Circolare numero 129 del 25-09-2025
Con la presente circolare si illustra l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione nello Stato italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) o navi battenti bandiera dei medesimi Stati adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività a esso assimilate. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'estensione dell'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 6) alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte o battenti bandiera di Stati UE/SEE (art. 6‑ter introdotto dall'art. 41 del d.l. n.144/2022). Vengono descritte le navi ammissibili, le condizioni di accesso (normativa di arruolamento, CCNL, limiti di cabotaggio), i lavoratori per i quali opera l'esonero (con riferimento al regolamento UE n.883/2004), i contributi esonerati ed esclusi, la decorrenza, le procedure amministrative per l'apertura delle matricole, le istruzioni di compilazione Uniemens e le rilevazioni contabili, nonché il finanziamento e la conformità agli orientamenti UE.
Esonero contributivo previsto dall'art. 6-ter del decreto‑legge n. 457/1997: estensione e istruzioni operative per imprese di navigazione residenti e non residenti con stabile organizzazione e navi UE/SEE
Punti principali
Quadro normativo
Richiamo al d.l. 30/12/1997 n.457 e successive modifiche, autorizzazioni e proroghe della Commissione UE (decisioni SA.48260 e SA.111368) e introduzione dell'art. 6‑ter con d.l. n.144/2022 per estendere i benefici alle imprese con stabile organizzazione in Italia.
Estensione dell'esonero (art. 6‑ter)
L'art. 6‑ter estende l'applicazione dell'esonero contributivo totale previsto dall'art.6 alle imprese residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte o battenti bandiera di Stati UE/SEE adibite a traffici commerciali internazionali o attività assimilate.
Navi ammissibili
Sono ammissibili navi UE/SEE iscritte nei registri di tali Stati o battenti le loro bandiere, impiegate in trasporto passeggeri/merci, servizi assimilati (es. navi di assistenza offshore, rimorchio, posacavi, ricerca, draghe, navi di servizio) e servizi di cabotaggio nei limiti previsti; le navi devono essere annotate nell'elenco ministeriale istituito dal D.M. 300/2023.
Condizioni di accesso ai benefici
Obbligo di rispettare art.1, co.5 e art.3 del d.l.457/1997, applicare la legge regolatrice del contratto di arruolamento e, per marittimi italiani/UE residenti in Italia, il CCNL industria armatoriale; rispetto dei limiti di cabotaggio e delle tabelle di armamento.
Lavoratori per i quali opera l'esonero
L'esonero si applica ai contributi obbligatori dovuti per i marittimi imbarcati sulle navi annotate, ma solo se sussiste l'obbligo di contribuzione secondo il regime assicurativo italiano (art.11, par.4 del Reg. CE n.883/2004): regola della 'legge della bandiera' con l'eccezione quando impresa paga e lavoratore risiede nello stesso altro Stato membro.
Legge regolatrice e CRL
Per marittimi italiani/UE residenti in Italia il contratto di arruolamento è regolato dal diritto italiano e si applica il CCNL; per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (CRL) l'esonero riguarda anche la retribuzione del periodo di riposo a terra previsto dal CCNL.
Contributi oggetto dell'esonero
Esonero totale della contribuzione assicurativa e previdenziale dovuta (es. IVS 33%, NASpI 1,31% più addizionali per contratti a termine, malattia, maternità, altro), con indicazione delle aliquote specifiche; l'esonero copre sia quota a carico datore sia quella trattenuta al lavoratore.
Contributo escluso dall'esonero
È escluso dall'esonero il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - Solimare (0,30%), in coerenza con norme che escludono i contributi di finanziamento dei Fondi bilaterali dagli sgravi.
Decorrenza e finanziamento
L'esonero decorre dal periodo di paga in corso alla data di autorizzazione all'annotazione ministeriale della nave; oneri stimati e copertura finanziaria sono disciplinati dall'art.41 co.2 d.l.144/2022 con importi e riduzioni di fondo indicate.
Costituzione della posizione contributiva e matricole
Imprese devono richiedere matricola contributiva per ciascuna nave tramite procedura telematica 'Iscrizione e Variazione Azienda'; matricole per tali navi porteranno CSC 1.15.02 e saranno contrassegnate con c.a. '8Z' (nave annotata) e, per CRL, con c.a. '3L' (posizione accessoria). Competenza territoriale in base a sede legale o sede fissa di affari.
Istruzioni Uniemens e codifiche
Indicatori di posizione e codici specifici: worker codes 'PM','P1','EM'; nuovo valore 'EMIM' per l'elemento causale e flag 'N' per indicazione; codici DM2013 virtuali R901 (esonero) e R902 (arretrati); limiti temporali per la valorizzazione degli arretrati (mesi indicati: dic.2023‑set.2025 con invii in oct/nov/dec 2025 o alternativa per imprese differite in lug/ago/set 2025).
Istruzioni contabili
I oneri conguagliati devono essere iscritti nel conto GAW37279 all'interno della Gestione GAW; movimenti esposti tramite codici R901 e R902 come da allegato variazione piano dei conti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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