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Circolare

Circolare numero 130 del 30-09-2025

Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni vigenti, e delle relative indicazioni amministrative, in materia di limiti alla pignorabilità degli importi corrisposti a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e della conseguente applicazione delle trattenute.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare coordina la normativa sui pignoramenti presso terzi riferiti a prestazioni previdenziali non pensionistiche. Illustra i regimi di impignorabilità assoluta e parziale (art. 545 c.p.c.), l'applicazione ai crediti sostitutivi della retribuzione, la pignorabilità dell'anticipazione NASpI, le modalità di sequestro conservativo, le regole operative per le trattenute (netto/lordo), il concorso di più gravami, gli obblighi di verifica ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973, i pignoramenti eseguiti dall'Agente della Riscossione, gli obblighi fiscali del sostituto d'imposta e le compensazioni/recuperi per debiti verso l'Istituto.

Gestione dei pignoramenti sulle somme erogate dall'Istituto a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità a sostegno del reddito

Punti principali

Premessa

Necessità di una lettura coordinata delle norme per assicurare uniformità dell'azione amministrativa nella gestione dei pignoramenti sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche.

Quadro normativo generale

Richiamo al principio generale di responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) e alla disciplina dei limiti di pignorabilità prevista dall'art. 545 c.p.c. (impignorabilità assoluta e parziale; quote variabili a seconda della causa di credito).

Impignorabilità assoluta (art. 545, 2° comma)

Sono assolutamente impignorabili i sussidi di sostentamento e determinate prestazioni per maternità, malattia, funerali ecc.; tuttavia tali crediti possono essere ceduti o pignorati nei limiti di un quinto per debiti verso l'INPS ai sensi dell'art. 69 l. n. 153/1969.

Impignorabilità parziale (art. 545, 3°-5° commi)

I crediti retributivi e le prestazioni assimilate sono pignorabili entro limiti (di norma 1/5 netto; per crediti alimentari misura stabilita dal giudice; in presenza di concorso di cause il limite può salire fino a 1/2).

Pignorabilità delle prestazioni sostitutive della retribuzione

Le indennità sostitutive (es. cassa integrazione, indennità di disoccupazione) sono assimilate a redditi da lavoro: trattenuta cautelare su 1/5 dell'imponibile netto salvo provvedimento giudiziario diverso.

Crediti alimentari e assegni di mantenimento

Per i crediti alimentari l'esecuzione richiede l'autorizzazione del presidente del tribunale o giudice delegato; la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 32914/2022) ha riconosciuto la natura "latamente alimentare" anche per l'assegno divorzile/separativo, con impignorabilità/indisponibilità analoghe agli alimenti.

Anticipazione NASpI

L'anticipo NASpI in unica soluzione è qualificato come incentivo (natura non assistenziale) e, per giurisprudenza consolidata, non è soggetto ai limiti di pignorabilità di art. 545: può essere pignorato fino a capienza del credito.

Sequestro conservativo

Se autorizzato dal giudice, il sequestro conservativo sui crediti previdenziali segue gli stessi limiti di pignorabilità previsti per l'espropriazione presso terzi (art. 671 c.p.c.).

Modalità di applicazione delle trattenute (netto vs lordo)

Di regola le trattenute sono operate sulla prestazione netta dopo ritenute fiscali; eccezione per gli assegni periodici al coniuge (deducibili per il debitore e assimilati a reddito da lavoro per il percettore) per i quali la trattenuta va applicata sul lordo se previsto dal titolo.

Pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte di un terzo

Art. 473-bis.37 c.p.c. (d.lgs. 149/2022): il creditore può notificare il provvedimento ai terzi pagatori dopo mora di 30 giorni; il terzo è tenuto a versare direttamente dal mese successivo, con azione esecutiva in caso di inadempimento.

Concorso di gravami sulla stessa prestazione ed esecuzione ordinanza di assegnazione

Se più pignoramenti concorrono sullo stesso credito si applicano i limiti complessivi (1/5 o fino a 1/2 se concorrono cause diverse); priorità all'ordinanza notificata anteriormente, ripartizione uguale se provvedimenti della stessa data salvo diversa indicazione giudiziale; regole specifiche per concorso con versamento diretto dell'assegno.

Verifiche ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973

Prima di pagamenti >5.000 euro (netti) le PA devono verificare inadempienze presso l'Ag. Entrate-Riscossione; prestazioni impignorabili sono escluse dalle verifiche; per anticipi NASpI l'INPS può trattenere l'intero importo segnalato; novità legislative (l. di Bilancio 2025) abbassano la soglia a 2.500 euro dal 1/1/2026 in determinate condizioni.

Pignoramenti eseguiti dall'Agente della Riscossione

D.P.R. n. 602/1973 (art. 72-ter): limiti diversi per l'Agente: 1/10 per importi fino a 2.500 euro; 1/7 per importi >2.500 e ≤5.000; 1/5 oltre 5.000 (soglie riferite all'importo netto).

Obblighi fiscali del sostituto d'imposta

L'INPS, in qualità di sostituto, deve operare ritenuta del 20% a titolo d'acconto IRPEF sulle somme trattenute per pignoramento se ricorrono i requisiti (creditore soggetto IRPEF, terzo sostituto d'imposta); eccezioni per assegni a figli (non rilevano come reddito) e per procedure dell'Agente della Riscossione (nessuna ritenuta). Nuova disciplina dal 1/1/2026 (d.lgs. n. 33/2025, art. 47).

Compensazioni e recuperi per debiti verso l'Istituto (art. 69 l. n. 153/1969)

L'INPS può recuperare indebiti e omissioni contributive trattenendo fino a 1/5 sulle prestazioni previdenziali elencate (ampio elenco fornito in circolare); per assegni familiari vale disciplina TUAF (recupero solo per indebiti della stessa natura o su altri crediti di lavoro fino a 1/5). Le salvaguardie pensionistiche (es. trattamento minimo) non si estendono alle prestazioni non pensionistiche.

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