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Regolamento

R.R. TAA 6/2005

Approvazione nuovi regolamenti di esecuzione delle disposizioni del Testo Unico delle leggi regionali in materia di «Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale», approvato con DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L

Normativa regionaleR.R. TAA 6/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto approva, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, due nuovi regolamenti di esecuzione del testo unico regionale del 1997: uno per iniziative di integrazione europea e attività di interesse regionale, l’altro per tutela e promozione delle minoranze linguistiche. Disciplina domande, termini, criteri, limiti di spesa, contributi e regimi transitori; rilevano anche le regole sul volontariato e le spese di funzionamento. Afficacia per le domande già presentate al 31 dicembre 2004 e per il 2005 con proroghe dei termini.

Approvazione dei regolamenti di esecuzione su integrazione europea e minoranze linguistiche del Trentino-Alto Adige

Regolamenti regionali su integrazione europea e minoranze linguistiche

Il provvedimento della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approva due nuovi regolamenti di esecuzione del testo unico regionale del 1997: uno dedicato alle iniziative per l’integrazione europea e alle attività di particolare interesse regionale, l’altro alla tutela e promozione delle minoranze linguistiche. La disciplina riguarda esclusivamente l’attività regionale nel territorio della Regione e definisce soggetti beneficiari, domande, criteri, limiti di spesa, erogazione dei contributi e regime transitorio.

Integrazione europea e attività di interesse regionale: ambito e soggetti esclusi

Il regolamento si applica alle iniziative regionali di promozione dell’integrazione europea e al patrocinio per attività di particolare interesse per la Regione. Restano fuori:

  • le iniziative dirette della Regione, realizzate esclusivamente o in collaborazione con altri enti o associazioni, deliberate dalla Giunta regionale;
  • gli interventi di cui all’art. 9, lettera b), del testo unico regionale;
  • i finanziamenti concessi alle Province autonome per progetti da esse presentati.

Iniziative ammissibili e beneficiari

Le iniziative finanziabili comprendono quelle con finalità di integrazione europea e di collaborazione interregionale e transfrontaliera, nonché le manifestazioni, attività ed eventi volti a valorizzare la Regione, i suoi interessi e la collaborazione tra le popolazioni regionali, favorendone la crescita sociale, civile e culturale. Possono accedere ai contributi Comuni, altri enti pubblici, enti e associazioni con sede nel territorio regionale, purché privi di scopo di lucro. Per le spese di funzionamento la sede in Regione non è richiesta.

Domande: contenuto, criteri e termini

Le domande devono essere presentate su modulistica regionale e firmate dal legale rappresentante, con:

  • copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto, se adottato;
  • relazione sull’attività eventualmente svolta nell’anno precedente;
  • relazione sull’iniziativa programmata;
  • preventivo dettagliato delle spese e delle entrate previste.

La Giunta regionale, su proposta del Comitato consultivo, approva entro il 31 luglio i criteri di valutazione delle domande, in relazione agli obiettivi e alle priorità programmatiche. Le domande per iniziative dell’anno successivo vanno presentate entro il 30 novembre; quelle per il secondo semestre dell’anno in corso entro il 31 maggio, purché coerenti con le priorità del programma annuale.

Variazioni, comunicazioni e revoca

Su richiesta motivata, senza modificare natura e impegno finanziario dell’iniziativa, il direttore dell’ufficio competente può autorizzare variazioni di date o aspetti logistici, purché entro lo stesso anno solare. I beneficiari devono comunicare se l’iniziativa è stata effettivamente realizzata:

  • entro due mesi dalla data prevista di svolgimento;
  • oppure entro un mese dalla comunicazione di concessione del contributo, se successiva. In mancanza di tale comunicazione la Regione avvia la revoca del contributo.

Programma annuale, spesa ammessa e misura del contributo

Il Comitato regionale consultivo per le iniziative europee istruisce le domande, sente il dirigente e il direttore dell’ufficio e formula la proposta di programma annuale; la Giunta approva il programma e determina i finanziamenti. La spesa ammessa è la spesa complessiva prevista per l’iniziativa o il progetto, considerando solo i costi direttamente collegati alla realizzazione. Le spese di funzionamento, se non analiticamente esposte, possono essere riconosciute entro il limite del 5%. Il finanziamento regionale non può superare la spesa non coperta da altre entrate. Il contributo massimo è pari all’80% della spesa ammessa.

Erogazione dei contributi

Per l’erogazione si applica il regolamento regionale approvato con DPReg. 4 marzo 2005, n. 5/L. La Giunta può rivedere, su richiesta motivata del beneficiario, la percentuale concessa entro il limite dell’80% se in fase di realizzazione emergono scostamenti significativi dal preventivo.

Adesione della Regione e spese di funzionamento

La Regione può aderire a enti, istituti, organismi e associazioni regionali, nazionali ed esteri che perseguono finalità europeistiche, di cooperazione interregionale o transfrontaliera, o svolgono attività di interesse regionale, contribuendo anche alle spese di funzionamento. L’adesione è deliberata dalla Giunta e può comportare:

  • quota di partecipazione;
  • contributo annuo;
  • contributo una tantum per l’avvio. Le somme per quota e contributo una tantum sono erogate al momento della concessione; il contributo annuo all’inizio dell’anno, salvo revoca o diversa disposizione. Non occorre documentazione di spesa.

Concorso alle spese di funzionamento: domanda e limiti

Gli enti e le associazioni interessati presentano domanda con:

  • atto costitutivo e statuto;
  • relazione sull’attività svolta;
  • relazione sull’attività programmata per l’anno di riferimento con indicazione delle spese di funzionamento;
  • ultimo bilancio approvato. La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno cui si riferisce la contribuzione. Il contributo è fissato dalla Giunta su proposta dell’Assessore competente e non può superare il 30% delle spese sostenute nell’anno di riferimento. Il 50% è erogato subito, il restante 50% dopo il bilancio consuntivo e una relazione sull’attività svolta; se il finanziamento supera il 30% delle spese, viene ridotto entro tale soglia.

Regime transitorio per l’allegato A

La disciplina si applica anche alle domande presentate entro il 31 dicembre 2004. Per il 2005:

  • le domande presentate entro il 31 maggio possono riguardare anche iniziative da svolgere nel mese di giugno;
  • il termine del 31 marzo per le domande sulle spese di funzionamento è prorogato al 31 maggio. I criteri da approvare entro il 31 luglio 2005 si applicano alle domande relative al 2006.

Minoranze linguistiche: ambito e iniziative finanziabili

Il regolamento sulle minoranze linguistiche disciplina l’esecuzione del testo unico regionale del 1997 per l’attività regionale di tutela e promozione delle minoranze linguistiche, in riferimento alle finalità indicate dall’art. 2, comma 1, lettere d), e), f), j), m) e p). Sono finanziabili iniziative, progetti e attività riguardanti le minoranze linguistiche storiche, in particolare tedesca, ladina, mochena e cimbra, tra cui:

  • tutela, salvaguardia e valorizzazione di cultura, lingua e tradizioni;
  • manifestazioni ed eventi culturali;
  • realizzazione, acquisto e ristrutturazione di beni immobili e mobili e di strutture;
  • progetti di sviluppo economico e occupazionale nelle aree di insediamento;
  • cooperazione e collaborazione, anche interregionale o europea, tra associazioni ed enti rappresentativi delle minoranze. Sono escluse le iniziative attinenti al settore sportivo.

Minoranze linguistiche: beneficiari, domande e termini

Possono accedere ai finanziamenti Comuni, altri enti pubblici, enti e associazioni con sede nella Regione; per le iniziative di cui alle lettere c) ed e) e per le spese di funzionamento la sede regionale non è richiesta. I beneficiari devono essere senza scopo di lucro. Le domande seguono la stessa struttura documentale prevista per l’altro regolamento. Le scadenze sono:

  • 30 novembre per iniziative dell’anno successivo;
  • 31 maggio per iniziative del secondo semestre dell’anno in corso, se coerenti con il programma annuale. Le iniziative di cui alle lettere c) ed e) possono essere richieste in qualsiasi momento dell’anno, purché in linea con le priorità del programma annuale. Sono previste variazioni di date o aspetti logistici, autorizzabili dal direttore dell’ufficio competente se la natura e il costo restano invariati, e comunicazioni sull’effettiva realizzazione dell’iniziativa entro due mesi dalla data prevista o entro un mese dalla concessione; se manca una data di realizzazione, la comunicazione va resa entro il 30 novembre dell’anno finanziario di riferimento. In difetto, la Regione avvia la revoca.

Minoranze linguistiche: spesa ammessa, volontariato e percentuali

La spesa ammessa comprende la spesa complessiva prevista; si considerano solo i costi direttamente legati all’iniziativa e il valore dell’attività di volontariato. Le spese di funzionamento legate all’iniziativa possono essere riconosciute entro il 5% se non esposte analiticamente. Il contributo regionale non può superare la spesa non coperta da altre entrate. L’attività di volontariato non dà diritto a compenso; ai fini della quantificazione si considera un importo convenzionale di 10 euro per ora, aggiornabile dalla Giunta regionale. Il valore del volontariato non può superare il 25% della spesa ammessa né 25.000 euro. Il finanziamento ordinario copre fino all’80% della spesa ammessa comprensiva del volontariato; per investimenti finalizzati alla salvaguardia del patrimonio culturale storico, acquisti di beni mobili e immobili, costruzioni, ristrutturazioni, conservazione, progettazione, studi, attrezzature e arredi connessi alla promozione di usi e costumi tradizionali, il limite sale al 90%.

Minoranze linguistiche: adesione della Regione e contributi di funzionamento

La Regione può aderire a enti, istituti, organismi e associazioni, regionali, nazionali ed esteri, che valorizzano i gruppi etnici e le minoranze linguistiche, contribuendo alle spese di funzionamento. L’adesione è deliberata dalla Giunta in relazione all’interesse regionale e alle ricadute positive sulla comunità. Può comportare quota di partecipazione, contributo annuo e contributo una tantum per l’avvio, secondo le stesse regole di erogazione previste nell’altro allegato. Per il concorso alle spese di funzionamento, la domanda va presentata con la documentazione ordinaria e entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. Il contributo è stabilito dalla Giunta su proposta dell’Assessore competente e non può superare il 30% delle spese sostenute nell’anno di riferimento. Il 50% è erogato alla concessione e il restante 50% dopo il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività; per enti e associazioni di particolare rilevanza, la quota erogabile alla concessione può arrivare al 90%.

Regime transitorio per l’allegato B

Anche questo regolamento si applica alle domande presentate entro il 31 dicembre 2004. Per il 2005 il termine del 31 marzo per le domande sulle spese di funzionamento è prorogato al 31 maggio. I criteri da approvare entro il 31 luglio 2005 si applicano alle domande relative al 2006.

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