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Legge

L.R. Liguria 35/2001

Nuove ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari).

Normativa regionaleL.R. Liguria 35/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sulla L.R. 38/1990, apportando ulteriori modifiche alla disciplina di funzionamento e assegnazione del personale ai gruppi consiliari. Gli effetti delle disposizioni decorrono dal 23 agosto 2001, mentre l’entrata in vigore formale avviene il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche al testo unico regionale sul funzionamento e sul personale dei gruppi consiliari

Modifiche al testo unico sui gruppi consiliari

La legge regionale 12 novembre 2001, n. 35 interviene sulla disciplina del funzionamento e dell’assegnazione di personale ai gruppi consiliari contenuta nella L.R. 19 dicembre 1990, n. 38. Il provvedimento opera come legge di modifica del testo unico regionale, con effetti sostanziali decorrenti dal 23 agosto 2001 per le disposizioni interessate.

Ambito delle modifiche

L’atto non ridisegna integralmente la materia, ma aggiorna varie disposizioni della legge regionale n. 38 del 1990 riguardanti:

  • la composizione e disciplina dei gruppi consiliari;
  • le regole sulle spese e sul personale;
  • alcuni aspetti del funzionamento interno e della ripartizione delle risorse;
  • la riscrittura integrale dell’articolo 8 del testo previgente.

Interventi di modifica e abrogazione

La legge realizza un insieme di interventi puntuali sul testo unico:

  • sostituisce la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2;
  • abroga il comma 1-bis dell’articolo 2;
  • sopprime parte del comma 2-bis dell’articolo 3, eliminando il riferimento alle spese di personale e alla consistenza numerica dei consiglieri in quel passaggio;
  • sostituisce la lettera e) del comma 3 dell’articolo 4;
  • modifica il comma 1 dell’articolo 5;
  • modifica il comma 1 e inserisce il comma 1-bis nell’articolo 5-bis;
  • modifica il comma 1 e sostituisce il comma 2 dell’articolo 6;
  • modifica il comma 1 dell’articolo 7 e abroga i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo;
  • sostituisce integralmente l’articolo 8.

Decorrenza ed efficacia

La legge stabilisce una particolare disciplina temporale:

  • gli effetti delle disposizioni decorrono dal 23 agosto 2001;
  • la legge è dichiarata urgente;
  • l’entrata in vigore formale avviene il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Rilievo pratico

Si tratta di una norma di aggiornamento di un testo regionale già più volte modificato, oggi rilevante solo in quanto confluita nella disciplina consolidata del testo unico sui gruppi consiliari. La sua utilità autonoma è limitata, perché gli effetti si inseriscono in una materia interna all’organizzazione del Consiglio regionale e collegata a una specifica decorrenza temporale.

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