L.R. Valle d'Aosta 17/2009
Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 17 modifica l'art. 3 della l.r. 11/1999 in materia di recupero di somme indebitamente percepite, introducendo anche una disciplina transitoria per i casi in cui la restituzione non sia ancora iniziata alla data di entrata in vigore. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R. ed è quindi operativa dal 15 luglio 2009.
Modifiche alla disciplina regionale delle provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti
Modifiche alla disciplina regionale delle provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti
La legge regionale della Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 17 interviene sul testo unico regionale in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, modificando la disciplina dell'articolo 3 della l.r. 11/1999. L'intervento riguarda il recupero delle somme indebitamente percepite e introduce una regola transitoria per l'applicazione delle nuove disposizioni.
Ambito di applicazione e contenuto delle modifiche
La legge non riscrive integralmente la materia, ma apporta modificazioni puntuali all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.
Le modifiche consistono in:
- la modifica del comma 7 dell'art. 3 della l.r. 11/1999;
- l'introduzione del comma 7-bis;
- l'introduzione del comma 7-ter.
Dal testo disponibile non emergono ulteriori dettagli sostanziali sul contenuto precettivo dei nuovi commi, ma la norma si colloca nel quadro della disciplina regionale delle provvidenze economiche per le categorie protette indicate dal titolo della legge del 1999.
Disposizione transitoria
La legge stabilisce un regime transitorio specifico per l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte nei commi 7-bis e 7-ter dell'art. 3 della l.r. 11/1999.
In particolare, tali disposizioni si applicano anche ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/2009, la restituzione delle somme indebitamente percepite non sia ancora iniziata.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; poiché la pubblicazione è avvenuta il 14 luglio 2009, l'efficacia decorre dal 15 luglio 2009.
Rilevanza pratica
Si tratta di una legge di modifica puntuale di una disciplina già datata e circoscritta al territorio della Valle d'Aosta. Per la sua natura di intervento su un testo precedente, ha rilievo principalmente in relazione alla disciplina del recupero di somme indebitamente percepite nell'ambito delle provvidenze economiche regionali.
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