Risposta n. 288 del 7/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLiquidazione IVA di gruppo – Eccedenze di credito IVA compensate – Requisiti per l'esonero dalla presentazione della garanzia (art. 38-bis, d.P.R. n. 633/1972)
Il quesito
La società olandese ALFA, identificata IVA in Italia e partecipante alla liquidazione IVA di gruppo con la controllata italiana BETA, chiede: 1) come verificare la causa ostativa "esercizio dell'attività d'impresa da meno di due anni" (momento di inizio e di termine) ai fini dell'art. 38-bis quando le eccedenze sono compensate infragruppo; 2) se è possibile evitare la garanzia integrando la dichiarazione IVA con visto di conformità entro i termini di accertamento se il visto non era stato apposto nella dichiarazione ordinaria e non sono iniziati controlli; 3) quali sanzioni si applicano se la dichiarazione integrativa con visto è inviata entro 90 giorni o successivamente ma entro i termini di decadenza; 4) come certificare le condizioni previste dai commi 3-6 dell'art. 38-bis per ottenere l'esonero.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che: la data di inizio del biennio debba farsi risalire almeno alla prima importazione in Italia (anche se effettuata prima dell'ottenimento della partita IVA italiana); la data di termine del biennio debba considerarsi il momento di invio della dichiarazione IVA (es. 30/04/2025) o, se la dichiarazione ordinaria è stata inviata senza visto, la data di apposizione del visto sulla dichiarazione integrativa; è possibile evitare la garanzia presentando una dichiarazione integrativa con visto entro i termini di accertamento; in caso di invio integrativo le sanzioni sono quelle formali se entro 90 giorni (art.11, c.7-bis dlgs 471/1997) e proporzionali oltre i 90 giorni (art.13 dlgs 471/1997) con interessi; le condizioni previste dall'art.38-bis possono essere autocertificate con dichiarazione sostitutiva e compilazione della sezione VX4 del modello IVA.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia non condivide la ricostruzione dell'istante: la prima importazione non può essere assunta come inizio del biennio nel caso esposto, specie se imputata a una stabile organizzazione inattiva; il termine biennale va riferito ai due anni precedenti la data di richiesta del rimborso/compensazione e, nelle compensazioni infragruppo, la verifica va fatta alla data di presentazione della dichiarazione annuale. Le singole società partecipanti devono prestare la garanzia per i crediti compensati e la capogruppo per eventuali eccedenze pregresse. È ammessa la presentazione di una dichiarazione integrativa con visto entro i termini di decadenza dell'accertamento se non sono iniziati controlli; in caso di tardiva prestazione della garanzia le compensazioni producono effetti solo dalla data di adempi- mento. Le sanzioni previste sono da 1.000 a 4.000 euro se la garanzia è prestata entro 90 giorni (art.11, c.7-bis dlgs 471/1997), altrimenti si applicano le sanzioni proporzionali ai sensi dell'art.13 e gli interessi. La dichiarazione sostitutiva prevista per l'esonero può essere fornita tramite dichiarazione integrativa nei termini e modi previsti dalla prassi.
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