L.R. Lazio 8/2025
Modifiche all'articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 (Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni) e successive modifiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale proroga al 31 ottobre 2025 il termine per attuare alcune attività legate alle celebrazioni del Giubileo 2025 e sposta in avanti varie scadenze della l.r. 30/2000 sulle piccole derivazioni e acque sotterranee, fino al 31 dicembre 2028. Prevede neutralità finanziaria ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
Proroga termini per il Giubileo 2025 e per le piccole derivazioni idriche
Proroga termini per il Giubileo 2025 e per le piccole derivazioni idriche
La legge regionale interviene su due discipline distinte della Regione, prorogando un termine collegato alle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e aggiornando alcune scadenze previste dalla normativa sulle piccole derivazioni di acque sotterranee divenute pubbliche.
Attività connesse al Giubileo 2025
Viene modificato il termine entro cui devono essere attuate le attività previste dall’articolo 23, comma 8, della l.r. 23/2023. Il termine originariamente fissato al 30 giugno 2025 è sostituito con il 31 ottobre 2025, con effetto limitato alle attività richiamate dalla disposizione regionale relativa al Giubileo 2025.
Piccole derivazioni di acque sotterranee: proroga delle scadenze
La legge aggiorna la l.r. 30/2000, rinviando diversi termini relativi al riconoscimento e alla gestione delle utenze per le piccole derivazioni:
- il termine del 30 giugno 2025 previsto dall’articolo 2, comma 2, è spostato al 31 dicembre 2025;
- nell’articolo 5, comma 1, il termine del 30 giugno 2026 è sostituito con il 31 dicembre 2026;
- sempre nell’articolo 5, comma 1, la scadenza del 31 dicembre 2026 è differita al 31 dicembre 2028;
- nell’articolo 6, comma 1, la scadenza del 31 dicembre 2026 è anch’essa sostituita dal 31 dicembre 2028.
Nel complesso, la disciplina mantiene fermo il riconoscimento del diritto relativo alle piccole derivazioni, ma amplia i tempi per gli adempimenti e le scadenze collegate, con orizzonte temporale esteso fino al 31 dicembre 2028 per alcune previsioni.
Profili finanziari
È espressamente prevista la clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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