Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 8/2025

Modifiche all'articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 (Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni) e successive modifiche

Normativa regionaleL.R. Lazio 8/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale proroga al 31 ottobre 2025 il termine per attuare alcune attività legate alle celebrazioni del Giubileo 2025 e sposta in avanti varie scadenze della l.r. 30/2000 sulle piccole derivazioni e acque sotterranee, fino al 31 dicembre 2028. Prevede neutralità finanziaria ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

Proroga termini per il Giubileo 2025 e per le piccole derivazioni idriche

Proroga termini per il Giubileo 2025 e per le piccole derivazioni idriche

La legge regionale interviene su due discipline distinte della Regione, prorogando un termine collegato alle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e aggiornando alcune scadenze previste dalla normativa sulle piccole derivazioni di acque sotterranee divenute pubbliche.

Attività connesse al Giubileo 2025

Viene modificato il termine entro cui devono essere attuate le attività previste dall’articolo 23, comma 8, della l.r. 23/2023. Il termine originariamente fissato al 30 giugno 2025 è sostituito con il 31 ottobre 2025, con effetto limitato alle attività richiamate dalla disposizione regionale relativa al Giubileo 2025.

Piccole derivazioni di acque sotterranee: proroga delle scadenze

La legge aggiorna la l.r. 30/2000, rinviando diversi termini relativi al riconoscimento e alla gestione delle utenze per le piccole derivazioni:

  • il termine del 30 giugno 2025 previsto dall’articolo 2, comma 2, è spostato al 31 dicembre 2025;
  • nell’articolo 5, comma 1, il termine del 30 giugno 2026 è sostituito con il 31 dicembre 2026;
  • sempre nell’articolo 5, comma 1, la scadenza del 31 dicembre 2026 è differita al 31 dicembre 2028;
  • nell’articolo 6, comma 1, la scadenza del 31 dicembre 2026 è anch’essa sostituita dal 31 dicembre 2028.

Nel complesso, la disciplina mantiene fermo il riconoscimento del diritto relativo alle piccole derivazioni, ma amplia i tempi per gli adempimenti e le scadenze collegate, con orizzonte temporale esteso fino al 31 dicembre 2028 per alcune previsioni.

Profili finanziari

È espressamente prevista la clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.