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Legge

L.R. Valle d'Aosta 20/2009

Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 20/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina tutela, classificazione acustica dei Comuni, piani di risanamento, valutazioni di impatto/clima acustico, autorizzazioni per attività temporanee, vigilanza, sanzioni e Osservatorio acustico regionale. Si applica in Valle d’Aosta e abroga la l.r. 9/2006; resta rilevante come disciplina generale, con scadenze e adempimenti concentrati soprattutto tra 2009 e i termini successivi previsti per piani e adeguamenti.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico in Valle d’Aosta

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico in Valle d’Aosta

La legge regionale disciplina la tutela dall’inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo nel territorio della Valle d’Aosta. Definisce competenze di Regione e Comuni, strumenti di pianificazione acustica, regole per valutazioni di impatto e clima acustico, autorizzazioni per attività temporanee, vigilanza, sanzioni e Osservatorio acustico regionale.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento mira a prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale, a tutelare l’ambiente sonoro naturale come risorsa paesaggistica, a monitorare i livelli di rumorosità e a informare i cittadini. La disciplina si riferisce al rumore in ambiente esterno e abitativo e recepisce, adattandoli al contesto locale, i principi della normativa statale di settore.

Riparto delle competenze tra Regione e Comuni

La Regione, d’intesa con il CPEL, definisce i criteri tecnici, le procedure e le modalità operative in materia di classificazione acustica, piani di risanamento, documentazioni di impatto e clima acustico, autorizzazioni per attività temporanee, valutazione dei tecnici competenti, aree meritevoli di particolare tutela e soluzioni per i casi in cui i valori limite non siano tecnicamente conseguibili.

Alla Regione spettano inoltre:

  • l’approvazione del piano regionale triennale di bonifica dall’inquinamento acustico;
  • il rilascio dell’attestato di riconoscimento per tecnico competente in acustica ambientale;
  • l’istituzione dell’Osservatorio acustico regionale presso l’ARPA.

Ai Comuni, inclusi il Comune di Aosta e gli altri Comuni anche in forma associata tramite le Comunità montane, spettano:

  • la classificazione acustica del territorio;
  • la redazione e approvazione dei piani di risanamento acustico e, se previsti, di miglioramento acustico;
  • la vigilanza e il controllo sull’osservanza della legge, con supporto tecnico ARPA;
  • l’individuazione dei casi di esenzione dall’autorizzazione per attività particolari, in ragione della natura occasionale o della durata limitata.

Classificazione acustica del territorio

La classificazione acustica deve essere coerente con gli strumenti urbanistici vigenti ed è parte integrante di essi. Tiene conto delle classi di destinazione d’uso e dei criteri tecnici regionali. Ogni variante al PRG o agli strumenti urbanistici attuativi comporta la verifica di coerenza con la classificazione acustica e, se necessario, la sua revisione.

Se la classificazione acustica entra in contrasto con regolamenti edilizi o norme di attuazione urbanistica, questi devono essere adeguati secondo la disciplina urbanistica regionale.

Procedura di approvazione dei piani comunali di classificazione acustica

I Comuni devono trasmettere la proposta di piano entro il 31 dicembre 2009 alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e ambiente e all’ARPA, per i pareri da rendere entro 60 giorni. La proposta va inviata anche ai Comuni limitrofi, che esprimono il proprio parere entro 60 giorni; se non rispondono, il Comune proponente può prescinderne.

Acquisiti i pareri, il Comune adotta la proposta entro 60 giorni e la deposita per 30 giorni consecutivi, con avviso all’albo, per consentire osservazioni da parte di chiunque. L’approvazione definitiva deve intervenire entro 90 giorni dall’adozione, motivando le scelte anche rispetto ai pareri e alle osservazioni ricevute.

I Comuni già dotati di piano alla data dell’11 maggio 2006 devono adeguarlo alla nuova disciplina. In caso di inerzia, il Presidente della Regione assegna un termine; se permane l’inadempimento, la Regione provvede in via sostitutiva tramite le strutture competenti e con supporto ARPA, ponendo le spese a carico del Comune inadempiente.

Piani di risanamento e di miglioramento acustico

I piani comunali di risanamento acustico sono previsti nei casi stabiliti dalla disciplina attuativa regionale. I Comuni possono anche dotarsi di piani di miglioramento acustico per perseguire i valori di qualità ambientale.

L’approvazione dei piani di risanamento, se necessaria, costituisce variante non sostanziale al PRG e deve essere corredata dagli elaborati tecnici utili a identificarla correttamente.

I piani comunali devono recepire, per il territorio di competenza, i piani degli interventi delle società e degli enti che gestiscono servizi pubblici di trasporto e infrastrutture, nonché i piani di risanamento delle imprese.

Interventi di contenimento del rumore di trasporti e infrastrutture

I piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti da società ed enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture sono soggetti a:

  • parere vincolante dell’ARPA sugli aspetti metodologici e sulla valutazione previsionale degli impatti;
  • parere delle strutture regionali interessate, tramite la struttura regionale competente in materia di ambiente;
  • approvazione dei Comuni interessati per la compatibilità con gli strumenti urbanistici e l’uso del territorio.

Le società e gli enti gestori devono verificare i valori di riferimento della normativa vigente e assicurarne l’effettivo rispetto. Per le infrastrutture di interesse regionale e comunale, si applicano le modalità definite dalla disciplina regionale attuativa.

Piani di risanamento acustico delle imprese

Entro sei mesi dall’approvazione o dall’adeguamento dei piani comunali di classificazione acustica, le imprese devono verificare il rispetto dei valori limite, potendo avvalersi dell’Osservatorio acustico regionale.

Se il Comune accerta il superamento dei limiti, ordina all’impresa di:

  • adeguarsi entro sei mesi dall’accertamento, oppure
  • predisporre, entro lo stesso termine, un piano di risanamento che preveda l’adeguamento ai limiti entro 30 mesi dall’approvazione.

I piani di risanamento delle imprese richiedono il parere vincolante dell’ARPA sulla conformità ai criteri tecnici regionali, l’acquisizione dei pareri delle strutture regionali interessate e l’approvazione del Comune per i profili urbanistici e di uso del territorio.

Piano regionale triennale di bonifica dall’inquinamento acustico

Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta e sentito il CPEL, un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico. La proposta è predisposta dalla struttura regionale competente in materia di ambiente, in collaborazione con la struttura urbanistica e con l’ARPA.

Il piano, costruito sulla base dei piani comunali di risanamento, definisce il quadro complessivo degli interventi di bonifica da attivare, indicando quelli di competenza regionale e i relativi costi.

I criteri di priorità per il finanziamento considerano in particolare:

  • l’entità del superamento dei valori limite;
  • l’entità della popolazione esposta;
  • la presenza di recettori sensibili;
  • le risorse disponibili, comprese eventuali risorse statali e regionali.

La Regione può inoltre promuovere e finanziare studi e ricerche per ridurre la rumorosità di specifiche sorgenti sonore ad alto impatto sul territorio regionale.

Valutazione di impatto acustico

La relazione di previsione di impatto acustico è richiesta, nell’ambito delle procedure di VIA o su richiesta dei Comuni, per interventi di realizzazione, modifica o potenziamento di:

  • aeroporti, aviosuperfici ed eliporti;
  • strade di tutte le principali categorie del codice della strada;
  • discoteche;
  • circoli privati e pubblici esercizi con macchinari o impianti rumorosi;
  • impianti sportivi e ricreativi;
  • ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La relazione è inoltre richiesta, nei casi e con le modalità definiti dalla disciplina regionale, per il rilascio di titoli edilizi o autorizzativi relativi a impianti, immobili e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, per i titoli di utilizzazione dei medesimi e per i titoli di esercizio di attività produttive. In tali casi va presentata contestualmente all’avvio del procedimento.

La relazione si presenta una sola volta se, nelle diverse fasi di realizzazione e utilizzo dell’opera, restano invariati destinazione d’uso e caratteristiche dell’intervento. Se i livelli di rumore superano i limiti, la relazione deve indicare le misure di riduzione delle emissioni sonore.

Nei casi soggetti a titolo abilitativo, il rilascio è subordinato al parere vincolante dell’ARPA sulla conformità della relazione ai criteri tecnici regionali e alla compatibilità con i valori limite.

Valutazione previsionale del clima acustico

La relazione di valutazione previsionale del clima acustico è richiesta, nei casi disciplinati dalla normativa attuativa regionale, per:

  • scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo;
  • nuova edificazione mediante PUD, escluse le zone territoriali di tipo A, se prossime alle opere indicate per l’impatto acustico;
  • altre infrastrutture collocate in ambiti specifici individuati dal piano comunale di classificazione acustica.

La relazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo edilizio ed è subordinata al parere vincolante dell’ARPA sulla conformità ai criteri tecnici regionali e sulla compatibilità del clima acustico con l’insediamento previsto. Se il clima acustico non è compatibile, devono essere indicati specifici interventi di mitigazione, anche progettuali.

Tecnico competente in acustica ambientale

I documenti tecnici che richiedono misurazioni, verifiche di conformità ai limiti, piani di risanamento e relative attività di controllo devono essere redatti da un tecnico competente in acustica ambientale.

Autorizzazioni per attività temporanee e manifestazioni

Lo svolgimento di attività temporanee o manifestazioni in luogo pubblico, fuori dalle aree destinate dai piani comunali di classificazione acustica, se comporta uso di macchinari o impianti rumorosi o un impatto sonoro significativo, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune competente.

La domanda va presentata prima dell’inizio dell’attività o della manifestazione ed è corredata, se previsto, dalla relazione di previsione di impatto acustico. I Comuni, sentita l’ARPA, possono autorizzare anche in deroga ai valori limite, inserendo eventuali prescrizioni per ridurre l’impatto acustico.

Se il Comune non comunica un diniego motivato entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’autorizzazione si intende assentita; restano fermi i livelli sonori dichiarati e le misure di contenimento indicate nella domanda.

Vigilanza, controllo e sanzioni

La vigilanza e il controllo sull’osservanza della legge sono svolti dai Comuni e dal Corpo forestale della Valle d’Aosta, con collaborazione tecnica dell’ARPA, ferme restando le competenze statali di polizia giudiziaria.

Le sanzioni amministrative previste sono:

  • da 1.500 a 10.000 euro per il mancato rispetto dei limiti fissati dai piani di classificazione acustica;
  • da 500 a 5.500 euro per il mancato rispetto degli adempimenti relativi alla verifica entro sei mesi da parte delle imprese;
  • da 500 a 5.500 euro per attività temporanee o manifestazioni svolte senza autorizzazione comunale.

L’irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione sulla base degli accertamenti e delle contestazioni effettuati dai soggetti vigilanti. In caso di superamento dei limiti, il responsabile deve comunque attivare azioni di risanamento. Se viene commessa un’ulteriore violazione della stessa specie entro sei mesi dalla prima contestazione, l’attività è sospesa fino all’avvenuto adeguamento.

Osservatorio acustico regionale

L’Osservatorio acustico regionale è istituito presso l’ARPA e comprende rappresentanti di ARPA, delle strutture regionali competenti in materia di ambiente e urbanistica, del CPEL e del dipartimento di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Azienda USL.

Svolge funzioni di monitoraggio, raccolta e ordinamento dei dati, trasmissione ai Comuni delle informazioni di interesse locale, aggiornamento dei dati sulle sorgenti sonore, validazione degli strumenti previsionali, predisposizione di indicatori per i sistemi informativi ambientali regionale e statale e attività di comunicazione, informazione e consulenza tecnica su richiesta di Comuni e imprese.

Diritti di istruttoria e aspetti finanziari

La Giunta regionale determina i diritti di istruttoria dovuti per l’attività di consulenza tecnica ARPA nei procedimenti relativi a:

  • piani di classificazione acustica;
  • piani di risanamento e miglioramento acustico;
  • relazione di previsione di impatto acustico;
  • relazione di valutazione previsionale del clima acustico;
  • autorizzazioni per attività temporanee o manifestazioni in luogo pubblico.

Sono esclusi i diritti relativi all’attività dell’Osservatorio acustico regionale. L’onere complessivo previsto per alcune misure di sostegno e sostitutive è quantificato in 50.000 euro annui a decorrere dal 2009; la legge disciplina anche copertura, variazioni di bilancio e destinazione dei proventi sanzionatori al bilancio regionale.

Abrogazione e regime transitorio

È abrogata la legge regionale 29 marzo 2006, n. 9. Tuttavia, fino all’adozione dei nuovi provvedimenti attuativi, continuano ad applicarsi quelli della l.r. 9/2006, se compatibili.

La nuova disciplina si applica anche ai procedimenti già avviati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge.

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