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Interpello

Risposta n. 283 del 4/11/2025

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante ritiene che la permuta sia fiscalmente equiparabile a una cessione e che, avendo come corrispettivo beni ammortizzabili iscritti in bilancio allo stesso valore dei beni ceduti, possa applicarsi l'ultimo periodo dell'art.86, comma 2, TUIR: iscrivere i posti auto al valore del terreno ceduto e tassare solo l'eventuale conguaglio in denaro

permuta di cosa presente contro cosa futura – plusvalenza – articolo 86, comma 2, del TUIR – non applicabilità

Il quesito

Se, nella permuta di un terreno edificabile (bene presente) contro posti auto futuri (bene non ancora esistente) più un conguaglio in denaro, possa applicarsi l'ultimo periodo dell'art.86, comma 2, TUIR per considerare come plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate rileva che la permuta è equiparata alla cessione e che la deroga dell'ultimo periodo dell'art.86, comma 2, non trova applicazione perché il corrispettivo consiste in un bene futuro non ancora esistente e non ammortizzabile (art.102 TUIR). Ne consegue che la plusvalenza va determinata e tassata secondo le regole ordinarie degli artt.9 e 86 del TUIR

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