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Messaggio

Messaggio numero 2887 del 12-07-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento integra la circolare n. 107/2017 sul lavoro occasionale, fissando per il settore agricolo le nuove misure minime del compenso e chiarendo i criteri di calcolo dei lavoratori per l’accesso al contratto di prestazione occasionale. Vengono inoltre precisate le regole di computo dei lavoratori a tempo indeterminato, con esclusione degli apprendisti e senza arrotondamenti nella media semestrale di verifica dei requisiti.

Istruzioni integrative sul lavoro occasionale in agricoltura e sul computo dei lavoratori

Istruzioni integrative sul lavoro occasionale in agricoltura e sul computo dei lavoratori

Il documento integra la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale già regolamentata dalla circolare n. 107 del 5 luglio 2017. Le istruzioni riguardano in particolare la determinazione della misura minima del compenso nel settore agricolo e i criteri di computo dei lavoratori occupati ai fini dell’accesso al contratto di prestazione occasionale.

Premessa normativa

Le indicazioni si collocano nell’ambito dell’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. A seguito di approfondimenti con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, vengono adottate istruzioni integrative e rivalutate le regole applicative relative al settore agricolo.

Misura minima del compenso nel settore agricolo

Per il settore agricolo, la misura minima della retribuzione oraria per il compenso delle prestazioni di lavoro occasionale è determinata prendendo a riferimento i minimi salariali mensili previsti dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014, stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Ai minimi salariali è aggiunto il cosiddetto terzo elemento retributivo, previsto per gli operai a tempo determinato come corrispettivo di istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato, ossia:

  • festività nazionali e infrasettimanali,
  • ferie,
  • tredicesima mensilità,
  • quattordicesima mensilità.

Importi minimi orari e giornalieri

In relazione alle aree professionali del sistema di classificazione degli operai agricoli, il documento indica le seguenti misure minime del compenso:

  • 1ª area professionale: € 9,65 orari; € 38,60 giornalieri;
  • 2ª area professionale: € 8,80 orari; € 35,20 giornalieri;
  • 3ª area professionale: € 6,56 orari; € 26,24 giornalieri.

La misura giornaliera minima si applica alle prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere. Resta fermo che utilizzatore e lavoratore possono concordare compensi superiori ai minimi indicati.

Criteri di computo dei lavoratori occupati

Il contratto di prestazione occasionale può essere utilizzato dai datori di lavoro che occupano non più di cinque lavoratori a tempo indeterminato. La limitazione non si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Per l’omogenea applicazione della disciplina, vengono chiariti i seguenti criteri:

  • i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non devono essere conteggiati nella forza aziendale a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del d.lgs. 81/2015;
  • ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo conto per i part-time della durata contrattuale della prestazione, il risultato va arrotondato per eccesso se il primo decimale è superiore a 0,5, oppure per difetto in caso contrario;
  • ai fini della verifica del requisito per il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato va calcolata sul periodo compreso tra l’ottavo e il terzo mese antecedente la data della prestazione, sulla base del dato effettivo e senza alcun arrotondamento.

Effetti della verifica del requisito numerico

Il documento precisa che, se la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato risultasse pari a 5,1, il datore di lavoro non potrebbe accedere alle prestazioni di lavoro occasionale, in quanto supererebbe il limite previsto dall’art. 54-bis, comma 14, lett. a), del d.l. n. 50/2017.

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