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Ordinanza

Ordinanza n. 1244/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero al pagamento di 376,36 euro, oltre interessi legali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1615/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 novembre 2025 e notificata il 27 novembre 2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza ha riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docente e condannato il Ministero al pagamento di 376,36 euro, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione non aveva adempiuto e che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese, con distrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma; il 12 ottobre 2026 ha depositato documentazione che, secondo la difesa erariale, dimostrerebbe l’avvenuta liquidazione delle somme.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di ottemperanza. Rilevato che il Ministero aveva depositato, il 12 ottobre 2026 e quindi fuori termine, documentazione relativa alla liquidazione delle somme, il Collegio ha ritenuto necessario consentire alla ricorrente di esaminarla e, se del caso, controdedurre. Ha pertanto fissato una nuova camera di consiglio per il 3 novembre 2026. Nessuna statuizione è stata resa sull’effettivo adempimento, sulla nomina del commissario ad acta o sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi degli articoli 112 ss. c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari – Sezione Lavoro - n. 1615 del 19 novembre 2025, pronunciata all’esito del procedimento R.G. n. 2045/2024, con la quale è stato statuito, per quanto d’interesse: “1. Accoglie la domanda di Rebecca PIBIRI per i titoli di cui in motivazione; 2. condanna il Ministero dell’istruzione e del merito a pagare a Rebecca Pibiri, per il titolo dedotto, la somma di euro 376,36, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo”.

    Gli artt. 112 ss. c.p.a. costituiscono la base dell’azione proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. L’ordinanza, tuttavia, non decide nel merito la domanda di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    La ricorrente afferma che la decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge. Aggiunge che alla notifica della sentenza medesima non è seguito l’adempimento da parte dell’Amministrazione resistente, e che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 27 novembre 2025, previsto dall’art. 14, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e ss.mm.ii., il quale, al comma 1, dispone che “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

    La disposizione prevede, per l’esecuzione di titoli giudiziali che impongono alle amministrazioni il pagamento di somme, un termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, durante il quale il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare il precetto. Nell’ordinanza tale regola è riportata quale presupposto dedotto dalla ricorrente, senza una decisione sul suo concreto operare.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo

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