Salta al contenuto
Circolare

Circolare Inail n. 4 del 20 gennaio 2014

Disposizioni in materia di prestazioni economiche erogate dall’Inail - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) – Articolo 1, commi 129, 130 e 131.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2014 in materia di prestazioni economiche Inail, con particolare riferimento all’aumento straordinario delle indennità per danno biologico, alla parametrazione della retribuzione per le rendite ai superstiti al massimale di legge e alla disciplina dei beneficiari del Fondo di sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Per ciascun intervento vengono richiamati i limiti applicativi, le modalità operative e le riserve di successivi chiarimenti o decreti attuativi.

Prestazioni economiche Inail: novità della Legge di stabilità 2014

Disposizioni in materia di prestazioni economiche erogate dall’Inail ai sensi della Legge di stabilità 2014

La circolare illustra gli effetti dell’art. 1, commi 129, 130 e 131, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entrata in vigore dal 1° gennaio 2014. Le novità riguardano tre ambiti distinti: l’adeguamento straordinario delle indennità per danno biologico, la nuova base di calcolo delle rendite ai superstiti e la disciplina del Fondo di sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama, quale base normativa generale, il d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, la legge 24 dicembre 2007, n. 247 e, infine, la legge 27 dicembre 2013, n. 147, con specifico riferimento ai commi 129, 130 e 131 dell’art. 1.

Aumento straordinario delle indennità per danno biologico

Il comma 129 introduce, in attesa di un futuro meccanismo di rivalutazione automatica, un aumento straordinario degli importi delle indennità dovute dall’Inail per il recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico previsto dall’art. 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 38/2000.

L’incremento:

  • non può superare il 50% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai rilevata dall’Istat nel periodo 2000-2013;
  • è comunque soggetto a un limite massimo di spesa annua di 50 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2014.

Le modalità applicative devono essere stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. La circolare precisa che ulteriori istruzioni verranno fornite dopo l’adozione del decreto attuativo.

Rendite ai superstiti e massimale di legge

Il comma 130 prevede che, per i superstiti di lavoratori deceduti a partire dal 1° gennaio 2014 e aventi diritto ai sensi dell’art. 85 del d.p.r. n. 1124/1965, la rendita sia calcolata sulla base del massimale previsto per legge di cui all’art. 116, terzo comma.

Sotto il profilo operativo, la circolare evidenzia che:

  • il calcolo delle rendite ai superstiti resta centralizzato;
  • le Unità territoriali devono continuare a seguire le istruzioni già in uso per la liquidazione;
  • gli importi dovuti e gli eventuali conguagli saranno erogati con il primo rateo utile, una volta completate le implementazioni procedurali in corso;
  • sarà fornita tempestiva informativa agli interessati.

La disciplina non si applica alle rendite ai superstiti costituite in conseguenza di infortunio in ambito domestico. Restano inoltre ferme le disposizioni che già prevedono l’utilizzo di massimali per particolari categorie di lavoratori.

Beneficiari del Fondo di sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il comma 131 conferma la disciplina già prevista dal d.m. 19 novembre 2008 per i superstiti beneficiari del Fondo di sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito dall’art. 1, comma 1187, della legge n. 296/2006.

Non essendovi innovazioni rispetto alla normativa vigente, la prestazione una tantum potrà essere erogata solo dopo:

  • l’emanazione del decreto di determinazione degli importi;
  • il trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Conclusione operativa

La circolare ha quindi natura prevalentemente ricognitiva e applicativa: segnala l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, indica i limiti e le condizioni per la loro attuazione e rinvia, per gli aspetti di dettaglio e per l’effettiva erogazione di alcune prestazioni, a successivi decreti ministeriali e istruzioni operative.

Punti principali

Aumento straordinario delle indennità per danno biologico

Il comma 129 dell’articolo 1 prevede un ulteriore aumento straordinario delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico. L’incremento è disposto in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi della tabella di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 38/2000, entro il limite di non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo rilevata dall’Istat per le famiglie di impiegati e operai nel periodo 2000-2013 e comunque entro un tetto di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014. Le modalità e i criteri di attuazione saranno stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze; la circolare rinvia a successivi istruzioni dopo l’adozione del decreto.

Rendite ai superstiti: base di calcolo parametrata al massimale di legge

Il comma 130 dispone che, per i superstiti di lavoratori deceduti dal 1° gennaio 2014 aventi diritto ai sensi dell’art. 85 del d.p.r. n. 1124/1965, la rendita sia calcolata sulla base del massimale previsto per legge, richiamato dall’art. 116, terzo comma. Poiché il calcolo delle rendite ai superstiti è gestito in modo centralizzato, le Unità territoriali devono continuare ad operare secondo le istruzioni già in vigore per la liquidazione. Gli importi e gli eventuali conguagli derivanti dalla nuova disciplina saranno erogati con il primo rateo utile, una volta completate le implementazioni procedurali in corso e con tempestiva informativa agli interessati. La disposizione non si applica alle rendite ai superstiti costituite a seguito di infortunio in ambito domestico; restano inoltre ferme le norme che già prevedono l’applicazione di massimali per specifiche categorie di lavoratori.

Fondo di sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il comma 131 conferma l’impostazione già contenuta nel d.m. 19 novembre 2008 relativa ai superstiti beneficiari del Fondo di sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito dall’art. 1, comma 1187, della legge n. 296/2006. In assenza di innovazioni rispetto alla disciplina vigente, la prestazione una tantum sarà erogata dopo l’emanazione del decreto che determina gli importi e il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.