Cassazione Civile, Ordinanza n. 07128/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di pagamento del compenso per attività professionale prestata in favore di una società, consistente nell’assistenza per l’instaurazione e la conduzione di due pratiche di finanziamento bancario. In primo grado la domanda era stata respinta perché il giudice aveva ritenuto necessario, ai fini del compenso, il possesso dell’iscrizione all’albo dei commercialisti, iscrizione che mancava. In appello il professionista aveva cercato di valorizzare la diversa qualificazione dell’attività svolta, sostenendo che non si trattasse di prestazione riservata ai commercialisti e che, quindi, fosse dovuto il compenso sulla base della libertà di lavoro autonomo e di impresa di servizi. La Corte d’appello aveva però ritenuto tale nuova impostazione inammissibile come mutatio libelli. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, in particolare, la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., sostenendo che non vi fosse una domanda nuova, ma solo una diversa qualificazione giuridica della medesima vicenda fattuale; ha inoltre contestato la rilevanza dell’iscrizione al registro dei revisori contabili e la pretesa necessità dell’iscrizione all’albo dei commercialisti. Gli altri sei motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha ritenuto che la precisazione svolta in appello non integrasse una domanda nuova, perché i fatti costitutivi e il petitum erano rimasti invariati e si trattava soltanto di una diversa qualificazione giuridica della prestazione resa. Ha inoltre affermato che l’attività di seguire pratiche di finanziamento bancario non è, di per sé, attività riservata ai commercialisti e che il d.P.R. n. 1067/1953 non disciplina la mediazione creditizia; pertanto, fuori dalle attività espressamente riservate, opera il principio di libertà di lavoro autonomo o di impresa di servizi. È stata considerata irrilevante la tardiva iscrizione nel registro dei revisori contabili e la mancata iscrizione all’albo dei commercialisti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda anche alla luce dell’art. 1709 c.c. e valutare nel merito il diritto al compenso. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
In appello non è ammessa una domanda nuova, ma è consentita la diversa qualificazione giuridica della medesima vicenda fattuale quando restino immutati i fatti costitutivi e il petitum.
art. 437 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma ritenuto inconferente dalla Corte rispetto alla questione della pretesa mutatio libelli.
art. 183 c.p.c.
La modificazione della domanda è ammessa se resta connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non pregiudica il contraddittorio o i tempi processuali.
art. 1709 c.c.
Indicato come parametro che il giudice del rinvio dovrà considerare per esaminare la fondatezza del diritto al compenso nel merito.
art. 1 d.P.R. n. 1067/1953
Norma ritenuta non decisiva per l’attività di assistenza nelle pratiche di finanziamento bancario, perché disciplina l’ordinamento dei commercialisti e non la mediazione creditizia.
d.lgs. n. 141/2010
Richiamato per distinguere la mediazione creditizia dalle attività professionali non riservate.
artt. 128-sexies e 128-septies TUB
Richiamati come disciplina della mediazione creditizia e dell’intermediazione finanziaria riservata.
Massime di principio
- La sostituzione in appello della qualificazione giuridica della prestazione o del rapporto non integra domanda nuova se i fatti storici allegati e il bene della vita richiesto restano gli stessi.
- La mutatio libelli ricorre solo quando la modifica della domanda introduce un tema di indagine completamente nuovo, fondato su presupposti fattuali diversi e idoneo a pregiudicare il contraddittorio.
- L’attività di assistenza nella presentazione o conduzione di pratiche di finanziamento non è automaticamente attività professionale riservata; la riserva legale richiede che la prestazione rientri espressamente nell’ambito di una professione o attività regolamentata.
- Fuori dalle attività espressamente riservate dalla legge, vige il principio di libertà di lavoro autonomo e di impresa di servizi, con irrilevanza della mancata iscrizione a un albo non pertinente.
- Quando la prestazione non è riservata, la questione dell’abilitazione professionale va risolta in base alla concreta natura dell’attività svolta e non al solo titolo professionale inizialmente speso in giudizio.
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