R.R. TAA 5/2005
Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, delle opere e degli acquisti finanziati dalla Regione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le modalità di rendicontazione delle attività finanziate, i criteri di liquidazione dei contributi e i controlli. Si applica anche ai finanziamenti con rendicontazione non ancora completata alla data di entrata in vigore; non riguarda i finanziamenti erogati da legge espressa a soggetti pubblici o privati.
Modalità e termini di rendicontazione e verifica di attività, opere e acquisti finanziati dalla Regione
Modalità e termini di rendicontazione e verifica dei finanziamenti regionali
Il regolamento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, gli adempimenti necessari a rendicontare attività, opere e acquisti finanziati dalla Regione e a consentire la verifica del corretto utilizzo delle agevolazioni concesse. Definisce inoltre le regole per la liquidazione dei contributi e rinvia ai criteri di controllo già previsti dalla normativa regionale sul procedimento amministrativo.
Ambito di applicazione e esclusioni
La nozione di rendicontazione comprende l’insieme degli adempimenti richiesti ai beneficiari per permettere alla Regione di accertare il corretto utilizzo delle agevolazioni e procedere alla relativa erogazione. Le disposizioni del regolamento non si applicano ai finanziamenti erogati in base a espressa disposizione di legge a soggetti pubblici o privati.
Rendicontazione delle attività finanziate
Per ottenere l’erogazione del contributo finanziario, oppure il saldo quando siano già intervenute anticipazioni, i beneficiari di finanziamenti regionali per attività devono presentare:
- una relazione illustrativa sottoscritta dall’interessato o dal legale rappresentante, con la descrizione dettagliata dell’attività realizzata con il finanziamento regionale;
- una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dall’interessato o dal legale rappresentante, relativa alle entrate conseguite e all’ammontare complessivo delle spese sostenute;
- idonea documentazione di spesa, come fatture, ricevute fiscali o note spese, per un importo almeno pari al contributo concesso.
Se le spese effettivamente sostenute risultano inferiori alla spesa ammessa, l’ufficio competente riduce proporzionalmente il contributo da corrispondere.
Per le attività di gestione, in luogo della dichiarazione sulle entrate e della documentazione di spesa, deve essere prodotto il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario a cui l’attività è imputata, insieme a una relazione sull’attività svolta.
Opere e acquisto di beni
Per i finanziamenti concessi per la realizzazione di opere o per l’acquisto di beni, le modalità di erogazione e le verifiche di liquidazione sono stabilite nei singoli provvedimenti di concessione, tenendo conto della specificità di ciascuna opera o di ciascun acquisto.
Liquidazione del contributo
Il dirigente della struttura competente liquida il contributo dopo aver verificato la rendicontazione e valutato la regolarità, l’ammissibilità e l’attinenza delle spese. In sede di liquidazione può:
- consentire la compensazione tra le varie voci del preventivo;
- ammettere spese non preventivate, se hanno contribuito alla positiva realizzazione dell’intervento finanziato, motivando la decisione nel decreto di liquidazione;
- disporre la riduzione del contributo assegnato se le spese sostenute sono inferiori alla spesa ammessa.
Se ricorrono qualificati motivi, può essere disposto il pagamento anche quando l’intervento finanziato sia stato realizzato solo parzialmente.
Controlli
Per i controlli si applicano le disposizioni dell’articolo 25 del regolamento di esecuzione della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Decorrenza e applicazione temporale
Le disposizioni del regolamento si applicano dall’entrata in vigore anche ai finanziamenti per i quali la rendicontazione non sia ancora stata completata a quella data.
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