Cassazione Penale, Sentenza n. 10956/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza (24/06/2024) di trattenimento di una missiva inviata al detenuto. Il ricorrente deduce due motivi: 1) mancata notificazione del decreto di trattenimento e conseguente impossibilità di conoscere le ragioni e difendersi; 2) insufficiente e generica motivazione del trattenimento, basata solo sulla possibilità che il telegramma contenesse "messaggi criptici pericolosi", senza indicare elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo sia quello apparente (ad es. che si trattasse di semplici auguri).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: il decreto era stato comunicato al detenuto e la parte aveva potuto contestarlo in memoria dinanzi al Tribunale di sorveglianza; inoltre la difesa avrebbe potuto chiedere un rinvio per ulteriori deduzioni. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo la motivazione del trattenimento insufficiente: non è legittimo trattenere la corrispondenza basandosi solo sull'indicazione del mittente o su affermazioni generiche circa "messaggi criptici"; la decisione deve contenere, anche se sinteticamente, elementi concreti che giustifichino il sospetto che il contenuto reale sia diverso da quello apparente. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 18-ter Ordinamento penitenziario
La disposizione disciplina il trattenimento della corrispondenza; la sua applicazione richiede una motivazione concreta quando si decide di non inoltrare la missiva, non può basarsi solo su genericità o sull'indicazione del mittente.
art. 15 Costituzione
La limitazione della libertà di corrispondenza è suscettibile di restrizione solo se sussiste una reale necessità (esigenze investigative, prevenzione dei reati, ordine e sicurezza dell'istituto) e va valutata con bilanciamento dei diritti.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiede adeguata motivazione degli atti: l'inosservanza può integrare una nullità quando la mancanza di motivazione incide sui diritti della parte; qui la carenza motivazionale del provvedimento di trattenimento è stata ritenuta tale da richiedere annullamento e rinvio.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 51399 del 23/11/2023 (Cospito) e Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019 (Falsone)
Rv. 285577 - 01; Rv. 277527 - 01
La giurisprudenza richiede che la decisione di non inoltro sia motivata indicando elementi concreti che permettano di ritenere che il contenuto reale differisca da quello apparente; non è sufficiente il richiamo generico a "messaggi criptici".
Massime di principio
- Il trattenimento o il non inoltro della corrispondenza al detenuto richiede una motivazione concreta: non basta l'indicazione del mittente o affermazioni generiche sul rischio di "messaggi criptici".
- La limitazione della libertà di corrispondenza va bilanciata con i diritti del detenuto e giustificata in relazione a esigenze investigative, di prevenzione dei reati o di ordine e sicurezza dell'istituto.
- L'assenza o insufficienza della motivazione del provvedimento che incide sui diritti del destinatario può comportare nullità e determina l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- La comunicazione del decreto di trattenimento al detenuto e la possibilità di proporre deduzioni o chiedere un rinvio sono elementi che, se presenti, possono rendere infondate le censure sulla presunta mancata conoscenza delle ragioni solo se la comunicazione effettivamente consente l'esercizio della difesa.
- In situazioni dubbie il giudice deve indicare, se possibile anche sinteticamente, gli elementi concreti (contestuali, tipologici o investigativi) che giustificano il sospetto sull'effettivo contenuto della missiva.
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