Cassazione Civile, Ordinanza n. 01264/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale: la conducente di un’autovettura aveva convenuto il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti quando il veicolo era finito in una buca sul manto stradale, colma d’acqua a seguito di un violento temporale che aveva divelto le grate di protezione. Il giudice di pace aveva ravvisato la responsabilità del Comune nella misura del 70% e lo aveva condannato al risarcimento; il Tribunale, quale giudice d’appello, aveva rigettato il gravame dell’ente, ritenendo provata la dinamica del sinistro e non dimostrato il caso fortuito. In cassazione il Comune ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 2051 c.c., sostenendo che il caso fortuito fosse integrato dalla condotta colposa del conducente o dalla forza maggiore costituita dal temporale, oltre che violazione delle norme processuali e dell’art. 2697 c.c.; con il secondo ha lamentato violazione degli artt. 1227, comma 2, 2051, 2697 e 2729 c.c. e di varie norme processuali, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’interruzione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. La Suprema Corte ha però ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di autosufficienza e insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di prova rilevanti, osservando che il ricorso non consentiva di valutare la decisività delle censure né esponeva con precisione come la questione fosse stata posta in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha rilevato, in via preliminare, che la notifica della sentenza impugnata era stata effettuata solo al Comune e non al difensore, sicché non era decorso il termine breve e il ricorso era tempestivo. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente: il ricorso non riportava in modo adeguato gli elementi necessari a verificare se, al momento del sinistro, il Comune avesse avuto il tempo e la concreta possibilità di mettere in sicurezza la strada dopo il temporale, limitandosi a dedurre in modo generico la repentinità dell’evento atmosferico. Ha aggiunto che, ai fini del giudizio ex art. 2051 c.c., non rileva solo la prevenzione dell’evento imprevedibile, ma anche la tempestiva reazione del custode rispetto alla situazione di pericolo sopravvenuta. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente richiamava molteplici elementi probatori senza indicarli compiutamente e con precisione, impedendo alla Corte di valutarne la decisività. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità del custode della strada può essere esclusa solo se il caso fortuito sia dimostrato; la valutazione deve riguardare anche la concreta possibilità di intervento del custode dopo il verificarsi del pericolo, non soltanto l’imprevedibilità dell’evento atmosferico.
La censura che invochi l’errata distribuzione dell’onere della prova deve essere supportata da una esposizione autosufficiente degli elementi fattuali e probatori rilevanti.
È richiamato in relazione all’allegato apporto causale del danneggiato o del terzo alla produzione del danno, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
È evocato dal ricorrente per sostenere inferenze probatorie in tema di causalità, ma senza indicazione puntuale degli elementi indiziari dedotti.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti e delle circostanze rilevanti, tale da consentire alla Corte di apprezzare la decisività delle censure; in mancanza, il motivo è inammissibile.
artt. 115, 116, 112 e 132 c.p.c.
Sono richiamati come norme processuali asseritamente violate, ma le doglianze sono state ritenute non specifiche e inammissibili.
La notifica della sentenza effettuata solo alla parte e non al difensore non fa decorrere il termine breve per impugnare, con conseguente tempestività del ricorso proposto entro il termine lungo.
È la norma procedurale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non consente, da solo, di comprendere con precisione i fatti decisivi, gli elementi di prova richiamati e la loro potenziale decisività, soprattutto quando si denuncia un errore nella valutazione del caso fortuito o del nesso causale.
- In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il custode non può limitarsi a invocare l’imprevedibilità dell’evento naturale: deve anche allegare e dimostrare che, rispetto al concreto sviluppo del pericolo, non vi era tempo o possibilità ragionevole di intervenire e mettere in sicurezza la cosa.
- Ai fini dell’esonero da responsabilità del custode, la verifica del caso fortuito richiede una valutazione concreta della sequenza temporale tra l’evento esterno, l’aggravamento della situazione di pericolo e il sinistro.
- La denuncia di omesso esame o erronea valutazione delle prove richiede l’indicazione precisa dei singoli elementi istruttori asseritamente trascurati, non essendo sufficiente un generico richiamo al compendio probatorio.
- La notifica della sentenza eseguita solo alla parte e non al suo difensore non fa decorrere il termine breve di impugnazione; in tal caso, il ricorso è tempestivo se proposto nel termine lungo.
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