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Circolare

Circolare Inail n. 5 del 21 gennaio 2014

Sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n.46. Articolo 137 d.p.r. n.1124 del 30 giugno 1965.<br />Esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio: nuova denuncia di malattia professionale.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 46/2010, quando il peggioramento dei postumi dopo il quindicennio debba essere considerato revisione della rendita ex art. 137 d.p.r. 1124/1965 e quando invece configuri una nuova malattia professionale ex artt. 80 e 131. Vengono fornite istruzioni operative per i casi di aggravamento entro o oltre i termini revisionali, per la valutazione dei postumi nei diversi regimi normativi e per la decorrenza della prescrizione. Le indicazioni si applicano ai casi futuri e alle pratiche ancora aperte o non definitive.

Esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio e nuova denuncia di malattia professionale

Esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio e nuova denuncia di malattia professionale

La circolare interviene per coordinare l’orientamento della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità con la disciplina Inail in materia di aggravamento dei postumi e nuova malattia professionale. Il tema è quello dei casi in cui, dopo la costituzione della rendita e il decorso del quindicennio, il lavoratore continui a essere esposto al medesimo rischio morbigeno e denunci un peggioramento delle condizioni fisiche.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama il d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, in particolare gli articoli 80, 131, 132 e 137, nonché il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13. Sono inoltre richiamate precedenti istruzioni Inail e la circolare n. 42 del 19 settembre 2013 sulla prescrizione del diritto alle prestazioni.

Chiarimento della Corte costituzionale

Con sentenza n. 46 del 12 febbraio 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 132 e 137 e non fondata quella degli artt. 80 e 131 del d.p.r. 1124/1965. La Consulta ha precisato che l’art. 137 disciplina soltanto l’aggravamento dell’inabilità dovuto alla naturale evoluzione della malattia originaria.

Quando invece il maggior grado di inabilità deriva dalla protrazione dell’esposizione al rischio patogeno, la fattispecie non rientra nell’art. 137 ma va qualificata come nuova malattia professionale, seppur della stessa natura della precedente. In tal caso si applicano gli artt. 80 e 131 del Testo Unico.

Orientamento giurisprudenziale successivo

La circolare recepisce anche l’orientamento della Corte di cassazione, secondo cui il combinato disposto degli artt. 80 e 131 si applica in tutte le ipotesi in cui, nonostante il decorso dei termini revisionali, l’aggravamento sia riconducibile alla prosecuzione dell’esposizione allo stesso rischio morbigeno. In tale situazione il peggioramento non deriva dall’evoluzione della patologia accertata, ma dalla concorrenza di un ulteriore fattore causale rappresentato dalla permanenza nell’ambiente di lavoro nocivo.

Regola generale: revisione o nuova malattia

La circolare afferma che l’aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio deve essere trattato come nuova malattia solo se continua l’esposizione all’agente patogeno che ha causato la precedente patologia. In ogni diversa ipotesi opera il principio di consolidamento dei postumi alla scadenza dei termini revisionali e l’aggravamento non può essere preso in considerazione.

Istruzioni operative per i casi concreti

Per chiarire l’applicazione pratica, il documento distingue due ipotesi.

Variazione delle condizioni fisiche entro i termini revisionali

Se la variazione in peius del titolare di rendita avviene entro i termini revisionali, la domanda presentata entro l’anno di decadenza successivo al quindicennio va trattata come revisione ex art. 137. Se invece la domanda è proposta dopo tale termine annuale, anche se l’aggravamento si è verificato entro il termine revisionale, esso non può essere valutato né come revisione né come nuova malattia.

Variazione oltre l’ultimo termine revisionale

Se il peggioramento si manifesta dopo la scadenza dell’ultimo termine revisionale, la domanda deve essere trattata come nuova malattia professionale. L’accoglimento è però possibile solo se i postumi sono insorti dopo il quindicennio e sono riconducibili alla protrazione dell’esposizione al rischio oltre la decorrenza della rendita originaria.

La circolare sottolinea inoltre che, per corretta applicazione del principio, tutte le rendite per malattia professionale devono essere sottoposte a revisione alla scadenza del quindicennio, altrimenti diventa problematico stabilire la riferibilità temporale del danno.

Valutazione dei postumi in caso di riconoscimento della nuova malattia

Quando la nuova malattia viene riconosciuta, la valutazione dei postumi dipende dal regime applicabile:

  • se le due tecnopatie ricadono sotto regimi diversi, cioè d.p.r. 1124/1965 e d.lgs. 38/2000, i postumi non possono essere unificati e quelli della nuova malattia vanno valutati secondo la disciplina vigente senza considerare le preesistenze;
  • se entrambe le malattie rientrano nel d.lgs. 38/2000, i postumi devono essere unificati con quelli della malattia già riconosciuta, ai sensi degli artt. 80 e 131;
  • l’unificazione opera anche quando la nuova malattia determini un incremento minimo, pari almeno all’1%, del grado di menomazione già riconosciuto.

Per gli aspetti operativi più dettagliati, la circolare rinvia al flusso allegato, che integra il precedente Nuovo flusso procedurale per l’istruttoria delle denunce di malattia professionale.

Decorrenza della prescrizione

La circolare distingue poi la decorrenza del termine triennale di prescrizione in base alla unificabilità o meno dei postumi.

Se i postumi della nuova malattia sono unificabili con quelli della patologia già riconosciuta, la prescrizione decorre dal momento in cui la nuova malattia determina postumi permanenti superiori a quelli già indennizzati, fermo restando il principio generale sulla conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto.

Se invece i postumi non sono suscettibili di unificazione, la prescrizione decorre dal momento in cui il grado di menomazione derivante dalla nuova malattia raggiunge almeno il minimo indennizzabile.

Efficacia nel tempo

Le indicazioni contenute nella circolare si applicano ai casi futuri e alle pratiche ancora in istruttoria, nonché alle controversie amministrative o giudiziarie in corso, purché non prescritte o non definite con sentenza passata in giudicato.

Punti principali

Inquadramento giuridico della sentenza costituzionale

La Corte costituzionale, con sentenza n. 46 del 12 febbraio 2010, ha ritenuto inammissibile la questione sugli artt. 132 e 137 del d.p.r. 1124/1965 e non fondata quella sugli artt. 80 e 131. Ha chiarito che l’art. 137 riguarda solo l’aggravamento dovuto alla naturale evoluzione della patologia che ha dato origine alla rendita, mentre se il peggioramento dipende dalla protrazione dell’esposizione al rischio patogeno si è in presenza di una nuova malattia, anche se della stessa natura della precedente.

Applicazione degli articoli 80 e 131 del Testo Unico

La circolare recepisce l’orientamento della Cassazione secondo cui, quando l’aggravamento dopo la scadenza dei termini revisionali è riconducibile al protrarsi dell’esposizione allo stesso rischio morbigeno, si applica il combinato disposto degli artt. 80 e 131 del d.p.r. 1124/1965. In tali casi non si tratta di evoluzione della malattia originaria, ma della concorrenza di un nuovo fattore causale derivante dalla prosecuzione dell’attività lavorativa esposta al rischio.

Criteri di qualificazione: revisione o nuova malattia

Se il peggioramento interviene entro i termini revisionali, la domanda presentata entro l’anno di decadenza successivo al quindicennio va trattata come revisione ex art. 137. Se invece, pur essendo il peggioramento maturato entro il termine revisionale, la richiesta è presentata oltre il termine annuale di decadenza, l’aggravamento non può essere valutato né come revisione né come nuova malattia. Se il peggioramento interviene oltre l’ultimo termine revisionale, la domanda va trattata come nuova malattia professionale, ma solo se i postumi sono insorti dopo il quindicennio e sono collegati alla prosecuzione dell’esposizione al rischio dopo la decorrenza della rendita.

Esigenza della revisione alla scadenza del quindicennio

Per consentire la corretta ricostruzione temporale del danno e verificare il collegamento causale con la protrazione dell’esposizione, tutte le rendite per malattia professionale devono essere sottoposte a revisione alla scadenza del quindicennio. In mancanza di tale accertamento, diventa difficile stabilire se il peggioramento sia riferibile a una nuova esposizione o alla naturale evoluzione della patologia.

Valutazione dei postumi in caso di nuova malattia

Quando la nuova malattia è riconosciuta, la valutazione dei postumi varia a seconda del regime normativo applicabile. Se le due malattie ricadono sotto regimi diversi, cioè d.p.r. 1124/1965 e d.lgs. 38/2000, i postumi non sono unificabili e quelli della nuova malattia vanno valutati senza considerare le preesistenze. Se invece entrambe rientrano nel d.lgs. 38/2000, i postumi devono essere unificati con quelli della malattia già riconosciuta, ai sensi degli artt. 80 e 131, anche quando la nuova malattia determini un incremento minimo pari almeno all’1% del grado di menomazione già riconosciuto.

Decorrenza della prescrizione

La circolare distingue due ipotesi. Se i postumi della nuova malattia sono unificabili con quelli della patologia già riconosciuta, il termine triennale di prescrizione decorre da quando la nuova malattia determina postumi permanenti superiori a quelli già riconosciuti, fermo restando il principio generale sulla conoscibilità dei presupposti del diritto. Se i postumi non sono unificabili, la prescrizione decorre dal momento in cui il grado di menomazione della nuova malattia raggiunge almeno il minimo indennizzabile.

Ambito di applicazione temporale

Le disposizioni della circolare si applicano ai casi futuri, alle fattispecie ancora in istruttoria, alle controversie amministrative o giudiziarie in corso e, in generale, alle situazioni non prescritte o non definite con sentenza passata in giudicato.

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