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Sentenza

Sentenza del 27/06/2016 n. 240 - Comm. Trib. Prov. Biella

Cessioni di "oggetti finiti" d'oro - Mancanza di reverse change - Applicazione imposta ordinaria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le cessioni degli oggetti finiti d’oro non possono essere assoggettate al reverse charge previsto dall’art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972. L’IVA deve essere applicata e assolta secondo le modalità ordinarie, anche quando il cessionario intenda reimpiegare i beni in ulteriori lavorazioni o trasformazioni.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda il trattamento IVA delle cessioni di oggetti finiti d’oro, come montature di anelli e chiusure per collane o bracciali, effettuate anche nei confronti di imprese che li destinano successivamente a ulteriori processi di trasformazione. Il punto controverso è se tali cessioni possano beneficiare del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) previsto per determinati prodotti d’oro e semilavorati. La sentenza, richiamando la Risoluzione n. 161/E del 26 ottobre 2001, considera tali beni prodotti finiti, poiché hanno già completato il loro specifico processo produttivo, e non materia prima o semilavorati.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    Il meccanismo del reverse charge per i prodotti d’oro e determinati semilavorati non si applica agli oggetti che abbiano già completato il proprio processo produttivo e siano qualificabili come prodotti finiti.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 161/E del 26 ottobre 2001

    I prodotti come le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali che hanno completato il loro specifico processo produttivo, debbono essere considerati prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione.

    La qualificazione del bene come prodotto finito dipende dalle sue caratteristiche oggettive e dal completamento del processo produttivo specifico, non dalla successiva destinazione che il cessionario intenda imprimergli.

Massime di principio

  • Per stabilire se si applica il reverse charge occorre qualificare oggettivamente il bene ceduto come materia prima, semilavorato o prodotto finito.
  • La successiva intenzione del cessionario di trasformare o reimpiegare il bene non è sufficiente a rendere applicabile il reverse charge se il bene è già un prodotto finito al momento della cessione.
  • Montature, chiusure e componenti d’oro che hanno completato il loro specifico ciclo produttivo devono essere fatturati con applicazione ordinaria dell’IVA, salvo diversa e specifica previsione normativa.
  • In caso di dubbio, è opportuno verificare le caratteristiche concrete del prodotto, il suo grado di lavorazione e gli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria applicabili alla categoria merceologica.

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