sull’APE sociale e sulla riduzione del requisito contributivo per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci. I chiarimenti riguardano in particolare la condizione di disoccupazione, la gestione delle domande telematiche, i criteri di priorità nell’accesso e una specifica modalità documentale per gli operai edili.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama:
- l’articolo 1, commi 199-205, della legge n. 232 del 2016, che ha introdotto, dal 1° maggio 2017, il beneficio della riduzione del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato per gli iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive;
- l’articolo 1, commi 179-186, della medesima legge n. 232 del 2016, che ha istituito in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l’indennità APE sociale per determinate categorie di soggetti in possesso di requisiti anagrafici e contributivi.
Stato di disoccupazione per i soggetti di cui alle lettere a)
Per i soggetti disoccupati previsti dalle lettere a) dei commi 179 e 199 della legge n. 232 del 2016, il documento precisa che la condizione richiesta è quella di essere in stato di disoccupazione a seguito di:
- licenziamento, anche collettivo;
- dimissioni per giusta causa;
- risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
- conclusione, da almeno tre mesi, della fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.
Viene chiarito che:
- l’eventuale sospensione della prestazione di disoccupazione non preclude l’accesso al beneficio;
- al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, il richiedente deve comunque aver concluso integralmente la fruizione della prestazione spettante;
- il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione della prestazione può essere valutato in via prospettica, purché si perfezioni entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento.
Il documento richiama, a titolo esemplificativo, il caso della mobilità ordinaria sospesa nei giorni in cui il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato a tempo parziale o determinato. Precisa inoltre che il trimestre di inoccupazione non può essere interrotto o sospeso da una nuova rioccupazione, anche per un solo giorno, e che il soggetto deve mantenere lo stato di disoccupazione per almeno tre mesi fino all’accesso ad APE sociale o al pensionamento anticipato.
Non possono accedere ai benefici i soggetti che, pur trovandosi in stato di disoccupazione per le cause indicate, non abbiano fruito della prestazione di disoccupazione per carenza dei requisiti oppure per mancata presentazione della domanda nei termini previsti.
Presentazione e integrazione documentale delle domande
Le domande di:
- riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale o al beneficio per i lavoratori precoci;
- accesso alla prestazione;
devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica.
È prevista una procedura dedicata che guida il cittadino nella compilazione delle dichiarazioni in base alla tipologia di lavoratore selezionata. Al termine viene rilasciata una ricevuta con:
- numero di protocollo;
- data di ricezione;
- orario esatto di ricevimento.
Il documento chiarisce che è possibile integrare successivamente la domanda con la documentazione obbligatoria prevista dai DPCM, senza modificare il protocollo, la data o l’ora assegnati al momento dell’invio. Tale integrazione:
- riguarda solo i documenti allegati, non i dati già inseriti nella domanda;
- deve essere effettuata dal richiedente entro i termini tassativi fissati dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni;
- richiede che i documenti allegati siano coerenti con i dati già presenti nella domanda.
Se la documentazione integrativa contiene informazioni difformi rispetto a quelle dichiarate in domanda, quest’ultima deve essere rigettata e il richiedente deve presentare una nuova domanda, sempre nei termini previsti, con attribuzione di un nuovo protocollo, data e orario di ricezione.
Criteri di priorità nell’accesso ai benefici
Il documento precisa che la priorità nell’accesso è determinata, in primo luogo, secondo i seguenti criteri:
- per l’APE sociale, dalla maggiore prossimità al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- per il beneficio della riduzione del requisito contributivo per i lavoratori precoci, dalla data di raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico con requisito ridotto di cui all’articolo 2 del D.P.C.M.
La data e l’ora di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni assumono rilievo soltanto in via suppletiva ed eventuale, cioè a parità di data di maturazione dei requisiti.
Indicazioni specifiche per gli operai edili
Per i lavoratori dipendenti che svolgano o abbiano svolto, da almeno sei anni e in via continuativa, una o più delle attività lavorative indicate nell’allegato A del decreto, con riferimento agli operai dell’edilizia, il documento affronta il problema della sottoscrizione dell’attestazione da parte del datore di lavoro (modello AP116).
In caso di difficoltà nel reperire il datore di lavoro, il richiedente può allegare una dichiarazione idonea sottoscritta dal responsabile della Cassa edile, dalla quale risultino i periodi di iscrizione alla Cassa. Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda telematica e nel campo note della scelta prodotto il richiedente deve indicare che, per l’impossibilità di reperire il datore di lavoro, è stata allegata la dichiarazione delle Casse edili interessate. Ciò consente agli uffici competenti del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e dell’INL di effettuare le verifiche di competenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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